- ART. 10 - Aree
destinate ad usi residenziali
Le aree residenziali sono quelle destinate, nel rispetto degli indici e
dei vincoli contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione, prevalentemente alla
residenza.
In esse sono ammessi usi sussidiari ed attività compatibili con la
destinazione abitativa quali: uffici, attività commerciali al dettaglio,
magazzini, depositi, attività professionali ed artigianali di servizio (non
nocive e non moleste), attività ricettive (alberghi, ristoranti), edifici
pubblici e di interesse pubblico.
E’ ammesso il commercio al dettaglio nel rispetto di
quanto definito al successivo articolo 20 bis.
Sono esclusi depositi o magazzini di merce all'ingrosso, industrie,
macelli, stalle, scuderie, porcilaie e ricoveri di animali per allevamento.
Le aree libere di pertinenza dei fabbricati devono essere sistemate a
giardino, orto, o pavimentate; non sono ammessi accumuli a cielo libero di
materiali e rottami in genere.
Le aree residenziali si distinguono, anche per le specifiche modalità di
attuazione, in diverse aree e sub-aree omogenee, di cui ai successivi articoli.