- ART. 12 - Edifici
di interesse storico artistico
Gli edifici di carattere storico-artistico sono
quelli individuati sulla cartografia di Piano Regolatore Generale. Sono inoltre
definiti edifici di interesse storico-artistico, anche se non segnalati in
cartografia, gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1.6.1939 n. 1089.
Su tali edifici, qualunque sia la zona nella
quale sono inseriti, sono consentiti solo gli interventi di restauro e
risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui ai commi 4°, lett. a)
e 8° dell'art. 24 della L.R. 56/77, nel rigoroso rispetto delle preesistenze
tipologiche, nonchè di tutti gli elementi costruttivi e decorativi e delle
coperture.
Non sono assolutamente ammesse variazioni
delle quote degli orizzontamenti, della forma e delle tipologie delle strutture
nonchè della posizione delle scale.
Per gli edifici vincolati a norma della Legge
1089/39 ogni tipo di intervento è subordinato al parere della Soprintendenza
Regionale.
Per gli edifici non vincolati ai sensi della
Legge 1089/39, ma individuati come aventi valore storico-artistico, il rilascio
di autorizzazioni o concessioni edilizie è subordinato al parere vincolate
degli organi regionali competenti di cui all'art. 91bis L.R. 56/77 e s.m.