- ART. 18 -             Aree produttive esistenti che si confermano

 

In esse sono ammessi interventi edilizi diretti, concernenti opere di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento delle unitā produttive esistenti; sono inoltre ammesse le costruzioni di cui al 2° e 3° comma del precedente articolo.

 

Gli interventi diretti ammessi, di cui al precedente comma, sono soggetti alle seguenti limitazioni:

 

1)        il rapporto massimo di copertura per ogni lotto deve essere pari ad 1/2 della superficie fondiaria;

 

2)        la distanza minima dai confini mt = H fabbricato e mai inferiore a mt 5,00;

 

3)    la distanza minima dal ciglio delle strade Comunali e Provinciali mt 10,00; per l'area P.E.1 la distanza minima dal ciglio stradale č pari a m 6,00;

 

4)    per gli edifici destinati alla residenza ammessi deve essere vincolata a verde privato una superficie non inferiore a 25 mq per ogni 100 mc di costruzione;

 

5)    la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti, per parcheggi e verde attrezzato, č stabilita nel 10% della superficie fondiaria ai sensi dell'art. 21 della Legge 56/77 e successive modifiche ed integrazioni;

 

6)        non potranno essere previsti nuovi accessi sulla strada prov.le Alba-Serralunga e sulla strada prov.le Cappalotto (aree P.E.2 e P.E.3);

 

7)        per le attivitā commerciali di vendita al dettaglio devono essere osservate le norme stabilite dal successivo articolo 20 bis.