- ART. 20
bis - Insediamenti
commerciali
In applicazione della D.C.R.
n. 59-10.831 del 24.03.2006 il Comune di SERRALUNGA D’ALBA ha approvato i
“Criteri Comunali ai sensi dell’art. 8, c. 3 D. Lgs. 114/98 e dell’Art. 4, c. 1
L.R. n. 28/99 per il commercio” di cui fanno parte le “Norme Attuative” che
hanno natura precettiva e vincolante e alle quali si rimanda.
Mediante l’approvazione dei
“Criteri Comunali”, ai sensi dell’articolo 6 delle “Norme Attuative” nel
Capoluogo è stato riconosciuto: l’Addensamento storico rilevante A.1.
rappresentato sulla tavola 16/VP8 “Assetto del Capoluogo della f.ne
Baudana (1:2.000)”.
L’ammissibilità degli
insediamenti commerciali al dettaglio nell’addensamento A.1. (riconosciuto) è
definita dalla tabella A della “Compatibilità territoriale dello sviluppo”
contenuta nell’articolo 7 “delle Norme Attuative” dei “Criteri Comunali”
approvati al quale si rimanda.
La compatibilità territoriale
dello sviluppo è vincolo inderogabile in sede di nuova apertura, di variazione
di superficie di vendita, di trasferimento di esercizi commerciali, di modifica
o aggiunta di settore merceologico e di rilascio di concessione o
autorizzazione edilizia relativa agli insediamenti commerciali.
Non sono state riconosciute le
localizzazioni commerciali urbane L.1. e le localizzazioni commerciali urbano –
periferiche L.2.; non è stata prevista la possibilità di riconoscere nuove
localizzazioni L.1.
Per maggior chiarimento circa
le definizioni, la classificazione del Comune, la classificazione delle
tipologie di strutture distributive si richiamano i rispettivi articoli 3, 4
e 5 delle “Norme Attuative” dei “Criteri Comunali”.
Si precisa che gli esercizi
di vicinato sono consentiti anche esternamente all’addensamento A.1. nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 6 e 23 della D.C.R. n.
59-10831/2006, purchè ricadenti in aree in cui è consentita, la destinazione
commerciale al dettaglio.
Per quanto riguarda: nuove
aperture, trasferimenti, variazioni della superficie e di settore merceologico,
si richiama l’articolo 8 delle “Norme Attuative” dei “Criteri Comunali”.
Le aree per le attrezzature di
servizio degli insediamenti commerciali al dettaglio sono di seguito definite
nel rispetto dell’articolo 9 delle “Norme Attuative” dei “Criteri
Comunali”.
Ai
sensi dell’articolo 21, 1° c. numero 3) e 2° c., della L.R. 56/77 e dell’art.
25 “Indirizzi Generali” D.C.R. 59-10831/2006 per gli insediamenti commerciali
la dotazione minima di aree per attrezzature di servizio non dovrà essere
inferiore ai seguenti valori:
per insediamenti commerciali con superficie di vendita fino a mq. 150:
-
nei casi di intervento nei centri storici, di
ristrutturazione urbanistica e nelle aree di completamento la dotazione minima
è stabilita nella misura dell’80% della superficie lorda di pavimento;
-
nei casi di intervento nelle aree di nuovo
impianto la dotazione minima è stabilita nella misura del 100% della superficie
lorda di pavimento.
La
dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura
non inferiore al 50% delle menzionate dotazioni.
Ai
sensi dell’articolo 26 “Indirizzi generali” D.C.R. 59-10831 nell’addensamento
commerciale A.1. per gli esercizi con superficie di vendita fino a mq. 150 è
ammessa la monetizzazione delle aree da destinare a servizi. Tale possibilità è
ammessa solo quando venga dimostrata l’impossibilità di reperire le aree
stesse.
Dovranno
inoltre essere reperiti i parcheggi ad autorimesse privati ai sensi
dell’articolo 2, L. 122/89.
Per
quanto non espressamente riportato nel presente articolo si rimanda alle “Norme
Attuative” dei “Criteri Comunali” approvati e agli “Indirizzi Generali” di cui
alla D.C.R. n. 59-10831/2006, alla L.R. n. 28/99 e al D. Lgs. n. 114/98.