ARTICOLO 4 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 e dell’art. 16 del Testo Unico D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., e dell'applicazione dei provvedimenti espropriativi, di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, le opere di urbanizzazione sono le seguenti:
4-1) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:
a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico;
c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
d) reti ed impianti per lo smaltimento e depurazione dei rifiuti liquidi;
e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;
f) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b).
4-2) OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo e attrezzature relative;
c) scuole secondarie superiori e attrezzature relative;
d) edifici per il culto;
e) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;
f) giardini parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago.
4-3) OPERE DI URBANIZZAZIONE INDOTTA:
a) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e
b) veicolari;
c) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale ed intercomunale;
d) mense plurianziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;
e) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;
f) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;
g) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;
h) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e opere di consolidamento del terreno.