- ART. 13 - Aree
residenziali esistenti e di completamento
Le aree residenziali esistenti e di completamento sono
le zone urbanizzate destinate, nel rispetto delle previsioni del P.R.G., dei vincoli
e indici contenuti nelle N.T.A. e nelle relative Tabelle di Zona,
prevalentemente alla residenza.
In esse sono ammessi usi sussidiari ed attività
compatibili con la destinazione abitativa di cui al precedente Art. 10. Nella porzione
compresa nell’ambito dell’ “Addensamento storico
rilevante A.1” sono ammesse attività di vendita al dettaglio nel rispetto di
quanto definito dal successivo articolo 20 bis.
Le previsioni del P.R.G. si attuano, di norma, con
interventi diretti tramite concessione o autorizzazione, fatto salvo il ricorso
a strumenti urbanistici esecutivi (Piani Esecutivi Convenzionati o Piani di
Recupero) quando le infrastrutture tecniche e sociali delle aree risultano
insufficienti o quando sia necessaria una ristrutturazione del tessuto
urbanistico esistente.
Eventuali porzioni di territorio da assoggettare alla
preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate in
sede di formazione di Programma Pluriennale di Attuazione o con specifiche
deliberazioni consiliari ai sensi dell'art. 32, 2° comma e art. 34, 1° comma
della L.R. 56/77.
In assenza di strumento attuativo e nel rispetto delle
presenti norme e delle tabelle allegate, è consentito operare con concessione
singola nei casi seguenti:
1) Interventi sui fabbricati esistenti:
- adeguamento igienico sanitario con
ampliamenti "una tantum" non superiori per ogni unità abitativa al
20% del volume residenziale esistente e comunque a 60 mc e adeguamento di
altezza dei piani preesistenti, nei limiti di cui al successivo art. 34;
- ristrutturazione senza alterazione di
volumetria, salvo per quanto previsto al punto precedente;
- parziale demolizione e ripristino delle
apparecchiature murarie deteriorate: il livello di deterioramento dovrà essere certificato
dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- demolizione e ricostruzione con recupero
della volumetria nell'assoluto rispetto delle dimensioni perimetriche e di
altezza preesistenti; salva la verifica della volumetria massima che non dovrà
comunque superare quella risultante dall'applicazione dell'indice di
fabbricabilità previsto per la zona;
- utilizzazione per fini abitativi delle
strutture tecniche originariamente destinate al servizio agricolo, con
esclusione tassativa delle tettoie, quando tali strutture siano sostanzialmente
incorporate nel nucleo abitativo preesistente;
- per il fabbricato di proprietà Ferrero Ugo e
Cagnazzo Carla realizzato in area R.C.3 con Piano Esecutivo Convenzionato, ormai
attuato, il cui ambito è contrassegnato sulla Tav. 16/VP7 “Assetto
del Capoluogo e della F.ne Baudana” di Variante Parziale n. 7, è consentito
tramite permesso di costruire diretto gli interventi di completamento o
ampliamento per una residua cubatura di mc. 1.147 in rispetto a quella ancora
disponibile dal P.E.C. approvato di mc. 1.687. La residua cubatura di mc. 540
si intende stralciata. Dovrà essere accertata dal Comune l’attuazione completa
delle opere di urbanizzazione previste dalla Convenzione di P.E.C.;
-
Per il fabbricato esistente ubicato in area R.C.7 di Fraz.Baudana a catasto al foglio n.3 particella n.1 e 469
di proprietà Lupieri Edmondo e Moscone Onodia appositamente contrassegnato con il numero (8) sulla
Tav. 16/VP13 “Assetto del Capoluogo e F.ne Baudana” di Variante Parziale n.13,
è consentito l’intervento di ristrutturazione (con parziale demolizione delle
strutture murarie staticamente inidonee ed irrecuperabili) e l’intervento di
ampliamento con apporto di nuova maggior cubatura residenziale “una tantum” di
mc.500 (che comprende anche l’aumento del 20% della cubatura residenziale
esistente). L’intervento è vincolato all’impiego delle tipologie edilizie e dei
materiali esterni in uso nell’edilizia tradizionale rurale ed a tutte le
indicazioni e misure di mitigazione degli impatti ambientali-paesaggistici
fissati dall’Art. 32 del R.E.C. e dall’Art. 6 N.T.A. vigenti. L’intervento,
inoltre, dovrà essere sottoposto a perizia statica preventiva che accerti lo
stato di consistenza della parte da demolire ed accerti l’irrecuperabilità
della stessa;
- per esigenze supplementari di deposito,
magazzino, sosta coperta, costruzione di bassi fabbricati e tettoie, come
definiti dall'art. 37 "Bassi fabbricati", nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
. il nuovo
inserimento dovrà derivare da uno studio esteso a tutta l'area di proprietà al
fine di uniformarlo all'impianto tipologico esistente mediante prosecuzione di
edifici a schiera o contrapposizioni simmetriche agli edifici esistenti con
esclusione tassativa di maniche interne, salvo le norme successive;
. i fabbricati di cui
trattasi non potranno superare i 30 mq di superficie coperta ad eccezione per
il fabbricato compreso nell’area R.C.2 e puntualmente segnalato
sulle tavole 16/VP3 per il quale sono consentiti fino a 40 mq. di superficie coperta, ed essere in numero non superiore ad
uno ogni unità immobiliare e dovranno essere eseguiti con tecniche e materiali
simili ai tradizionali; murature portanti in mattoni a vista o intonacati,
struttura del tetto in legno, copertura in coppi piemontesi, serramenti in
legno;
. la superficie
coperta risultante, computata includendo tutti i fabbricati e bassi fabbricati
insistenti sul lotto o sui lotti contermini formanti la proprietà, non dovrà
essere superiore ad 1/3 della totale superficie fondiaria;
. per l'altezza del
fabbricato e la distanza dai confini e dagli altri fabbricati valgono le norme
di cui all'art. 37;
. non sono ammesse
strutture ed elementi prefabbricati nelle varie parti dell'edificio (murature,
tamponamenti, copertura) ad esclusione di eventuali orizzontamenti.
La normativa specifica è articolata nel Regolamento
Edilizio Comunale.
2) Gli interventi di nuova costruzione sono
ammessi esclusivamente nei lotti liberi individuati all'interno delle aree
residenziali e nel lotto libero contrassegnato in cartografia con la sigla L.L.
In essi sono ammessi interventi diretti solo se gli stessi alla data di entrata in vigore del P.R.G. risultano serviti di accesso diretto da via pubblica o di uso pubblico, nonché già dotati di infrastrutture tecniche, ovvero quando il concessionario le realizzi contestualmente al fabbricato.
Tali interventi dovranno rispettare le tipologie
edilizie prevalenti e l'indice di utilizzazione massimo previsto dalle relative
tabelle di zona.
La normativa specifica è articolata dal Regolamento
Edilizio Comunale, dovranno comunque essere mantenute le tipologie degli
edifici contigui esistenti.
Le altezze massime e i limiti
massimi di confrontanza e di distanza dai confini
sono fissati dalle Tabelle di Zona. Inoltre nelle “zone di eccellenza”
evidenziate sulla tavola 15/VP8 gli interventi edilizi ricadenti nei
lotti liberi in cui è consentito più di un fabbricato unifamiliare posti nelle
aree di frangia ai margini delle aree residenziali, devono essere sottoposti a
“progetti unitari di intervento” estesi ad un contesto paesaggistico adeguato,
ad esempio alle immediate pertinenze, ai fini della verifica della
compatibilità paesaggistica ed ambientale. Tale verifica deve trovare puntuale
ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare i
contenuti già previsti dalla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M.
12.12.2005.
Nel lotto edificabile compreso in area R.C.8
è consentito il recupero ed ampliamento del fabbricato ad uso portico esistente
all'interno del lotto stesso e la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso
abitativo nel rispetto della massima volumetria consentita derivante
dall'applicazione dell'indice di zona.
Nei lotti individuati all'interno delle aree R.C.1,
R.C.2, R.C.5 e R.C.7, appositamente
contrassegnati alla tav. 16/V "Planimetria di progetto III - Assetto del
Capoluogo e f.ne Baudana" è ammesso un apporto di cubatura una-tantum pari
a mc 220.
Nel lotto edificabile ex-area E.E.P. in area
residenziale RC6 di F.ne BAUDANA appositamente contrassegnato in
cartografia (Tav. 16/VP1) è consentita l'attuazione di edilizia
residenziale di libera iniziativa tramite l'approvazione di Piano Esecutivo
Convenzionato con gli indici parametrici e volumetrici di cui alla ex-area
E.E.P. come evidenziato nella tabella di zona n. 8 "Area residenziale
esistente di completamento (RC6).
Nel lotto individuato all'interno dell'area R.C.3
appositamente contrassegnato alla tav. 16/V "Planimetria di progetto III -
Assetto del Capoluogo e f.ne Baudana" è ammesso l'intervento di
ristrutturazione urbanistica da attuarsi mediante Piano di Recupero, nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
- indice di fabbricabilità territoriale: 1,50
mc/mq;
- indice di fabbricabilità fondiario: 1,80 mc/mq;
- dotazione minima di aree per parcheggi e
verde attrezzato: mq 25 per abitante insediabile;
dovranno inoltre essere
rispettati gli ulteriori parametri definiti nella relativa tabella di zona.
Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute
nella Relazione Geologico-tecnica a firma del geol.
O. Costagli e quelle contenute nel Parere del Settore Geologico Regionale n.
4530/GEO del 11.7.1996.
3) Nell'area R.C.1.1 del Capoluogo
(ex area A.E.2 di espansione), è ammesso il completamento
dell'attuazione con l'edificazione del lotto libero secondo la cubatura
autorizzata dal Piano Esecutivo Convenzionato approvato.
Dovranno essere monetizzati a favore del
Comune gli spazi a verde ed a parcheggio, non individuati in cartografia, in
misura di 25 mq per abitante teorico insediato su tutta l'area R.C.1.1.
Dovranno essere rispettate le
prescrizioni contenute nel parere del Settore Geologico Regionale n. 4530/GEO
del 11.7.1996 e nella Relazione Geologico-Tecnica a firma del geol. O. Costagli.
4)
Nell'area R.C.7 in frazione Baudana è
consentito il riutilizzo della cubatura di mc. 1.200, derivante dalla non
attuazione di due fabbricati già concessi, per il potenziamento dell’attività
turistica (ristorante e albergo) in corso di attuazione appositamente
evidenziata sulla tavola 16/VP3 “Assetto del Capoluogo e della f.ne
Baudana”.
5) Per gli interventi di ampliamento superiore
al 20% della volumetria esistente, per quelli di nuova costruzione e per
l’intervento di ristrutturazione urbanistica assoggettata a P. di R. in area
R.C.3 è consentita la monetizzazione a favore del Comune delle aree
verdi di cui all’Art. 21 L.R. 56/77 purché sia dimostrata l’impossibilità di
realizzarle sull’area di intervento, non siano cartografati sulle tavole di
piano come spazi pubblici, sia dimostrata la presenza di detti spazi nelle
vicinanze e vi sia la volontà del Comune di acquisire altre aree di P.R.G.C.
6) Nel lotto edificato contrassegnato con il
numero (1) in area R.C.6 di Frazione Baudana (proprietà Raviola Mirella) sulla Tav. 16/VP6 “Assetto del
Capoluogo e F.ne Baudana (1:2.000)” di Variante Parziale n. 6, è consentito
l’apporto di nuova cubatura residenziale di mc. 300 proveniente dal lotto
libero edificabile (ora stralciato) lungo strada Cesetta
in area R.C.8.
7) Nel lotto
edificato contrassegnato con il numero (2) in area R.C.6 di Frazione
Baudana (proprietà Gallo Angelo) sulla Tav. 16/VP6 “Assetto del
Capoluogo e Frazione Baudana (1:2.000)” di Variante Parziale n. 6, è consentito
l’apporto di nuova cubatura residenziale di mc. 560 proveniente dal lotto
libero edificabile (ora stralciato) lungo la strada Cesetta
in area R.C.8.
8)
Nel lotto libero edificabile in area R.C.3
del Capoluogo fra la strada Chiappellere e la strada
Provinciale è consentito rilocalizzare l’area a “spazi pubblici in progetto”
posizionandola lungo la S.P., mantenendone la quantità.
9)
Per il fabbricato compreso in area R.C.3
appositamente evidenziato con il n. 3 sulla tavola 16/VP7 “Assetto
del Capoluogo della f.ne Baudana” di Variante Parziale n. 7 è consentito, con
intervento diretto, l’apporto di cubatura “una – tantum” di mc. 140 da eseguire
in sopralevazione, oltre al 20% già ammesso.
10)
Per il fabbricato compreso in area R.C.3
appositamente evidenziato con il n. 4 sulla suddetta tavola 16/VP7
di Variante Parziale n. 7, è consentito con intervento diretto l’apporto di
cubatura “una – tantum” di mc. 400 oltre al 20% già ammesso.
11)
Nella porzione di area residenziale esistente e di
completamento R.C.7 in Fraz. Baudana di
proprietà Baudana Marco appositamente evidenziata con il numero 5 sulla tavola
16/VP7 è consentita la costruzione di un’autorimessa di superficie coperta
mq. 70 completamente interrata e la cui copertura dovrà essere inferiore alla quota del piano
viabile. I manufatti di sostegno dell’accesso e sistemazione dell’area dovranno
essere contenuti entro i fili dell’allineamento dei fabbricati esistenti ed
adiacenti al sito in oggetto in rispetto al ciglio della strada Provinciale.
Dovranno essere concordati con l’U.T.P. i manufatti necessari che dovranno
consolidare e migliorare la stabilità della scarpata di valle della strada
Provinciale.
12)
Per il fabbricato ubicato in area R.C.7 di
località Baudana distinti al F. 4 mappali 621 di proprietà “Tota Virginia”
s.n.c. di Ferrero Roberto & C., destinato ad uso ristorante, appositamente
evidenziato sulla tavola 16/VP7, viene consentito il mutamento d’uso
da porticato a salone polifunzionale con un incremento di cubatura di mc. 937
connessa all’attività “ristorante ed albergo” insediate sull’area tramite
permesso di costruire vincolato ad apposita convenzione che preveda la cessione
gratuita al Comune di una parte dell’area a spazi pubblici evidenziata dalla
Variante Parziale n. 7 sulla parte opposta della strada. La convenzione dovrà
stabilire la quantità di area da cedere gratuitamente e la sua sistemazione a
parcheggio e verde (quest’ultima eventualmente a scomputo di oneri primari).
Dovrà anche prevedere la cessione bonaria (a prezzo vantaggioso per il Comune)
della restante parte quando il Comune predisporrà il progetto dell’opera.
13)
Nell’ambito di lotto parzialmente edificato compreso
nell’area R.C.2 del Capoluogo ed appositmente
evidenziato sulla tavola 16/VP8 “Assetto del Capoluogo della f.ne
Baudana” è consentita, tramite permesso di costruire diretto, la realizzazione
della volumetria già ammessa dal P.R.G.C. vigente per i fabbricati esistenti,
corrispondente al 20% della cubatura residenziale esistente e pari a mc.424,80,
oltre alla nuova maggior cubatura di mc. 975.
Inoltre, per ogni intervento edilizio quando consentito nelle presenti
aree residenziali dovrà essere garantita la sostenibilità con riferimento alla
capacità dei sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti (ivi compresa la
raccolta differenziata), convogliamento e depurazione delle acque reflue ed approvigionamento idrico. Inoltre, per quanto riguarda gli interventi di
carattere non residenziale, se adibiti a luogo di lavoro, dovranno avere i
requisiti previsti dal D.Lgs. n.82/2008.
Ancora per ogni intervento edilizio consentito nelle presenti aree residenziali dovranno
essere applicate le indicazioni seguenti:
• qualora siano previsti prelievi di risorse idriche di falda, si dovrà acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 20.07.2003, n. 107R e s.m.i, iit funzione della destinazione d'uso della risorsa;
• consentire, per limitare il consumo d'acqua, la realizzazione di stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana interrata che ai sensi dell’Art. 2 del D.P.G.R. n. 107R e s.m. ed int, non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
• accertare che l’approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determini l’attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non puà essere utilizzata acque concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione;
• garantire che negli interventi edilizi di nuova costruzione o adattamento di quelli già esistenti si debbano prevedere accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia ed all'uso di fontì energetiche rinnovabili, ai sensi della D.G.R. del 04.08.2009, che ha approvato provvedimenti attuativi della legge 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) relativi, fra l'altro alla certificazione energetica degli edifici, all’installazione di impianti solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari predìligendo, comunque, la costruzione di edifici dì elevata classe energetica (A, B);
• garantire per l'edifìcazione di nuove strutture e ampliamenti elevati standard di progettazione a tutela del contesto paesaggistico ambientale e la superficie coperta del fabbricato che consuma nuovo suolo, dovrà, se il sito di proprietà lo consente per estensione, essere adeguatamente compensata con predisposizioni di area a verde edo giardino edo aree tampone sistemate con specie autoctone arbustive o arboree a chioma ampia,
• garantire che tutti gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento degli edifici che verranno realizzati garantiscano almeno i livelli di prestazione minimi stabiliti dal D. Lgs. 192705, come modificato dal D. Lgs. 311706, dalla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e dalla D.C.R. 98-1247 dell'll.01.2007;
• garantire l'immissione delle acque reflue nella fognatura Comunale,•
• per le finalità di risparmio idrico (art. 146 comma 2 D. lgs. 152706 e arL 42 c. 6 del P.T.A.) si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche, che siano utilizzate per tutti gli usi compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto;
• dovrà essere evitato il processo di degrado del suolo: erosione, contaminazione, perdita di fertilità, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia organica,
• dovrà essere garantita una buona integrazione degli interventi edilizi con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si collocano e mitigare gli impatti
visivi sul paesaggio realizzando fasce di mitigazione paesaggistica (fasce verdi
— siepi). Valgono le linee guida adottate con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010 “Indirimi per la qualità paesa istica degli insediamenti Buone pratiche per la proaettaz.ione ediliz.ia” e eli “Indiriz.z.i per la qualità paesaeeistica degli insediamenti Buone pratiche per la pianihcazione locale”•
• dovrà essere ridotto al minimo il potenziale impatto causato sull'avifauna rispeno alla realimazione di edifici con facciate con ampie superfici vetrate trasparenti e riflettenti, modalità costruttiva che risulta essere un’importante causa di mortalità sull'avifaunm Sono percià vietate le ampie superhci vetrate• dovrà essere garantita la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fìne di evitare di compromettere l'irrigabilità dei terreni fertili agricoli presenti nelle vicinanze delle aree residenziali•
• dovrà essere garantita la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l’illuminazione pubblica ad alta efficienza (LED), la regolamentazione degli orari in accensione dell’illuminazione decorativa, l’applicazione di regolatori di flusso luminoso;
• si dovrà prevedere tutte le soluzioni finalizzate e limitare al minimo gli impatti che possono determinare processi di degrado del suolo: erosione, contaminazione, perdita di fertilità, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia organica
• si dovrà prevedere la riduzione dell'impermeabilizzazione delle superfici scolanti adottando pavimentazioni permeabili, particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, prevedendo l'uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio,•
• le previsioni edificatorie non devono interferire su eventuale vegetazione arborea esistente (fìlari, aree boscate) al fìne di non mutarne le caratteristiche fìsionomiche e ecosistemiche,•
• per le aree a verde si chiede di prediligere la scelta di specie autoctone arbustive e arboree a chioma ampia e crescita veloce escludendo specie esotìche e di esclusivo valore ornamentale al fine di favorire il pin possibile la presenza temporanea edo permanente di entomofauna ed avifauna in piu in generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali fanne suffìcientì condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze troflche e spaziali; inoltre si chiede di tenere presente nella scelta delle assenze laD.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012
• per le fasi di cantiere, si chiede di adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto 7 suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con la stazione
•
dovrà essere verificata l'eventuale interferenza con aree boscate e predisposizione, se necessario di un piano di
compensazione boschiva ai sensi della L.R. 472009 arL 19
•
qualora siano presenti produzioni agricole
di tipo intensivo (noccioleti, vigneti)
in prossimità di nuovi insediamenti residenziali, debbono essere considerate le possibili ricadute igienico-sanitarie di dette attività
sugli ambienti di vita, in
particolare per quanto concerne la problematica dei trattamenti antiparassitari, prevedendone, se del caso, puntuale regolamentazione locale.