- ART. 18 - Aree
produttive esistenti che si confermano
In esse sono ammessi
interventi edilizi diretti, concernenti opere di manutenzione straordinaria,
risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento delle unitā produttive
esistenti; sono inoltre ammesse le costruzioni di cui al 2° e 3° comma del
precedente articolo.
Gli interventi diretti
ammessi, di cui al precedente comma, sono soggetti alle seguenti limitazioni:
1)
il rapporto massimo di copertura per ogni lotto deve essere pari ad 1/2
della superficie fondiaria;
2)
la distanza minima dai confini mt = H fabbricato e mai inferiore a mt
5,00;
3) la distanza minima dal ciglio delle strade Comunali e Provinciali
mt 10,00; per l'area P.E.1 la distanza minima dal ciglio stradale č
pari a m 6,00;
4) per gli edifici destinati alla residenza ammessi deve essere
vincolata a verde privato una superficie non inferiore a 25 mq per ogni 100 mc
di costruzione;
5) la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali ai nuovi
insediamenti, per parcheggi e verde attrezzato, č stabilita nel 10% della
superficie fondiaria ai sensi dell'art. 21 della Legge 56/77 e successive
modifiche ed integrazioni;
6)
non potranno essere previsti nuovi accessi sulla strada prov.le
Alba-Serralunga e sulla strada prov.le Cappalotto (aree P.E.2 e P.E.3);
7)
per le attivitā commerciali di vendita al dettaglio
devono essere osservate le norme stabilite dal successivo articolo 20 bis.