- ART. 19 - Aree
produttive di riordino e di completamento (P.C.)
Le aree in oggetto sono quelle con
destinazione d'uso prevista dall'Art. 17, già occupate in parte da insediamenti
esistenti da mantenere, riordinare, ristrutturare in loco o ampliare e da
completare ed integrare, nei lotti liberi, da nuovi impianti produttivi.
In tali aree oltre alla possibilità di
ampliamento e di ristrutturazione degli impianti produttivi esistenti è
possibile procedere alla realizzazione di nuovi impianti ad integrazione di
quelli già esistenti.
Nel primo caso l'intervento avviene tramite permesso
di costruire diretto semprechè l'ampliamento avvenga in continuità con
gli edifici esistenti; nel secondo caso, ossia per la realizzazione di nuovi
impianti ed edifici di carattere produttivo, l'intervento dovrà avvenire
tramite la presentazione di uno strumento esecutivo esteso a tutta l'area.
Eventuali sub-ambiti potranno essere
delimitati comunque in sede di formazione del P.P.A. o da delibere consiliari,
ai sensi dell'Art. 32 L.R. 56/77 e s.m.i.
Nell'area P.C.1 gli interventi
dovranno essere attuati mantenendo le caratteristiche architettoniche e l'uso
di materiali analoghi a quelli preesistenti in modo da garantire la
salvaguardia delle caratteristiche ambientali e delle significative
preesistenze edilizie.
Nell'area PC1, sul fabbricato
appositamente contrassegnato (Tav. 17/VP1), è ammessa la
sopraelevazione fino al raggiungimento dell'altezza massima degli edifici
adiacenti e comunque la sopraelevazione non dovrà essere superiore 3,60 mt. La
sopraelevazione è consentita esclusivamente per gli edifici in coerenza e per
locali di servizio quali rappresentanza, esposizione, riunione ed attività
turistico-ricettiva.
Gli interventi edilizi diretti, cioè quelli
volti alla ristrutturazione o all'ampliamento degli edifici o degli impianti
esistenti, sono soggetti alle seguenti norme:
1) il rapporto massimo di copertura fondiario secondo le
prescrizioni delle tabelle di zona;
2) la distanza minima dai confini non deve essere inferiore a ml
5,00;
1)
la distanza minima dal ciglio stradale mt 10,00;
4) la dotazione minima da predisporre di aree per attrezzature
funzionali agli insediamenti produttivi, prevista dall'art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.,
è stabilita nel 10% della superficie fondiaria;
5) per le attività commerciali di vendita al dettaglio devono essere
osservate le norme stabilite dal successivo articolo 20 bis.
Gli interventi relativi alla realizzazione di
nuovi impianti, subordinati alla formazione dello strumento urbanistico
esecutivo esteso a tutto l'ambito o a sub-ambiti sono soggetti alle seguenti
norme:
1) il rapporto massimo di copertura territoriale per l'intera area
oggetto di Piano Esecutivo Convenzionato, pari a quello fissato dalle tabelle
di zona;
2) la distanza minima dai confini non deve essere inferiore a ml
5,00;
3) la distanza minima dal ciglio stradale mt 10,00;
4) per gli edifici destinati alla residenza ammessi come indicati al
precedente Art. 17 deve essere vincolata a verde privato una superficie non
inferiore a 25 mq per ogni 100 mc di costruzione;
5) la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli
insediamenti produttivi, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e
servizi sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nella misura del 10%
della loro superficie fondiaria.
La dotazione minima di cui sopra deve essere destinata per il
5% ad aree di parcheggio, ed il restante 5% per tutte le altre attrezzature e spazi
di carattere collettivo;
6) per le attività commerciali di vendita al dettaglio devono essere
osservate le norme stabilite dal successivo articolo 20 bis.
L'individuazione topografica operata dal
P.R.G. delle aree di cui al punto 5) del precedente comma è da intendersi
vincolante.