- ART. 10 -             Aree destinate ad usi residenziali

 

Le aree residenziali sono quelle destinate, nel rispetto degli indici e dei vincoli contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione, prevalentemente alla residenza.

 

In esse sono ammessi usi sussidiari ed attività compatibili con la destinazione abitativa quali: uffici, attività commerciali al dettaglio, magazzini, depositi, attività professionali ed artigianali di servizio (non nocive e non moleste), attività ricettive (alberghi, ristoranti), edifici pubblici e di interesse pubblico.

 

E’ ammesso il commercio al dettaglio nel rispetto di quanto definito al successivo articolo 20 bis.

 

Sono esclusi depositi o magazzini di merce all'ingrosso, industrie, macelli, stalle, scuderie, porcilaie e ricoveri di animali per allevamento.

 

Le aree libere di pertinenza dei fabbricati devono essere sistemate a giardino, orto, o pavimentate; non sono ammessi accumuli a cielo libero di materiali e rottami in genere.

 

Le aree residenziali si distinguono, anche per le specifiche modalità di attuazione, in diverse aree e sub-aree omogenee, di cui ai successivi articoli.