- ART. 19 -             Aree produttive di riordino e di completamento (P.C.)

 

Le aree in oggetto sono quelle con destinazione d'uso prevista dall'Art. 17, già occupate in parte da insediamenti esistenti da mantenere, riordinare, ristrutturare in loco o ampliare e da completare ed integrare, nei lotti liberi, da nuovi impianti produttivi.

 

In tali aree oltre alla possibilità di ampliamento e di ristrutturazione degli impianti produttivi esistenti è possibile procedere alla realizzazione di nuovi impianti ad integrazione di quelli già esistenti.

 

Nel primo caso l'intervento avviene tramite permesso di costruire diretto semprechè l'ampliamento avvenga in continuità con gli edifici esistenti; nel secondo caso, ossia per la realizzazione di nuovi impianti ed edifici di carattere produttivo, l'intervento dovrà avvenire tramite la presentazione di uno strumento esecutivo esteso a tutta l'area.

 

Eventuali sub-ambiti potranno essere delimitati comunque in sede di formazione del P.P.A. o da delibere consiliari, ai sensi dell'Art. 32 L.R. 56/77 e s.m.i.

 

Nell'area P.C.1 gli interventi dovranno essere attuati mantenendo le caratteristiche architettoniche e l'uso di materiali analoghi a quelli preesistenti in modo da garantire la salvaguardia delle caratteristiche ambientali e delle significative preesistenze edilizie.

 

Nell'area PC1, sul fabbricato appositamente contrassegnato (Tav. 17/VP1), è ammessa la sopraelevazione fino al raggiungimento dell'altezza massima degli edifici adiacenti e comunque la sopraelevazione non dovrà essere superiore 3,60 mt. La sopraelevazione è consentita esclusivamente per gli edifici in coerenza e per locali di servizio quali rappresentanza, esposizione, riunione ed attività turistico-ricettiva.

 

Gli interventi edilizi diretti, cioè quelli volti alla ristrutturazione o all'ampliamento degli edifici o degli impianti esistenti, sono soggetti alle seguenti norme:

 

1)    il rapporto massimo di copertura fondiario secondo le prescrizioni delle tabelle di zona;

 

2)    la distanza minima dai confini non deve essere inferiore a ml 5,00;

 

1)        la distanza minima dal ciglio stradale mt 10,00;

 

4)    la dotazione minima da predisporre di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, prevista dall'art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i., è stabilita nel 10% della superficie fondiaria;

 

5)    per le attività commerciali di vendita al dettaglio devono essere osservate le norme stabilite dal successivo articolo 20 bis.

 

Gli interventi relativi alla realizzazione di nuovi impianti, subordinati alla formazione dello strumento urbanistico esecutivo esteso a tutto l'ambito o a sub-ambiti sono soggetti alle seguenti norme:

 

1)    il rapporto massimo di copertura territoriale per l'intera area oggetto di Piano Esecutivo Convenzionato, pari a quello fissato dalle tabelle di zona;

 

2)    la distanza minima dai confini non deve essere inferiore a ml 5,00;

 

3)    la distanza minima dal ciglio stradale mt 10,00;

 

4)    per gli edifici destinati alla residenza ammessi come indicati al precedente Art. 17 deve essere vincolata a verde privato una superficie non inferiore a 25 mq per ogni 100 mc di costruzione;

 

5)    la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nella misura del 10% della loro superficie fondiaria.

       La dotazione minima di cui sopra deve essere destinata per il 5% ad aree di parcheggio, ed il restante 5% per tutte le altre attrezzature e spazi di carattere collettivo;

 

6)    per le attività commerciali di vendita al dettaglio devono essere osservate le norme stabilite dal successivo articolo 20 bis.

 

L'individuazione topografica operata dal P.R.G. delle aree di cui al punto 5) del precedente comma è da intendersi vincolante.