- ART. 2 -            Modalità di attuazione del Piano Regolatore Generale

 

Il Piano Regolatore Generale viene attuato attraverso:

 

-   strumenti urbanistici esecutivi la cui preliminare approvazione subordina il rilascio della concessione ad edificare;

 

-   intervento edilizio diretto tramite concessione od autorizzazione.

 

ATTUAZIONE DEL P.R.G.

 

a)    Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.)

 

Il P.P.A. di cui all'art. 13 della Legge 28.1.1977 n. 10 è uno strumento programmatorio in quanto indica gli interventi sul territorio, le aree e le zone con cui si realizzano le previsioni del Piano Regolatore Generale, nonchè le opere di urbanizzazione relative al soddisfacimento del fabbisogno pregresso e quelle relative alle aree di nuovo impianto.

 

 

Il Programma di Attuazione, redatto dal Comune qualora sia compreso nell'elenco dei Comuni obbligati alla redazione del P.P.A. ai sensi dell'art. 36 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere riferito ad un arco temporale non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni; è adottato e approvato secondo le modalità e con i contenuti di cui agli artt. 33; 34; 35; 37 della L.R. n. 56 del 5.12.1977 e successive modifiche ed integrazioni.

 

a)    Strumenti urbanistici esecutivi

 

Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:

 

b.1)      Piani Particolareggiati, di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 17/8/1942 n. 1150, e successive modificazioni ed all'art. 27 della legge 22/10/1971 n. 865 e artt. 38; 39; 40; l.r. 5/12/1977 n. 56; (P.P.E)

 

b.2)      Piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18/4/1962 n. 167 e successive modificazioni; (P.E.E.P.)

 

b.3)      Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente di cui agli artt. 27 - 28 - 30 della Legge 5/8/1978 n. 457; (P.R.E.)

 

b.4)      Piani Esecutivi Convenzionati di cui agli artt. 43; 44 della L.R. n. 56 del 5/12/1977; (P.E.C.)

 

b.5)      I Piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'art. 47 della L.R. n. 56 del 5/12/1977. (P.T.)

 

c)    Intervento edilizio diretto tramite concessione od autorizzazione edilizia.

 

L'intervento edilizio diretto è rappresentato da ogni attività edificatoria sui singoli lotti e sulle abitazioni esistenti, subordinato al rilascio di singola concessione od autorizzazione.

 

In sede di attuazione del Piano Regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di attuazione, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del Programma di Attuazione anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati.

 

Le procedure di formazione dei comparti di cui al presente articolo sono definite all'Art. 46 della L.R. 5/12/1977 n. 56.