- ART. 11 - Area
di interesse ambientale e di recupero edilizio (vincolata ex legge 1497/39)
Le aree di centro storico, perimetrate dalle
tavole di progetto del P.R.G., costituiscono "zone di recupero di
patrimonio edilizio esistente" ai sensi e per gli effetti della legge 5
agosto 1978 n. 457 ed insediamento avente carattere storico-artistico e ambientale
ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.: si
richiama inoltre il vincolo ai sensi della Legge 1497/39 di cui al D.M.
13.7.1970 che interessa tutte le aree di Centro Storico.
In tali aree, il piano regolatore generale si
attua mediante interventi edilizi diretti soggetti a concessione od
autorizzazione, o attraverso a Piani Particolareggiati o Piani di recupero.
Ai sensi dell'art. 4 delle presenti norme ed
ai sensi dell'art. 34, comma 2°, ed art. 41 bis della L.R. 56/77 e succ. modifiche, gli ambiti degli strumenti attuativi sono
definiti in sede di formazione del programma pluriennale di attuazione o con
specifica delibera consiliare; essi dovranno presentare le seguenti
caratteristiche:
- comprendere tutte le unità
immobiliari costituenti un unico corpo di fabbrica;
- essere estesi a tutto l'insieme
edilizio caratterizzato da un unico momento costruttivo e comunque da una
evidente continuità tipologica.
Prima dell'approvazione degli strumenti
urbanistici, e comunque in assenza degli stessi, sono ammessi sugli edifici
esistenti, appositamente contrassegnati sulle tavole 18/VP5 e 18/VP6
"Planimetria di progetto V - Assetto del Nucleo Antico", soltanto gli
interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia di tipo A e mutamento d'uso, nel rispetto delle
tipologie e dei materiali preesistenti. Inoltre è sempre ammesso, con
concessione diretta, per ogni fabbricato residenziale esistente, in un'unica
soluzione, un incremento di superficie di mq 25 per ogni unità abitativa per il
miglioramento igienico-funzionale, purché tale ampliamento si integri con il
tessuto architettonico preesistente, non costituisca una superfetazione, nè un'occupazione di area libera e sempre che avvenga
all'interno di volumi preesistenti.
Tali interventi devono avvenire nel rispetto
delle seguenti caratteristiche edificatorie:
a) rispetto dei seguenti
parametri urbanistici:
- volumetrie massime esistenti;
- numero dei piani esistenti;
- altezze esterne esistenti.
b) mantenimento dei materiali di
facciata (interni ed esterni) del tipo e del materiale di copertura ed in
genere di tutti i materiali caratteristici della tipologia architettonica del
nucleo storico;
c) la superficie di mq 25 non
deve appartenere a tettoie, bassi fabbricati, superfetazioni ed aggiunte in
epoca recente, che non possono in alcun modo essere ristrutturate, neppure
parzialmente, ma possono essere demolite.
Il P.R.G. indica tramite la tav. 18/VP6
"Planimetria di progetto V - Assetto del nucleo antico" scala
1:1.000, gli interventi ammessi sia con concessione diretta che tramite
strumento esecutivo.
Con la previa approvazione di Piani
particolareggiati o di Piani di recupero, possono essere consentiti interventi
di ristrutturazione edilizia di tipo B di cui alla Circolare Presidente Giunta
Regionale 5/SG/URB del 27.4.1984, oltre a quanto già contemplato ai precedenti
commi 4° e 5°. In sede di ristrutturazione edilizia di tipo B è inoltre
applicabile il disposto di cui all’Art. 34 delle presenti norme circa
l’adeguamento dell’altezza dei piani.
Per il fabbricato e l'area
appositamente contrassegnati alla Tav. 16/VP6 "Planimetria di
progetto III - Assetto del Capoluogo e della F.ne Baudana" ed alla Tav.
18/VP6 il rilascio della concessione è subordinato alla formazione
ed approvazione di Piano di Recupero per l'intervento di ristrutturazione di
tipo "B" comprendente la completa demolizione e fedele ricostruzione
della volumetria esistente e la destinazione di attività turistico – ricettive
che garantisca in particolari occasioni, finalizzate alla conoscenza e
valorizzazione del territorio, la pubblica fruizione.
Tutti gli interventi ammessi nel
presente articolo dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente
della Giunta Regionale per quanto riguarda il vincolo ai sensi della Legge
1497/39; inoltre gli interventi di cui al precedente 7° comma dovranno anche
ottenere il parere vincolante della Commissione Regionale di cui all'art. 91
bis della L.R. 56/77 e s.m. come prescritto
all'ultimo comma dell'art. 40 della stessa L.R.; sono sempre e comunque fatti
salvi gli ulteriori adempimenti relativi agli interventi su edifici vincolati
ai sensi della Legge 1089/39.
Per tutta l'area di centro storico si intende espressamente esclusa la
possibilità di cui alla lett. f) del 8° comma
dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.
Per le
attività turistiche ricettive e di ristorazione derivanti dal recupero dei
fabbricati esistenti, dovranno essere reperiti gli standards
di cui all’articolo 21 comma 3 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R.
28/99. Qualora tali spazi non siano completamente realizzabili è consentita la
monetizzazione a favore del Comune purchè venga
dimostrata l’esistenza della quantità richiesta nelle aree pubbliche comunali
già esistenti o in progetto. Nelle aree comprese
nell’ambito dell’ “Addensamento storico rilevante
A.1”, evidenziato sulla tavola 18/VP9, sono ammesse attività di
vendita al dettaglio ai sensi di quanto definito al successivo articolo 20 bis.
Per le altre destinazioni è consentita la monetizzazione degli spazi
pubblici destinati a verde e parcheggio purchè sia
dimostrata l’impossibilità di realizzarli sull’area di intervento, non siano
cartografati sulle tavole di piano come spazi pubblici, sia dimostrata la
presenza di detti spazi nelle vicinanze e vi sia la volontà da parte del Comune
di acquisire altre aree di P.R.G.C.
Nelle aree libere individuate in ambito di centro storico è concessa
l'edificazione di locali produttivi a servizio delle aziende agricole
funzionanti completamente interrati con l'obbligo di non modificare lo stato
dei luoghi. Tali interventi sono soggetti ad autorizzazione preventiva ai sensi
della Legge 29.06.1939 n. 1497 e L.R. n. 20 del 3 aprile 1989 e sono vincolati
al prelevamento e al successivo reimpianto di tutte le essenze in atto ed
eventualmente del manto vegetale preesistente in modo tale da non modificare lo
stato dei luoghi così come disciplinato dalla L. 1497/39. Nelle aree
appositamente individuate sulla tavola 18/VP2 e tavola 18/VP3 “Assetto
nel Nucleo Antico”, i locali produttivi interrati suddetti, a servizio delle
aziende agricole, per particolari condizioni morfologiche e clivometriche
esistenti, potranno avere la quota di copertura sopraelevata rispetto al piano
di campagna, ma non superiore a m. 1,40 misurati secondo l’altezza fuori terra
media ponderata. Per l’area individuata sulla Tav. 18/VP6 “Assetto
del Nucleo Antico” di proprietà Azienda Agricola Pira Luigi è consentita la
costruzione di locali produttivi ad uso cantina interrati sotto il cortile
interno fra i fabbricati di superficie coperta di mq. 250 con le prescrizioni
del presente comma.
Con le disposizioni e prescrizioni di cui
sopra, sulla porzione di area al foglio catastale n. 6 particella n. 41 di
proprietà Mengoni Michele di mq. 150, ora area libera
“sito di casa” appositamente contrassegnata sulla Tav. 18/VP13
“Assetto del nucleo antico (1:1.000)” è consentita la costruzione di corpo di
fabbrica interrato sotto il cortile ad uso parcheggio e manovra (autorimessa)
per una superficie coperta di mq. 150 pertinenziale ed a servizio del
fabbricato abitativo esistente. Valgono tutte le prescrizioni di cui sopra già
vigenti per i locali interrati ammessi per le aziende agricole ossia l’obbligo
di non modificare lo stato dei luoghi, il ripristino dell’area sopra la
copertura a verde stabile e l’autorizzazione preventiva ai sensi L. 29.06.1939
n. 1497 come modificato dal D. Lgs. 42/2004
obbligatoria per le aree comprese nel nucleo antico di SERRALUNGA D’ALBA.
Con le disposizioni e prescrizioni di cui al
1° punto del presente comma, sulla porzione di area al foglio catastale n.
1529/parte di proprietà Azienda Agricola Schiavenza
di Pira Luciano, ora area libera di pertinenza al fabbricato al Foglio 6
particella n. 255 appositamente contrassegnata sulla Tav. 18/VP13
“Assetto del nucleo antico (1:1.000)” di Variante Parziale n. 13 è consentita
la costruzione di corpo di fabbrica interrato sotto il cortile in ampliamento
ed a servizio del fabbricato esistente ad uso cantina per una superficie
coperta di mq. 150. Valgono tutte le prescrizioni di cui al presente 13° comma
già vigenti per i locali interrati ammessi per le aziende agricole ossia
l’obbligo di non modificare lo stato dei luoghi, il ripristino dell’area sopra
la copertura a verde stabile e l’autorizzazione preventiva ai sensi L.
29.06.1939 n. 1497 come modificato dal D. Lgs.
42/2004 obbligatoria per le aree comprese nel nucleo antico di SERRALUNGA
D’ALBA.
Per il fabbricato appositamente evidenziato sulla tavola 18/VP3
“Assetto del Nucleo Antico” è consentita la sostituzione della tettoia
esistente con la costruzione di un porticato aperto avente copertura piana ad
uso terrazzo; superficie coperta massima ammessa non superiore a mq. 200.
L’intervento dovrà essere attuato con concessione diretta e dovranno essere
utilizzati i materiali tipici del centro storico.
Per il fabbricato – tettoia appositamente evidenziato sulla Tav. 18/VP5
“Assetto del Nucleo antico” appartenente all’Azienda Agricola efficiente
Giudice Sergio, in deroga al comma 5° lett. c) del
presente articolo, è consentita la sua ricostruzione dal nuovo per mq. 80,00 ad
uso porticato di servizio coperto anche a terrazzo piano ai fini
dell’eliminazione del degrado esistente. L’intervento potrà comunque essere
attuato con permesso di costruire diretto e dovranno essere utilizzati i
materiali tipici e caratteristici del centro storico. Sul medesimo fabbricato
uso porticato, ora, appositamente evidenziato sulla Tav. 18/VP7
“Assetto del nucleo antico (1:1.000)” di Variante Parziale n. 7, è consentita,
tramite permesso di costruire diretto, l’eliminazione del terrapieno esistente
sotto lo stesso fabbricato, senza che ciò modifichi lo stato dei luoghi, per la
realizzazione di un piano interrato della stessa superficie coperta di mq.80 a
servizio della azienda agricola viti – vinicola di proprietà Giudice Sergio.
Per il fabbricato appositamente evidenziato sulla Tav. 18/VP6
“Assetto del Nucleo Antico” al F. n. 6 particelle n. 132 di proprietà Manera
Marco, è consentita tramite permesso di costruire diretto la costruzione di
basso fabbricato uso sosta coperta di dimensioni (4,30x5,65) mt. assoggettata all’atto di impegno convenzionato con il Comune
per la cessione gratuita di una striscia di terreno per miglioramento della
viabilità pubblica a fianco dell’edificio Comunale, pari a mt. 1,20 di
larghezza. E’ consentita, inoltre, la deroga della distanza di mt. 5,00 dal
confine Comunale.
Per il fabbricato residenziale appositamente individuato sulla Tav.
18/VP6 “Assetto del Nucleo Antico” ubicato al F. n. 7 mappale n. 397
di proprietà Marengo Vincenzo, è consentito tramite permesso di costruire
diretto, per esigenze igienico funzionali l’intervento di ampliamento della
cubatura esistente del 20% oltre l’intervento di ristrutturazione edilizia di
tipo (a) assoggettato ad atto di impegno convenzionato con il Comune per la
cessione gratuita dell’area necessaria all’innesto e/o viabilità per accedere
alla nuova area a parcheggio e verde di progettazione ed attuazione Comunale a
valle della strada Provinciale. Sono confermati i vincoli e le autorizzazioni
ex L. 1497/39 e s.m. ed int.
Per fabbricato contrassegnato con il numero “
Per il fabbricato, contrassegnato con il numero “
Per il fabbricato, contrassegnato
con il numero “
Per il fabbricato contrassegnato con il numero “
Per il fabbricato di proprietà Digiacomo
appositamente evidenziato sulla tavola 18/VP8 di Variante Parziale
n. 8 vigente ubicato in Via XX Settembre è ammesso tramite permesso di
costruire diretto l’intervento di ristrutturazione edilizia di tipo B. Sono
sempre confermati i vincoli e le autorizzazioni ex L. 1497/39 e s.m.i.
Per il fabbricato di proprietà Azienda Vinicola Palladino s.a.s.,
appositamente contrassegnato con il numero “
Per il fabbricato di proprietà Pira Luigi,
appositamente contrassegnato con il numero “
Nell’area
appositamente evidenziata con il numero “
Per il fabbricato “portico aperto”
con sovrastante terrazza , di proprietà VIGNA RIONDA s.s.
di Massolino F.lli, appositamente contrassegnato con
“asterisco” sulla Tav. 18/VP14 “Assetto del Nucleo Antico (1:1000)”
di Variante Parziale n. 14, è consentito tamponare i vuoti delle arcate verso
valle con serramenti vetrati e telaio in “Ferro CORTEN” e di tamponare l’apertura
verso il cortile di proprietà (lato Est)
con portone rifinito in vista con “ferro CORTEN” senza modifiche ai connotati
ambientali, tipologici ed architettonici delle facciate e senza modifiche alla
superficie coperta preesistente. Valgono
tutte le prescrizioni vigenti per gli interventi in nucleo antico e l’autorizzazione preventiva
obbligatoria, ai sensi L. 29/6/1939 n. 1497, come modificata dal D.Lgs. n. 42/2004, nonché il parere favorevole della Commissione Locale del
Paesaggio, che potrà, a suo giudizio insindacabile, dettare ogni
prescrizione del caso, sul progetto presentato.