- ART. 11 -                         Area di interesse ambientale e di recupero edilizio (vincolata ex legge 1497/39)

 

Le aree di centro storico, perimetrate dalle tavole di progetto del P.R.G., costituiscono "zone di recupero di patrimonio edilizio esistente" ai sensi e per gli effetti della legge 5 agosto 1978 n. 457 ed insediamento avente carattere storico-artistico e ambientale ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.: si richiama inoltre il vincolo ai sensi della Legge 1497/39 di cui al D.M. 13.7.1970 che interessa tutte le aree di Centro Storico.

 

In tali aree, il piano regolatore generale si attua mediante interventi edilizi diretti soggetti a concessione od autorizzazione, o attraverso a Piani Particolareggiati o Piani di recupero.

 

Ai sensi dell'art. 4 delle presenti norme ed ai sensi dell'art. 34, comma 2°, ed art. 41 bis della L.R. 56/77 e succ. modifiche, gli ambiti degli strumenti attuativi sono definiti in sede di formazione del programma pluriennale di attuazione o con specifica delibera consiliare; essi dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

 

-    comprendere tutte le unità immobiliari costituenti un unico corpo di fabbrica;

 

-    essere estesi a tutto l'insieme edilizio caratterizzato da un unico momento costruttivo e comunque da una evidente continuità tipologica.

 

Prima dell'approvazione degli strumenti urbanistici, e comunque in assenza degli stessi, sono ammessi sugli edifici esistenti, appositamente contrassegnati sulle tavole 18/VP5 e 18/VP6 "Planimetria di progetto V - Assetto del Nucleo Antico", soltanto gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e mutamento d'uso, nel rispetto delle tipologie e dei materiali preesistenti. Inoltre è sempre ammesso, con concessione diretta, per ogni fabbricato residenziale esistente, in un'unica soluzione, un incremento di superficie di mq 25 per ogni unità abitativa per il miglioramento igienico-funzionale, purché tale ampliamento si integri con il tessuto architettonico preesistente, non costituisca una superfetazione, un'occupazione di area libera e sempre che avvenga all'interno di volumi preesistenti.

Tali interventi devono avvenire nel rispetto delle seguenti caratteristiche edificatorie:

 

a)    rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

-    volumetrie massime esistenti;

-    numero dei piani esistenti;

-    altezze esterne esistenti.

 

b)    mantenimento dei materiali di facciata (interni ed esterni) del tipo e del materiale di copertura ed in genere di tutti i materiali caratteristici della tipologia architettonica del nucleo storico;

 

c)    la superficie di mq 25 non deve appartenere a tettoie, bassi fabbricati, superfetazioni ed aggiunte in epoca recente, che non possono in alcun modo essere ristrutturate, neppure parzialmente, ma possono essere demolite.

 

Il P.R.G. indica tramite la tav. 18/VP6 "Planimetria di progetto V - Assetto del nucleo antico" scala 1:1.000, gli interventi ammessi sia con concessione diretta che tramite strumento esecutivo.

 

Con la previa approvazione di Piani particolareggiati o di Piani di recupero, possono essere consentiti interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B di cui alla Circolare Presidente Giunta Regionale 5/SG/URB del 27.4.1984, oltre a quanto già contemplato ai precedenti commi 4° e 5°. In sede di ristrutturazione edilizia di tipo B è inoltre applicabile il disposto di cui all’Art. 34 delle presenti norme circa l’adeguamento dell’altezza dei piani.

 

            Per il fabbricato e l'area appositamente contrassegnati alla Tav. 16/VP6 "Planimetria di progetto III - Assetto del Capoluogo e della F.ne Baudana" ed alla Tav. 18/VP6 il rilascio della concessione è subordinato alla formazione ed approvazione di Piano di Recupero per l'intervento di ristrutturazione di tipo "B" comprendente la completa demolizione e fedele ricostruzione della volumetria esistente e la destinazione di attività turistico – ricettive che garantisca in particolari occasioni, finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del territorio, la pubblica fruizione. La Convenzione di P. di R. dovrà contenere l’impegno dei proprietari a mettere a disposizione del Comune salone e/o locali in occasione di manifestazioni e/o incontri culturali e promozionali, organizzati dal Comune e concordati occasionalmente con il Comune stesso. Per i due fabbricati appositamente contrassegnati sulla Tav. 18/VP6 “Assetto del nucleo antico (1:1.000)” il primo al F. 6 particelle 48 – 49 – 148 in Piazza Umberto I° ed il secondo al F. 6 particelle 113 – 147 in Via Roma il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla formazione ed approvazione di Piano di Recupero per l’intervento di ristrutturazione di tipo (B) comprendente la completa demolizione e fedele ricostruzione delle volumetrie esistenti e la destinazione per attività turistico – ricettive con il rispetto delle prescrizioni ed impegni analoghi all’intervento di cui al punto precedente. Sono confermati tutti i vincoli, autorizzazione e pareri di cui al successivo comma.

 

          Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale per quanto riguarda il vincolo ai sensi della Legge 1497/39; inoltre gli interventi di cui al precedente 7° comma dovranno anche ottenere il parere vincolante della Commissione Regionale di cui all'art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m. come prescritto all'ultimo comma dell'art. 40 della stessa L.R.; sono sempre e comunque fatti salvi gli ulteriori adempimenti relativi agli interventi su edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39.

 

         Per tutta l'area di centro storico si intende espressamente esclusa la possibilità di cui alla lett. f) del 8° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.

 

         Per le attività turistiche ricettive e di ristorazione derivanti dal recupero dei fabbricati esistenti, dovranno essere reperiti gli standards di cui all’articolo 21 comma 3 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 28/99. Qualora tali spazi non siano completamente realizzabili è consentita la monetizzazione a favore del Comune purchè venga dimostrata l’esistenza della quantità richiesta nelle aree pubbliche comunali già esistenti o in progetto. Nelle aree comprese nell’ambito dell’ “Addensamento storico rilevante A.1”, evidenziato sulla tavola 18/VP9, sono ammesse attività di vendita al dettaglio ai sensi di quanto definito al successivo articolo 20 bis.

 

           Per le altre destinazioni è consentita la monetizzazione degli spazi pubblici destinati a verde e parcheggio purchè sia dimostrata l’impossibilità di realizzarli sull’area di intervento, non siano cartografati sulle tavole di piano come spazi pubblici, sia dimostrata la presenza di detti spazi nelle vicinanze e vi sia la volontà da parte del Comune di acquisire altre aree di P.R.G.C.

 

           Nelle aree libere individuate in ambito di centro storico è concessa l'edificazione di locali produttivi a servizio delle aziende agricole funzionanti completamente interrati con l'obbligo di non modificare lo stato dei luoghi. Tali interventi sono soggetti ad autorizzazione preventiva ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1497 e L.R. n. 20 del 3 aprile 1989 e sono vincolati al prelevamento e al successivo reimpianto di tutte le essenze in atto ed eventualmente del manto vegetale preesistente in modo tale da non modificare lo stato dei luoghi così come disciplinato dalla L. 1497/39. Nelle aree appositamente individuate sulla tavola 18/VP2 e tavola 18/VP3 “Assetto nel Nucleo Antico”, i locali produttivi interrati suddetti, a servizio delle aziende agricole, per particolari condizioni morfologiche e clivometriche esistenti, potranno avere la quota di copertura sopraelevata rispetto al piano di campagna, ma non superiore a m. 1,40 misurati secondo l’altezza fuori terra media ponderata. Per l’area individuata sulla Tav. 18/VP6 “Assetto del Nucleo Antico” di proprietà Azienda Agricola Pira Luigi è consentita la costruzione di locali produttivi ad uso cantina interrati sotto il cortile interno fra i fabbricati di superficie coperta di mq. 250 con le prescrizioni del presente comma.

Con le disposizioni e prescrizioni di cui sopra, sulla porzione di area al foglio catastale n. 6 particella n. 41 di proprietà Mengoni Michele di mq. 150, ora area libera “sito di casa” appositamente contrassegnata sulla Tav. 18/VP13 “Assetto del nucleo antico (1:1.000)” è consentita la costruzione di corpo di fabbrica interrato sotto il cortile ad uso parcheggio e manovra (autorimessa) per una superficie coperta di mq. 150 pertinenziale ed a servizio del fabbricato abitativo esistente. Valgono tutte le prescrizioni di cui sopra già vigenti per i locali interrati ammessi per le aziende agricole ossia l’obbligo di non modificare lo stato dei luoghi, il ripristino dell’area sopra la copertura a verde stabile e l’autorizzazione preventiva ai sensi L. 29.06.1939 n. 1497 come modificato dal D. Lgs. 42/2004 obbligatoria per le aree comprese nel nucleo antico di SERRALUNGA D’ALBA.

Con le disposizioni e prescrizioni di cui al 1° punto del presente comma, sulla porzione di area al foglio catastale n. 1529/parte di proprietà Azienda Agricola Schiavenza di Pira Luciano, ora area libera di pertinenza al fabbricato al Foglio 6 particella n. 255 appositamente contrassegnata sulla Tav. 18/VP13 “Assetto del nucleo antico (1:1.000)” di Variante Parziale n. 13 è consentita la costruzione di corpo di fabbrica interrato sotto il cortile in ampliamento ed a servizio del fabbricato esistente ad uso cantina per una superficie coperta di mq. 150. Valgono tutte le prescrizioni di cui al presente 13° comma già vigenti per i locali interrati ammessi per le aziende agricole ossia l’obbligo di non modificare lo stato dei luoghi, il ripristino dell’area sopra la copertura a verde stabile e l’autorizzazione preventiva ai sensi L. 29.06.1939 n. 1497 come modificato dal D. Lgs. 42/2004 obbligatoria per le aree comprese nel nucleo antico di SERRALUNGA D’ALBA.

 

           Per il fabbricato appositamente evidenziato sulla tavola 18/VP3 “Assetto del Nucleo Antico” è consentita la sostituzione della tettoia esistente con la costruzione di un porticato aperto avente copertura piana ad uso terrazzo; superficie coperta massima ammessa non superiore a mq. 200. L’intervento dovrà essere attuato con concessione diretta e dovranno essere utilizzati i materiali tipici del centro storico.

 

            Per il fabbricato – tettoia appositamente evidenziato sulla Tav. 18/VP5 “Assetto del Nucleo antico” appartenente all’Azienda Agricola efficiente Giudice Sergio, in deroga al comma 5° lett. c) del presente articolo, è consentita la sua ricostruzione dal nuovo per mq. 80,00 ad uso porticato di servizio coperto anche a terrazzo piano ai fini dell’eliminazione del degrado esistente. L’intervento potrà comunque essere attuato con permesso di costruire diretto e dovranno essere utilizzati i materiali tipici e caratteristici del centro storico. Sul medesimo fabbricato uso porticato, ora, appositamente evidenziato sulla Tav. 18/VP7 “Assetto del nucleo antico (1:1.000)” di Variante Parziale n. 7, è consentita, tramite permesso di costruire diretto, l’eliminazione del terrapieno esistente sotto lo stesso fabbricato, senza che ciò modifichi lo stato dei luoghi, per la realizzazione di un piano interrato della stessa superficie coperta di mq.80 a servizio della azienda agricola viti – vinicola di proprietà Giudice Sergio.

 

             Per il fabbricato appositamente evidenziato sulla Tav. 18/VP6 “Assetto del Nucleo Antico” al F. n. 6 particelle n. 132 di proprietà Manera Marco, è consentita tramite permesso di costruire diretto la costruzione di basso fabbricato uso sosta coperta di dimensioni (4,30x5,65) mt. assoggettata all’atto di impegno convenzionato con il Comune per la cessione gratuita di una striscia di terreno per miglioramento della viabilità pubblica a fianco dell’edificio Comunale, pari a mt. 1,20 di larghezza. E’ consentita, inoltre, la deroga della distanza di mt. 5,00 dal confine Comunale.

 

           Per il fabbricato residenziale appositamente individuato sulla Tav. 18/VP6 “Assetto del Nucleo Antico” ubicato al F. n. 7 mappale n. 397 di proprietà Marengo Vincenzo, è consentito tramite permesso di costruire diretto, per esigenze igienico funzionali l’intervento di ampliamento della cubatura esistente del 20% oltre l’intervento di ristrutturazione edilizia di tipo (a) assoggettato ad atto di impegno convenzionato con il Comune per la cessione gratuita dell’area necessaria all’innesto e/o viabilità per accedere alla nuova area a parcheggio e verde di progettazione ed attuazione Comunale a valle della strada Provinciale. Sono confermati i vincoli e le autorizzazioni ex L. 1497/39 e s.m. ed int.

 

           Per fabbricato contrassegnato con il numero “1” sulla tavola 18/VP7 di Variante Parziale n. 7 di proprietà Azienda Vinicola Schiavenza a catasto al foglio n. 6 mappale 1512/P ubicato in Via Mazzini è consentita, tramite permesso di costruire diretto, la realizzazione di porticato tettoia di superficie coperta mq. 60 a servizio dell’azienda vitivinicola. Dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e tipologie architettoniche consone al centro storico; sono sempre confermati i vincoli e le autorizzazioni ex L. 1497/39 e s.m.i.

 

           Per il fabbricato, contrassegnato con il numero “2” sulla tavola 18/VP7 di Variante Parziale n. 7 di proprietà Anselma Franco, a catasto al Foglio n. 6 mappali 259 e 261,  tramite permesso di costruire diretto è consentita la realizzazione di un porticato – tettoia a servizio aziendale di superficie coperta mq. 60. Dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e tipologie architettoniche consone al centro storico; sono sempre confermati i vincoli e le autorizzazioni ex L. 1497/39 e s.m.i.

 

           Per il  fabbricato, contrassegnato con il numero “3” sulla tavola 18/VP7 di Variante Parziale n. 7 di proprietà Massolino Renato e Massolino Maria Camilla al Foglio 6 particelle n. 94 – 100 – 103 e 104 ubicato fra Via XX Settembre e Via Roma, interessato da P. di R. approvato con D.C.C. n. 21 del 19.12.2007 e p. di c. n. 03/2008, è consentita la ricostruzione delle murature perimetrali o di spina quando sia accertato lo stato di pericolosità ed instabilità a tutela della pubblica incolumità ed a salvaguardia della soprastante Via Roma ed è consentita, tramite permesso di costruire in variante, nel terrapieno preesistente verso Via Roma (franato per inconsistenza del terreno) la realizzazione di cantine e/o locali di pertinenza o servizio completamente interrati senza modificazione delle cubature preesistenti ed autorizzate con il P. di R. Le predette realizzazioni non costituiscono variante al Piano di Recupero vigente. Valgono le prescrizioni dell’Art. 11 reggenti gli interventi nel centro storico ed i vincoli ex L. 1497/39 e s.m.i.

 

            Per il fabbricato contrassegnato con il numero “4” sulla tavola 18/VP7 di Variante Parziale n. 7, al Foglio 6 mappale 58 di proprietà Cirio Enrica, ubicato in Centro storico Via Mazzini, tramite permesso di costruire diretto, è consentita la realizzazione, nel cortile interno, per esigenze di sosta coperta di una autorimessa ad un piano terreno di superficie coperta mq. 37,30 addossata al fabbricato esistente e a due alti muri che sostengono il terrapieno dell’area confinante. Dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e tipologie architettoniche consone al centro storico; sono sempre confermati i vincoli e le autorizzazioni ex L. 1497/39 e s.m.i.

 

            Per il fabbricato di proprietà Digiacomo appositamente evidenziato sulla tavola 18/VP8 di Variante Parziale n. 8 vigente ubicato in Via XX Settembre è ammesso tramite permesso di costruire diretto l’intervento di ristrutturazione edilizia di tipo B. Sono sempre confermati i vincoli e le autorizzazioni ex L. 1497/39 e s.m.i.

 

            Per il fabbricato di proprietà Azienda Vinicola Palladino s.a.s., appositamente contrassegnato con il numero “5” sulla tavola 18/VP8 di Variante Parziale n. 8 vigente è consentita, tramite permesso di costruire diretto, la realizzazione di un porticato di superficie di mq. 65 a copertura dello spazio libero del cortile interno tra il locale imbottigliamento ed il magazzino etichette per esigenze funzionali all’azienda vitivinicola. Dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e tipologie architettoniche consone al centro storico; sono sempre confermati i vincoli e le autorizzazioni ex L. 1497/39 e s.m.i.

 

            Per il fabbricato di proprietà Pira Luigi, appositamente contrassegnato con il numero “6” sulla tavola 18/VP9 di Variante Parziale n. 9 è consentita, tramite permesso di costruire diretto, la realizzazione di un porticato aperto di superficie di mq. 60 soprastante il locale cantina interrato per esigenze funzionali all’azienda vitivinicola. Dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e tipologie architettoniche consone al centro storico; sono sempre confermati i vincoli e le autorizzazioni ex L. 1497/39 e s.m.i. Non potranno essere previsti nuovi accessi carrai o pedonali al fabbricato ed all’area di pertinenza.

            Nell’area appositamente evidenziata con il numero “7” sulla tavola 18/VP9 di Variante Parziale n. 9, di proprietà dell’Azienda Agricola di Donato Fortunato, è consentita, tramite permesso di costruire diretto, la realizzazione di un porticato aperto per la copertura del parcheggio esistente. Dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e tipologie architettoniche consone al centro storico; sono sempre confermati i vincoli e le autorizzazioni ex L. 1497/39 e s.m.i.

 

            Per il fabbricato “portico aperto” con sovrastante terrazza , di proprietà VIGNA RIONDA s.s. di Massolino F.lli, appositamente contrassegnato con “asterisco” sulla Tav. 18/VP14 “Assetto del Nucleo Antico (1:1000)” di Variante Parziale n. 14, è consentito tamponare i vuoti delle arcate verso valle con serramenti vetrati e telaio in “Ferro CORTEN” e di tamponare l’apertura verso il cortile  di proprietà (lato Est) con portone rifinito in vista con “ferro CORTEN” senza modifiche ai connotati ambientali, tipologici ed architettonici delle facciate e senza modifiche alla superficie coperta  preesistente. Valgono tutte le prescrizioni vigenti per gli interventi in nucleo antico  e l’autorizzazione preventiva obbligatoria, ai sensi L. 29/6/1939 n. 1497, come modificata dal D.Lgs. n. 42/2004, nonché il parere favorevole della Commissione  Locale del Paesaggio, che  potrà,  a suo giudizio insindacabile, dettare ogni prescrizione del caso, sul progetto presentato.