- ART. 20 bis  -      Insediamenti commerciali

 

In applicazione della D.C.R. n. 59-10.831 del 24.03.2006 il Comune di SERRALUNGA D’ALBA ha approvato i “Criteri Comunali ai sensi dell’art. 8, c. 3 D. Lgs. 114/98 e dell’Art. 4, c. 1 L.R. n. 28/99 per il commercio” di cui fanno parte le “Norme Attuative” che hanno natura precettiva e vincolante e alle quali si rimanda.

 

Mediante l’approvazione dei “Criteri Comunali”, ai sensi dell’articolo 6 delle “Norme Attuative” nel Capoluogo è stato riconosciuto: l’Addensamento storico rilevante A.1. rappresentato sulla tavola 16/VP8 “Assetto del Capoluogo della f.ne Baudana (1:2.000)”.

 

L’ammissibilità degli insediamenti commerciali al dettaglio nell’addensamento A.1. (riconosciuto) è definita dalla tabella A della “Compatibilità territoriale dello sviluppo” contenuta nell’articolo 7 “delle Norme Attuative” dei “Criteri Comunali” approvati  al quale si rimanda.

 

La compatibilità territoriale dello sviluppo è vincolo inderogabile in sede di nuova apertura, di variazione di superficie di vendita, di trasferimento di esercizi commerciali, di modifica o aggiunta di settore merceologico e di rilascio di concessione o autorizzazione edilizia relativa agli insediamenti commerciali.

 

Non sono state riconosciute le localizzazioni commerciali urbane L.1. e le localizzazioni commerciali urbano – periferiche L.2.; non è stata prevista la possibilità di riconoscere nuove localizzazioni L.1.

 

Per maggior chiarimento circa le definizioni, la classificazione del Comune, la classificazione delle tipologie di strutture distributive si richiamano i rispettivi articoli 3, 4 e 5 delle “Norme Attuative” dei “Criteri Comunali”.

 

Si precisa che gli esercizi di vicinato sono consentiti anche esternamente all’addensamento A.1. nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 6 e 23 della D.C.R. n. 59-10831/2006, purchè ricadenti in aree in cui è consentita, la destinazione commerciale al dettaglio.

 

Per quanto riguarda: nuove aperture, trasferimenti, variazioni della superficie e di settore merceologico, si richiama l’articolo 8 delle “Norme Attuative” dei “Criteri Comunali”.

 

Le aree per le attrezzature di servizio degli insediamenti commerciali al dettaglio sono di seguito definite nel rispetto dell’articolo 9 delle “Norme Attuative” dei “Criteri Comunali”.

Ai sensi dell’articolo 21, 1° c. numero 3) e 2° c., della L.R. 56/77 e dell’art. 25 “Indirizzi Generali” D.C.R. 59-10831/2006 per gli insediamenti commerciali la dotazione minima di aree per attrezzature di servizio non dovrà essere inferiore ai seguenti valori:

per insediamenti commerciali con superficie di vendita fino a mq. 150:

-          nei casi di intervento nei centri storici, di ristrutturazione urbanistica e nelle aree di completamento la dotazione minima è stabilita nella misura dell’80% della superficie lorda di pavimento;

-          nei casi di intervento nelle aree di nuovo impianto la dotazione minima è stabilita nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento.

La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50% delle menzionate dotazioni.

Ai sensi dell’articolo 26 “Indirizzi generali” D.C.R. 59-10831 nell’addensamento commerciale A.1. per gli esercizi con superficie di vendita fino a mq. 150 è ammessa la monetizzazione delle aree da destinare a servizi. Tale possibilità è ammessa solo quando venga dimostrata l’impossibilità di reperire le aree stesse.

Dovranno inoltre essere reperiti i parcheggi ad autorimesse privati ai sensi dell’articolo 2, L. 122/89.

 

                            Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo si rimanda alle “Norme Attuative” dei “Criteri Comunali” approvati e agli “Indirizzi Generali” di cui alla D.C.R. n. 59-10831/2006, alla L.R. n. 28/99 e al D. Lgs. n. 114/98.