- ART. 12 -             Edifici di interesse storico artistico

 

Gli edifici di carattere storico-artistico sono quelli individuati sulla cartografia di Piano Regolatore Generale. Sono inoltre definiti edifici di interesse storico-artistico, anche se non segnalati in cartografia, gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1.6.1939 n. 1089.

 

Su tali edifici, qualunque sia la zona nella quale sono inseriti, sono consentiti solo gli interventi di restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui ai commi 4°, lett. a) e 8° dell'art. 24 della L.R. 56/77, nel rigoroso rispetto delle preesistenze tipologiche, nonchè di tutti gli elementi costruttivi e decorativi e delle coperture.

 

Non sono assolutamente ammesse variazioni delle quote degli orizzontamenti, della forma e delle tipologie delle strutture nonchè della posizione delle scale.

 

Per gli edifici vincolati a norma della Legge 1089/39 ogni tipo di intervento è subordinato al parere della Soprintendenza Regionale.

 

Per gli edifici non vincolati ai sensi della Legge 1089/39, ma individuati come aventi valore storico-artistico, il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie è subordinato al parere vincolate degli organi regionali competenti di cui all'art. 91bis L.R. 56/77 e s.m.