- ART. 2 - Modalità di
attuazione del Piano Regolatore Generale
Il Piano Regolatore
Generale viene attuato attraverso:
- strumenti urbanistici esecutivi
la cui preliminare approvazione subordina il rilascio della concessione ad
edificare;
- intervento edilizio diretto
tramite concessione od autorizzazione.
ATTUAZIONE DEL P.R.G.
a) Programma Pluriennale di
Attuazione (P.P.A.)
Il P.P.A. di
cui all'art. 13 della Legge 28.1.1977 n. 10 è uno strumento programmatorio in
quanto indica gli interventi sul territorio, le aree e le zone con cui si
realizzano le previsioni del Piano Regolatore Generale, nonchè le opere di
urbanizzazione relative al soddisfacimento del fabbisogno pregresso e quelle
relative alle aree di nuovo impianto.
Il Programma di
Attuazione, redatto dal Comune qualora sia compreso nell'elenco dei Comuni
obbligati alla redazione del P.P.A. ai sensi dell'art. 36 della L.R. 56/77 e
successive modifiche ed integrazioni, deve essere riferito ad un arco temporale
non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni; è adottato e approvato secondo
le modalità e con i contenuti di cui agli artt. 33; 34; 35; 37 della L.R. n. 56
del 5.12.1977 e successive modifiche ed integrazioni.
a) Strumenti
urbanistici esecutivi
Gli strumenti urbanistici esecutivi sono
esclusivamente:
b.1) Piani Particolareggiati,
di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 17/8/1942 n. 1150, e successive
modificazioni ed all'art. 27 della legge 22/10/1971 n. 865 e artt. 38; 39; 40; l.r. 5/12/1977 n.
56; (P.P.E)
b.2) Piani per l'edilizia
economica e popolare di cui alla legge 18/4/1962 n. 167 e successive
modificazioni; (P.E.E.P.)
b.3) Piani di Recupero del
patrimonio edilizio esistente di cui agli artt. 27 - 28 - 30 della Legge
5/8/1978 n. 457; (P.R.E.)
b.4) Piani Esecutivi
Convenzionati di cui agli artt. 43; 44 della L.R. n. 56 del 5/12/1977; (P.E.C.)
b.5) I Piani tecnici di opere
ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'art. 47 della L.R. n. 56 del
5/12/1977. (P.T.)
c) Intervento edilizio diretto
tramite concessione od autorizzazione edilizia.
L'intervento edilizio diretto è rappresentato
da ogni attività edificatoria sui singoli lotti e sulle abitazioni esistenti,
subordinato al rilascio di singola concessione od autorizzazione.
In sede di attuazione del Piano Regolatore e
dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di attuazione, il
Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti
costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia,
comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare
secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del Programma di Attuazione anche
al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati.
Le procedure di formazione dei comparti di cui
al presente articolo sono definite all'Art. 46 della L.R. 5/12/1977 n. 56.