- ART. 13 -             Aree residenziali esistenti e di completamento

 

Le aree residenziali esistenti e di completamento sono le zone urbanizzate destinate, nel rispetto delle previsioni del P.R.G., dei vincoli e indici contenuti nelle N.T.A. e nelle relative Tabelle di Zona, prevalentemente alla residenza.

 

In esse sono ammessi usi sussidiari ed attività compatibili con la destinazione abitativa di cui al precedente Art. 10. Nella porzione compresa nell’ambito dell’ “Addensamento storico rilevante A.1” sono ammesse attività di vendita al dettaglio nel rispetto di quanto definito dal successivo articolo 20 bis.

 

Le previsioni del P.R.G. si attuano, di norma, con interventi diretti tramite concessione o autorizzazione, fatto salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi (Piani Esecutivi Convenzionati o Piani di Recupero) quando le infrastrutture tecniche e sociali delle aree risultano insufficienti o quando sia necessaria una ristrutturazione del tessuto urbanistico esistente.

 

Eventuali porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate in sede di formazione di Programma Pluriennale di Attuazione o con specifiche deliberazioni consiliari ai sensi dell'art. 32, 2° comma e art. 34, 1° comma della L.R. 56/77.

 

In assenza di strumento attuativo e nel rispetto delle presenti norme e delle tabelle allegate, è consentito operare con concessione singola nei casi seguenti:

 

1)    Interventi sui fabbricati esistenti:

 

-    adeguamento igienico sanitario con ampliamenti "una tantum" non superiori per ogni unità abitativa al 20% del volume residenziale esistente e comunque a 60 mc e adeguamento di altezza dei piani preesistenti, nei limiti di cui al successivo art. 34;

 

-    ristrutturazione senza alterazione di volumetria, salvo per quanto previsto al punto precedente;

 

-    parziale demolizione e ripristino delle apparecchiature murarie deteriorate: il livello di deterioramento dovrà essere certificato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

 

-    demolizione e ricostruzione con recupero della volumetria nell'assoluto rispetto delle dimensioni perimetriche e di altezza preesistenti; salva la verifica della volumetria massima che non dovrà comunque superare quella risultante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità previsto per la zona;

 

-    utilizzazione per fini abitativi delle strutture tecniche originariamente destinate al servizio agricolo, con esclusione tassativa delle tettoie, quando tali strutture siano sostanzialmente incorporate nel nucleo abitativo preesistente;

 

-    per il fabbricato di proprietà Ferrero Ugo e Cagnazzo Carla realizzato in area R.C.3 con Piano  Esecutivo Convenzionato, ormai attuato, il cui ambito è contrassegnato sulla Tav. 16/VP7 “Assetto del Capoluogo e della F.ne Baudana” di Variante Parziale n. 7, è consentito tramite permesso di costruire diretto gli interventi di completamento o ampliamento per una residua cubatura di mc. 1.147 in rispetto a quella ancora disponibile dal P.E.C. approvato di mc. 1.687. La residua cubatura di mc. 540 si intende stralciata. Dovrà essere accertata dal Comune l’attuazione completa delle opere di urbanizzazione previste dalla Convenzione di P.E.C.;

 

-       Per il fabbricato esistente ubicato in area R.C.7 di Fraz.Baudana a catasto al foglio n.3 particella n.1 e 469 di proprietà Lupieri Edmondo e Moscone Onodia appositamente contrassegnato con il numero (8) sulla Tav. 16/VP13 “Assetto del Capoluogo e F.ne Baudana” di Variante Parziale n.13, è consentito l’intervento di ristrutturazione (con parziale demolizione delle strutture murarie staticamente inidonee ed irrecuperabili) e l’intervento di ampliamento con apporto di nuova maggior cubatura residenziale “una tantum” di mc.500 (che comprende anche l’aumento del 20% della cubatura residenziale esistente). L’intervento è vincolato all’impiego delle tipologie edilizie e dei materiali esterni in uso nell’edilizia tradizionale rurale ed a tutte le indicazioni e misure di mitigazione degli impatti ambientali-paesaggistici fissati dall’Art. 32 del R.E.C. e dall’Art. 6 N.T.A. vigenti. L’intervento, inoltre, dovrà essere sottoposto a perizia statica preventiva che accerti lo stato di consistenza della parte da demolire ed accerti l’irrecuperabilità della stessa;

 

-    per esigenze supplementari di deposito, magazzino, sosta coperta, costruzione di bassi fabbricati e tettoie, come definiti dall'art. 37 "Bassi fabbricati", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

.    il nuovo inserimento dovrà derivare da uno studio esteso a tutta l'area di proprietà al fine di uniformarlo all'impianto tipologico esistente mediante prosecuzione di edifici a schiera o contrapposizioni simmetriche agli edifici esistenti con esclusione tassativa di maniche interne, salvo le norme successive;

.    i fabbricati di cui trattasi non potranno superare i 30 mq di superficie coperta ad eccezione per il fabbricato compreso nell’area R.C.2 e puntualmente segnalato sulle tavole 16/VP3 per il quale sono consentiti fino a 40 mq. di superficie coperta, ed essere in numero non superiore ad uno ogni unità immobiliare e dovranno essere eseguiti con tecniche e materiali simili ai tradizionali; murature portanti in mattoni a vista o intonacati, struttura del tetto in legno, copertura in coppi piemontesi, serramenti in legno;

.    la superficie coperta risultante, computata includendo tutti i fabbricati e bassi fabbricati insistenti sul lotto o sui lotti contermini formanti la proprietà, non dovrà essere superiore ad 1/3 della totale superficie fondiaria;

.    per l'altezza del fabbricato e la distanza dai confini e dagli altri fabbricati valgono le norme di cui all'art. 37;

.    non sono ammesse strutture ed elementi prefabbricati nelle varie parti dell'edificio (murature, tamponamenti, copertura) ad esclusione di eventuali orizzontamenti.

 

La normativa specifica è articolata nel Regolamento Edilizio Comunale.

 

2)    Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi esclusivamente nei lotti liberi individuati all'interno delle aree residenziali e nel lotto libero contrassegnato in cartografia con la sigla L.L.

In essi sono ammessi interventi diretti solo se gli stessi alla data di entrata in vigore del P.R.G. risultano serviti di accesso diretto da via pubblica o di uso pubblico, nonché già dotati di infrastrutture tecniche, ovvero quando il concessionario le realizzi contestualmente al fabbricato.

Tali interventi dovranno rispettare le tipologie edilizie prevalenti e l'indice di utilizzazione massimo previsto dalle relative tabelle di zona.

La normativa specifica è articolata dal Regolamento Edilizio Comunale, dovranno comunque essere mantenute le tipologie degli edifici contigui esistenti.

       Le altezze massime e i limiti massimi di confrontanza e di distanza dai confini sono fissati dalle Tabelle di Zona. Inoltre nelle “zone di eccellenza” evidenziate sulla tavola 15/VP8 gli interventi edilizi ricadenti nei lotti liberi in cui è consentito più di un fabbricato unifamiliare posti nelle aree di frangia ai margini delle aree residenziali, devono essere sottoposti a “progetti unitari di intervento” estesi ad un contesto paesaggistico adeguato, ad esempio alle immediate pertinenze, ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale. Tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare i contenuti già previsti dalla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005.

Nel lotto edificabile compreso in area R.C.8 è consentito il recupero ed ampliamento del fabbricato ad uso portico esistente all'interno del lotto stesso e la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso abitativo nel rispetto della massima volumetria consentita derivante dall'applicazione dell'indice di zona.

Nei lotti individuati all'interno delle aree R.C.1, R.C.2, R.C.5 e R.C.7, appositamente contrassegnati alla tav. 16/V "Planimetria di progetto III - Assetto del Capoluogo e f.ne Baudana" è ammesso un apporto di cubatura una-tantum pari a mc 220.

Nel lotto edificabile ex-area E.E.P. in area residenziale RC6 di F.ne BAUDANA appositamente contrassegnato in cartografia (Tav. 16/VP1) è consentita l'attuazione di edilizia residenziale di libera iniziativa tramite l'approvazione di Piano Esecutivo Convenzionato con gli indici parametrici e volumetrici di cui alla ex-area E.E.P. come evidenziato nella tabella di zona n. 8 "Area residenziale esistente di completamento (RC6).

Nel lotto individuato all'interno dell'area R.C.3 appositamente contrassegnato alla tav. 16/V "Planimetria di progetto III - Assetto del Capoluogo e f.ne Baudana" è ammesso l'intervento di ristrutturazione urbanistica da attuarsi mediante Piano di Recupero, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-    indice di fabbricabilità territoriale: 1,50 mc/mq;

-    indice di fabbricabilità fondiario:    1,80 mc/mq;

-    dotazione minima di aree per parcheggi e verde attrezzato: mq 25 per abitante insediabile;

dovranno inoltre essere rispettati gli ulteriori parametri definiti nella relativa tabella di zona.

Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella Relazione Geologico-tecnica a firma del geol. O. Costagli e quelle contenute nel Parere del Settore Geologico Regionale n. 4530/GEO del 11.7.1996.

 

3)    Nell'area R.C.1.1 del Capoluogo (ex area A.E.2 di espansione), è ammesso il completamento dell'attuazione con l'edificazione del lotto libero secondo la cubatura autorizzata dal Piano Esecutivo Convenzionato approvato.

       Dovranno essere monetizzati a favore del Comune gli spazi a verde ed a parcheggio, non individuati in cartografia, in misura di 25 mq per abitante teorico insediato su tutta l'area R.C.1.1.

       Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere del Settore Geologico Regionale n. 4530/GEO del 11.7.1996 e nella Relazione Geologico-Tecnica a firma del geol. O. Costagli.

 

4)        Nell'area R.C.7 in frazione Baudana è consentito il riutilizzo della cubatura di mc. 1.200, derivante dalla non attuazione di due fabbricati già concessi, per il potenziamento dell’attività turistica (ristorante e albergo) in corso di attuazione appositamente evidenziata sulla tavola 16/VP3 “Assetto del Capoluogo e della f.ne Baudana”.

 

5)    Per gli interventi di ampliamento superiore al 20% della volumetria esistente, per quelli di nuova costruzione e per l’intervento di ristrutturazione urbanistica assoggettata a P. di R. in area R.C.3 è consentita la monetizzazione a favore del Comune delle aree verdi di cui all’Art. 21 L.R. 56/77 purché sia dimostrata l’impossibilità di realizzarle sull’area di intervento, non siano cartografati sulle tavole di piano come spazi pubblici, sia dimostrata la presenza di detti spazi nelle vicinanze e vi sia la volontà del Comune di acquisire altre aree di P.R.G.C.

 

6)    Nel lotto edificato contrassegnato con il numero (1) in area R.C.6 di Frazione Baudana (proprietà Raviola Mirella) sulla Tav. 16/VP6 “Assetto del Capoluogo e F.ne Baudana (1:2.000)” di Variante Parziale n. 6, è consentito l’apporto di nuova cubatura residenziale di mc. 300 proveniente dal lotto libero edificabile (ora stralciato) lungo strada Cesetta in area R.C.8.

 

7)    Nel lotto edificato contrassegnato con il numero (2) in area R.C.6 di Frazione Baudana (proprietà Gallo Angelo) sulla Tav. 16/VP6 “Assetto del Capoluogo e Frazione Baudana (1:2.000)” di Variante Parziale n. 6, è consentito l’apporto di nuova cubatura residenziale di mc. 560 proveniente dal lotto libero edificabile (ora stralciato) lungo la strada Cesetta in area R.C.8.

 

8)        Nel lotto libero edificabile in area R.C.3 del Capoluogo fra la strada Chiappellere e la strada Provinciale è consentito rilocalizzare l’area a “spazi pubblici in progetto” posizionandola lungo la S.P., mantenendone la quantità.

 

9)        Per il fabbricato compreso in area R.C.3 appositamente evidenziato con il n. 3 sulla tavola 16/VP7 “Assetto del Capoluogo della f.ne Baudana” di Variante Parziale n. 7 è consentito, con intervento diretto, l’apporto di cubatura “una – tantum” di mc. 140 da eseguire in sopralevazione, oltre al 20% già ammesso.

 

10)    Per il fabbricato compreso in area R.C.3 appositamente evidenziato con il n. 4 sulla suddetta tavola 16/VP7 di Variante Parziale n. 7, è consentito con intervento diretto l’apporto di cubatura “una – tantum” di mc. 400 oltre al 20% già ammesso.

 

11)    Nella porzione di area residenziale esistente e di completamento R.C.7 in Fraz. Baudana di proprietà Baudana Marco appositamente evidenziata con il numero 5 sulla tavola 16/VP7 è consentita la costruzione di  un’autorimessa di superficie coperta mq. 70 completamente interrata e la cui copertura dovrà essere  inferiore alla quota del piano viabile. I manufatti di sostegno dell’accesso e sistemazione dell’area dovranno essere contenuti entro i fili dell’allineamento dei fabbricati esistenti ed adiacenti al sito in oggetto in rispetto al ciglio della strada Provinciale. Dovranno essere concordati con l’U.T.P. i manufatti necessari che dovranno consolidare e migliorare la stabilità della scarpata di valle della strada Provinciale.

 

12)    Per il fabbricato ubicato in area R.C.7 di località Baudana distinti al F. 4 mappali 621 di proprietà “Tota Virginia” s.n.c. di Ferrero Roberto & C., destinato ad uso ristorante, appositamente evidenziato sulla tavola 16/VP7, viene consentito il mutamento d’uso da porticato a salone polifunzionale con un incremento di cubatura di mc. 937 connessa all’attività “ristorante ed albergo” insediate sull’area tramite permesso di costruire vincolato ad apposita convenzione che preveda la cessione gratuita al Comune di una parte dell’area a spazi pubblici evidenziata dalla Variante Parziale n. 7 sulla parte opposta della strada. La convenzione dovrà stabilire la quantità di area da cedere gratuitamente e la sua sistemazione a parcheggio e verde (quest’ultima eventualmente a scomputo di oneri primari). Dovrà anche prevedere la cessione bonaria (a prezzo vantaggioso per il Comune) della restante parte quando il Comune predisporrà il progetto dell’opera.

 

13)    Nell’ambito di lotto parzialmente edificato compreso nell’area R.C.2 del Capoluogo ed appositmente evidenziato sulla tavola 16/VP8 “Assetto del Capoluogo della f.ne Baudana” è consentita, tramite permesso di costruire diretto, la realizzazione della volumetria già ammessa dal P.R.G.C. vigente per i fabbricati esistenti, corrispondente al 20% della cubatura residenziale esistente e pari a mc.424,80, oltre alla nuova maggior cubatura di mc. 975.

 

Inoltre, per ogni intervento edilizio quando consentito nelle presenti aree residenziali dovrà essere garantita la sostenibilità con riferimento alla capacità dei sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti (ivi compresa la raccolta differenziata), convogliamento e depurazione delle acque reflue ed approvigionamento idrico. Inoltre,  per quanto riguarda gli interventi di carattere non residenziale, se adibiti a luogo di lavoro, dovranno avere i requisiti previsti dal D.Lgs. n.82/2008.

Ancora per ogni intervento edilizio consentito nelle presenti aree residenziali dovranno essere applicate le indicazioni seguenti:

  qualora siano previsti prelievi di risorse idriche di falda, si dovrà acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 20.07.2003, n. 107R e s.m.i, iit funzione della destinazione d'uso della risorsa;

  consentire, per limitare il consumo d'acqua, la realizzazione di stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana interrata che ai sensi dell’Art. 2 del D.P.G.R. n. 107R e s.m. ed int, non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;

  accertare che l’approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determini l’attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non puà essere utilizzata acque concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione;

  garantire che negli interventi edilizi di nuova costruzione o adattamento di quelli già esistenti si debbano prevedere accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia ed all'uso di fontì energetiche rinnovabili, ai sensi della D.G.R. del 04.08.2009, che ha approvato provvedimenti attuativi della legge 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) relativi, fra l'altro alla certificazione energetica degli edifici, all’installazione di impianti solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari predìligendo, comunque, la costruzione di edifici dì elevata classe energetica (A, B);

                                                garantire per l'edifìcazione di nuove strutture e ampliamenti elevati standard di progettazione a tutela del contesto paesaggistico ambientale e la superficie coperta del fabbricato che consuma nuovo suolo, dovrà, se il sito di proprietà lo consente per estensione, essere adeguatamente compensata con predisposizioni di area a verde edo giardino edo aree tampone sistemate con specie autoctone arbustive o arboree a chioma ampia,

                                                garantire che tutti gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento degli edifici che verranno realizzati garantiscano almeno i livelli di prestazione minimi stabiliti dal D. Lgs. 192705, come modificato dal D. Lgs. 311706, dalla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e dalla D.C.R. 98-1247 dell'll.01.2007;

                                                garantire l'immissione delle acque reflue nella fognatura Comunale,•

                                               per le finalità di risparmio idrico (art. 146 comma 2 D. lgs. 152706 e arL 42 c. 6 del P.T.A.) si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche, che siano utilizzate per tutti gli usi compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto;

                                                dovrà essere evitato il processo di degrado del suolo: erosione, contaminazione, perdita di fertilità, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia organica,

                                                dovrà essere garantita una buona integrazione degli interventi edilizi con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si collocano e mitigare gli impatti

 

visivi sul paesaggio realizzando fasce di mitigazione paesaggistica (fasce verdi

siepi). Valgono le linee guida adottate con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010 “Indirimi per la qualità paesa istica degli insediamenti Buone pratiche per la proaettaz.ione ediliz.ia” e eli “Indiriz.z.i per la qualità paesaeeistica degli insediamenti Buone pratiche per la pianihcazione locale”•

                                                dovrà essere ridotto al minimo il potenziale impatto causato sull'avifauna rispeno alla realimazione di edifici con facciate con ampie superfici vetrate trasparenti e riflettenti, modalità costruttiva che risulta essere un’importante causa di mortalità sull'avifaunm Sono percià vietate le ampie superhci vetrate• dovrà essere garantita la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fìne di evitare di compromettere l'irrigabilità dei terreni fertili agricoli presenti nelle vicinanze delle aree residenziali•

                                                dovrà essere garantita la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l’illuminazione pubblica ad alta efficienza (LED), la regolamentazione degli orari in accensione dell’illuminazione decorativa, l’applicazione di regolatori di flusso luminoso;

                                                si dovrà prevedere tutte le soluzioni finalizzate e limitare al minimo gli impatti che possono determinare processi di degrado del suolo: erosione, contaminazione, perdita di fertilità, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia organica

                                                si dovrà prevedere la riduzione dell'impermeabilizzazione delle superfici scolanti adottando pavimentazioni permeabili, particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, prevedendo l'uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio,•

                                                le previsioni edificatorie non devono interferire su eventuale vegetazione arborea esistente (fìlari, aree boscate) al fìne di non mutarne le caratteristiche fìsionomiche e ecosistemiche,•

                                               per le aree a verde si chiede di prediligere la scelta di specie autoctone arbustive e arboree a chioma ampia e crescita veloce escludendo specie esotìche e di esclusivo valore ornamentale al fine di favorire il pin possibile la presenza temporanea edo permanente di entomofauna ed avifauna in piu in generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali fanne suffìcientì condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze troflche e spaziali;  inoltre si chiede di tenere presente nella scelta delle assenze laD.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012

                                               per le fasi di cantiere, si chiede di adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto 7 suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con la stazione

                                                dovrà essere verificata l'eventuale interferenza con aree boscate e predisposizione, se necessario di un piano di compensazione boschiva ai sensi della L.R. 472009 arL 19

                                                qualora siano presenti produzioni agricole di tipo intensivo (noccioleti, vigneti) in prossimità di nuovi insediamenti residenziali, debbono essere considerate le possibili ricadute igienico-sanitarie di dette attività sugli ambienti di vita, in particolare per quanto concerne la problematica dei trattamenti antiparassitari, prevedendone, se del caso, puntuale regolamentazione locale.