- ART. 20 -             Aree produttive di nuovo impianto

 

                Sono quelle con destinazione d'uso di cui al precedente Art. 17, prive di strutture e destinate all'insediamento di nuovi impianti per attività produttive (industriali ed artigianali) e commerciali per la vendita all’ingrosso e al dettaglio. Ai fini dell’ammissibilità delle attività commerciali al dettaglio dovrà essere rispettato quanto definito dal successivo articolo 20 bis.

 

               In tali aree gli interventi sono subordinati alla formazione di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) estesi agli ambiti segnalati in cartografia. Per l’area P.I.1 sono consentiti ulteriori sub-ambiti definiti con delibera del Consiglio Comunale da assumersi al momento della presentazione dei P.E.C.

 

               Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà rispettare le seguenti norme:

 

1)    il rapporto massimo di copertura per ogni lotto deve essere non superiore ad 1/2;

 

2)    la distanza minima dai confini ml 5,00;

 

3)    la distanza minima tra fabbricati ml 10,00;

 

4)    la distanza minima dal ciglio stradale mt 10,00;

 

5)    l'altezza massima mt 8,00 salvo per infrastrutture tecniche indispensabili;

 

6)    per gli edifici destinati alla residenza ammessi deve essere vincolata a verde privato una superficie non inferiore a 25 mq per ogni 100 mc di costruzione;

7)    la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nel 20% della superficie territoriale ai sensi dell'Art. 21 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i. Tale percentuale potrà, in sede di convenzione per l'attuazione del S.U.E., essere ridotta trattandosi di aree di piccoli impianti, nella misura del 10% con l'obbligo della monetizzazione a favore del Comune del restante 10% di area;

 

8)      per le attività commerciali al dettaglio devono essere osservate le norme stabilite dal successivo articolo 20 bis;

 

9)  dovrà essere previsto un unico accesso lungo la strada prov.le Alba-Serralunga per le aree P.I.1 e P.I.2;

 

10) Per le aree P.I1 e P.I.2, con la Variante Parziale n. 14,  è consentita la monetizzazione a favore del Comune delle aree pubbliche per standards urbanistici da cedere al Comune come previste dai Piani Esecutivi Convenzionati (P.E.C.) vigenti che possono, invece, rimanere di fatto in proprietà privata, fermo restando l’uso pubblico e le destinazioni in atto. L’obbligo di mantenimento in proprietà privata  delle aree dovrà essere definito tramite Variante alla Convenzione di P.E.C.

 

Nell’area di superficie territoriale di mq. 1.900 prevista con la Variante Parziale n. 9 in estensione dell’area P.I.1, fuori ambito di P.E.C., è consentita, con permesso di costruire diretto, la costruzione di fabbricati pertinenziali e/o di servizio all’impianto vinicolo esistente nell’ambito di P.E.C., quali magazzino – deposito, tettoie e parcheggi coperti o scoperti. L’intervento è vincolato, oltre al rispetto dei parametri edilizi di cui al precedente comma, anche alla preventiva presentazione di Relazione di fattibilità idraulica e idrologica favorevole necessaria per l'edificazione ad una distanza non inferiore a mt. 70 dal letto del Torrente Talloria ed ai vincoli di tutela paesaggistica ex Legge Galasso e succ. mod. ed int.