- ART. 17 -             Aree per insediamenti produttivi

 

Le aree per impianti produttivi sono riservate ad edifici ed attrezzature per la produzione, lavorazione, invecchiamento e commercializzazione di prodotti vinicoli, nonchè per attività artigianali e commerciali per la vendita all’ingrosso e al dettaglio. Ai fini dell’ammissibilità delle attività commerciali al dettaglio dovrà essere rispettato quanto definito dal successivo articolo 20 bis.

 

Sono altresì ammesse nuove costruzioni per l'insediamento di magazzini, silos, depositi, uffici, ecc.; edifici ed attrezzature per attività ricreative socio-culturali e per il tempo libero degli addetti.

 

Non sono ammesse costruzioni adibite a residenze salvo quelle per il proprietario e il custode qualora ne sia dimostrata la necessità. Le unità abitative non dovranno essere comunque più di due e la superficie utile massima complessiva non dovrà superare i 190 mq.

 

Nelle aree di cui al 1° comma sono vietati gli insediamenti produttivi che per ragioni di igiene, sicurezza e pubblica incolumità, devono essere mantenuti ad una congrua distanza da altri insediamenti o da residenze.

 

L'esistenza delle caratteristiche igieniche, di sicurezza e pubblica incolumità, di cui al comma precedente, sono dichiarate con giudizio insindacabile del Consiglio Comunale previo parere dell'Ufficiale Sanitario e, ove occorra, dalla Commissione Edilizia.

 

L'insediamento delle attività produttive dovrà comunque essere subordinato all'osservanza delle disposizioni sugli agenti inquinanti dell'aria, dell'acqua e del suolo in ordine alle norme vigenti in materia.

 

Le aree destinate ad insediamenti produttivi si dividono in:

 

-   aree produttive esistenti che si confermano;

 

-   aree produttive di completamento e di riordino;

 

-   aree produttive di nuovo impianto.

 

Per gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento da effettuare nelle aree produttive suddette ricadenti nella “zona di eccellenza” (CORE ZONE) evidenziata sulla tavola 15/VP8 dovrà essere predisposto un progetto unitario di intervento esteso ad un contesto paesaggistico adeguato, ad esempio alle immediate pertinenze, ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale. Tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare i contenuti già previsti dalla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005.

 

Le prescrizioni particolari per le classificazioni suddette sono riportate agli articoli seguenti.