- ART. 17 - Aree per
insediamenti produttivi
Le aree per impianti produttivi sono riservate ad
edifici ed attrezzature per la produzione, lavorazione, invecchiamento e
commercializzazione di prodotti vinicoli, nonchè per attività artigianali e
commerciali per la vendita all’ingrosso e al dettaglio. Ai fini
dell’ammissibilità delle attività commerciali al dettaglio dovrà essere
rispettato quanto definito dal successivo articolo 20 bis.
Sono altresì ammesse nuove costruzioni per
l'insediamento di magazzini, silos, depositi, uffici, ecc.; edifici ed
attrezzature per attività ricreative socio-culturali e per il tempo libero
degli addetti.
Non sono ammesse costruzioni adibite a residenze salvo
quelle per il proprietario e il custode qualora ne sia dimostrata la necessità.
Le unità abitative non dovranno essere comunque più di due e la superficie
utile massima complessiva non dovrà superare i 190 mq.
Nelle aree di cui al 1° comma sono vietati gli insediamenti
produttivi che per ragioni di igiene, sicurezza e pubblica incolumità, devono
essere mantenuti ad una congrua distanza da altri insediamenti o da residenze.
L'esistenza delle caratteristiche igieniche, di
sicurezza e pubblica incolumità, di cui al comma precedente, sono dichiarate
con giudizio insindacabile del Consiglio Comunale previo parere dell'Ufficiale
Sanitario e, ove occorra, dalla Commissione Edilizia.
L'insediamento delle attività produttive dovrà comunque
essere subordinato all'osservanza delle disposizioni sugli agenti inquinanti
dell'aria, dell'acqua e del suolo in ordine alle norme vigenti in materia.
Le aree destinate ad insediamenti produttivi si dividono
in:
- aree produttive esistenti che si confermano;
- aree produttive di completamento e di riordino;
- aree produttive di nuovo impianto.
Per gli interventi di nuova costruzione e
di ampliamento da effettuare nelle aree produttive suddette ricadenti nella
“zona di eccellenza” (CORE ZONE) evidenziata sulla tavola 15/VP8 dovrà essere
predisposto un progetto unitario di intervento esteso ad un contesto
paesaggistico adeguato, ad esempio alle immediate pertinenze, ai fini della
verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale. Tale verifica deve
trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono
riportare i contenuti già previsti dalla relazione paesaggistica di cui al
D.P.C.M. 12.12.2005.
Le prescrizioni particolari per le
classificazioni suddette sono riportate agli articoli seguenti.