-ART. 21  -      Aree agricole

                                      

             Le  aree    agricole    sono     quelle   destinate  esclusivamente  alle attività

dirette alla coltivazione, all’allevamento del bestiame, alla silvicoltura o ad attività ad esse connesse, quali la trasformazione dei prodotti agricoli, purchè non abbiano caratteristiche industriali o commerciali. I terreni vitati esistenti sono inedificabili, ai sensi del successivo art. 26.

                 In tali aree è consentito realizzare strutture  agricole tecniche  o   fabbricati

 residenziali rurali.

                  Per quanto riguarda l'edificazione delle residenze rurali le relative concessioni potranno essere rilasciate ai soggetti di cui al 3° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 modificato con L.R. 61/84; per quanto concerne le strutture agricole necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni delle aziende configurabili come attività agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, le relative concessioni potranno essere rilasciate ai proprietari dei fondi o a chi ne abbia titolo.

 

                  Sono inoltre rilasciate concessioni, in assenza di aziende agricole, ai proprietari dei fondi e a chi ne abbia titolo, per l'edificazione di fabbricati ad uso deposito attrezzi agricoli necessari alla conduzione del fondo anche a non imprenditori a titolo principale e/o non coltivatori diretti.

 

                   I suddetti fabbricati dovranno avere una superficie coperta inferiore o uguale a 20 mq ed un solo piano fuori terra (il piano seminterrato costituisce p.f.t.), dovranno inoltre essere rifiniti all'esterno in intonaco rustico a tinte tradizionali o a pietra locale a vista e tegole curve piemontesi (coppi) in copertura.

 

                 L'edificabilità di strutture tecniche si intende riferita ad opere destinate a:

-    ricovero ed allevamento del bestiame;

-    serbatoi idrici;

-    ricovero attrezzi o macchine agricole;

-    raccolta, lavorazione, conservazione dei prodotti agricoli derivanti dalla conduzione del fondo.

 

                  Le strutture tecniche aziendali:

-    non possono superare otto metri di altezza, eccezion fatta per i silos e per le altre opere tecniche che richiedono - per la loro natura - maggiore altezza;

 

-    devono distare dalle abitazioni, quando si tratti di stalle o concimaie, almeno venti metri, salvo maggiori prescrizioni di legge o di regolamento; per gli allevamenti intensivi, o comunque molesti, le distanze dalle abitazioni (ad eccezione  dell’abitazione di servizio) e dalla perimetrazione dei nuclei , non potrà essere inferiore a metri cento;

 

-    devono essere collocate secondo prescrizioni particolari e specifiche da imporre in sede di concessione, tenuto conto del regime dei venti e della ubicazione del nucleo   abitativo   eventualmente   adiacente.   Possono     altresì   essere   imposti 

     piantamenti di alberi con funzione  di   filtro od occultamento e di raccordo

     paesistico-ambientale;

-    il rapporto di copertura, riferito al lotto, non può essere superiore ad un terzo;

-    la distanza minima dai confini è di metri cinque;

-    rispetto ai fabbricati esistenti la costruzione di strutture tecniche che non siano stalle, allevamenti o concimaie, è consentita in aderenza o a non meno di 5 metri.

 

                      Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco dell'atto di impegno dell'avente diritto che preveda quanto stabilito al 7° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 modificato con la L.R. 61/84. Tale atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare; sono fatti salvi i disposti di cui ai commi 9 - 10 - 11 del già richiamato art. 25 della L.R. 56/77.

 

                 La costruzione di fabbricati residenziali è soggetta alle seguenti prescrizioni:

 

-    l'abitazione deve essere congruamente connessa alla conduzione dell'azienda e giustificata dalla dimensione dell'azienda stessa;

-    l'avente titolo della concessione non deve poter disporre di altra abitazione idonea;

-    l'accesso all'edificio deve risultare da idoneo titolo giuridico e deve esistere o essere realizzato insieme alla costruzione;

-    l'immobile deve essere servito da illuminazione elettrica e da acquedotto, anche se privato; deve essere assicurato lo smaltimento degli scarichi secondo le prescrizioni igienico-sanitarie anche con riferimento alle proprietà adiacenti;

-    il rapporto di copertura rispetto al lotto non sia superiore ad un terzo;

-    l'altezza dell'edificio non deve superare i due piani (8 metri) e distare dai confini di proprietà in misura non inferiore a cinque metri e dagli altri edifici abitativi non meno di dieci metri;

 

-    sono fatti salvi i seguenti indici di densità fondiaria (da intendersi riferite alle colture in atto o in progetto):

.    terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc 0,05 per mq;

.    terreni a colture legnose specializzate: mc 0,03 per mq;

.    terreni a seminativo ed a prato permanente: mc 0,02 per mq;

.    terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc 0,01 per mq in misura non superiore a 5 ettari per azienda;

.    terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali: mc 0,001 per mq per abitazioni non superiore a 500 mc. per ogni azienda.

 

                   Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammesso   accorpamento di singole aree non contigue di una stessa azienda agricola, al lordo dei volumi abitativi già esistenti:

 

-    non è consentito l'accorpamento con aree non pertinenti, per coltura in atto, all'azienda agricola interessata;

 

-    non sono computabili, ai fini del calcolo della superficie, i terreni catastalmente classificati "incolti";

 

-   è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda,    anche

     non contigui, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua  ai  fini delle

     norme sulla formazione della proprietà coltivatrice;

 

  -  per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso  nell’ambito

     di aree a destinazione  agricola,   l’accorpamento  di  volumi  sull’area  di  un solo

Comune, a condizione che l’edificio per residenza rurale non superi i 1000 mc.;

   

    - il rilascio della concessione è altresì subordinato al deposito di atto  pubblico o di

       scrittura  privata  autenticata,   debitamente  trascritta  nei  Registri    Immobiliari

 recante il vincolo sopraindicato e la costituzione di servitù   “non edificandi”  sui

       terreni vincolati;

     - venga  sottoscritto  o  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autentica,   debitamente

 trascritta nei registri immobiliari, dal quale  risulti  il  vincolo  sull’edificio   della destinazione d’uso a servizio dell’azienda, fatti salvi i casi previsti dall’art 25- commi 7° e 8° della legge 56/77 e s.m.i. L’atto di impegno deve contenere anche le sanzioni di cui all’art. 68 della suddetta legge.

 

                   Quando si tratti di cooperative o associazioni agricole regolarmente costituite per l'allevamento di animali o per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, è consentito realizzare, insieme alle strutture tecniche, anche l'alloggio di servizio-custodia.

                          In tal caso l'edificio abitativo dovrà insistere sul lotto che comprende

      la struttura tecnica e non potrà superare i 450 mc.

                          Gli interventi sulle costruzioni esistenti sono vincolati alle seguenti prescrizioni:

 

a)    è sempre consentito il consolidamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria;

 

b)    le strutture tecniche isolate o non congiunte con un nucleo originariamente abitativo devono mantenere l'originaria destinazione d'uso;

 

c)    gli edifici originariamente abitativi possono essere restaurati o ristrutturati, con assoluta esclusione di demolizioni e ricostruzioni esterne, nei limiti della volumetria e delle dimensioni perimetriche esistenti; l'altezza potrà essere modificata soltanto in applicazione all'Art. 34 ad eccezione dell’intervento di adeguamento del sottotetto per il fabbricato dell’Azienda Agricola Porro Guido e   dell’intervento di  recupero  dei  fabbricati    Cascina   LAZZARITO per

adeguamento del sottotetto previsto con la Variante Parziale 14. E' sempre consentito l’ampliamento per migliorare le condizioni igieniche e funzionali necessarie per le esigenze dell'abitazione, in misura non superiore al 20% del volume esistente e qualora, a tal fine, non siano utilizzabili i volumi di cui al punto successivo.

Nella ristrutturazione dell'edificio abitativo potrà essere utilizzata anche la porzione di strutture tecniche originariamente destinate al servizio agricolo, con esclusione tassativa delle tettoie, quando tali strutture siano sostanzialmente incorporate nella parte abitativa e l'intervento sia tecnicamente indispensabile per recuperare condizioni di abitabilità minime in funzione di residenze unifamiliari.

Ogni intervento è subordinato al rispetto delle caratteristiche architettoniche e costruttive della zona, valutate dalla Commissione Edilizia e da questa prescritte anche in relazione ai materiali da usare.

Per il fabbricato di proprietà Azienda Agricola Porro Guido contraddistinta a catasto al Foglio n. 7 particella 400, ubicato in area agricola, appositamente individuato sulla Tav. 16/VP13 “Assetto del Capoluogo e della F.ne Baudana (1:2.000)” di Variante Parziale n. 13 è consentita la sopraelevazione di sottotetto esistente per una superficie coperta di mq. 220 da adibire a residenza per il personale attualmente impiegato e per locali di pernottamento per l’attività agroturistica già funzionante. La sopraelevazione della porzione di fabbricato (mq. 220) non dovrà prevedere l’altezza di gronda e l’altezza di colmo superiore all’altezza massima attualmente esistente in altre porzioni di fabbricato. Devono essere utilizzati materiali esterni e tipologie architettoniche impiegate nell’edilizia rurale tradizionale, ossia similari a quelle in uso nel centro storico di SERRALUNGA o comunque materiali e tipologie e mitigazioni ambientali dettate dalla Commissione Paesaggistica Intercomunale;

 

d)    gli interventi di cui alla lettera che precede sono ammessi soltanto quando esistano o siano contestualmente realizzati gli allacciamenti all'acquedotto, anche se privato, all'energia elettrica e sia previsto un sistema di smaltimento degli scarichi che salvaguardi condizioni di igiene adeguate.

Gli accessi viari, pedonali o carrabili, devono essere mantenuti nelle condizioni esistenti al momento dell'intervento, salva diversa valutazione della Commissione Edilizia e l'esecuzione delle opere come sopra consentite non costituisce titolo per chiedere la modifica di tali accessi;

 

e)    sugli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende stesse, individuati sulla cartografia definitiva di P.R.G., sono ammessi interventi di cui alle lettere c) e d), volti al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, anche con destinazione residenziale extra-agricola e con destinazioni compatibili con la residenza quali: trattoria, locanda, affitta camere agro-turismo, negozi di vendita al dettaglio; per le attività commerciali ammesse dovranno essere rispettati gli standards di cui al precedente articolo 20 bis; è comunque vietato ogni insediamento incompatibile con l'attività agricola e con i caratteri ambientali della zona. Sul fabbricato ubicato nei pressi della b.ta Cerretta è ammesso il recupero della volumetria esistente per attività produttive e per una parte di mc 450 per usi di residenza extra-agricola.

       L'ulteriore individuazione di fabbricati abbandonati dall'attività agricola, quando ne sia accertato lo stato di fatto, potrà avvenire anche successivamente all'approvazione del P.R.G. mediante deliberazione Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al piano.

       Per gli edifici abbandonati della “Cascina del Bosco” appositamente evidenziati sulla tavola 15/VP3 “Assetto del territorio comunale” è consentito il recupero con destinazione turistico-ricettiva (albergo e ristorante) che dovrà essere mantenuta per almeno 20 anni; su tali edifici sono consentiti la ristrutturazione edilizia di tipo b e l’ampliamento per esigenze igienico-funzionali pari al 20% della volumetria esistente.

       Per l’edificio in Borgata Parafada (Foglio n. 3 mappali 226-225-224) appositamente individuato con la Variante Parziale n. 5 sulla tav. 15/VP5 “Assetto del territorio comunale” è ammesso il recupero ad uso laboratorio commerciale e/o artigianale.

       Per il fabbricato e relativa pertinenza ubicato in località Manocino nei pressi del confine con il Comune di Sinio, appositamente evidenziato sulla tavola 15/VP7 “Assetto del territorio comunale”, viene consentito l’intervento diretto di demolizione e ricostruzione con accorpamento della pertinenza al fabbricato principale e lieve spostamento planimetrico sul medesimo sito del cortile di casa nell’ambito delle cubature esistenti, oltre all’aumento di cubatura del 20% già consentito dalla lettera c) del presente comma.

       Per il fabbricato di proprietà Anselmo Gianni abbandonato all’uso agricolo da recuperare a residenza extragricola, ubicato in borgata Bruni viene consentito l’intervento di ristrutturazione ed ampliamento del 20% della volumetria esistente già consentito dalla lettera c) del presente comma. L’ampliamento in sopraelevazione potrà prevedere una maggior altezza di cm. 40 della linea di gronda e di m. 2,00 della linea di colmo in aderenza alla proprietà Veglio per ricavare locale sottotetto e relativo soppalco; detta sopraelevazione in confine e in aderenza al fabbricato esistente è subordinata all’assenso scritto del confinante. Potranno essere realizzati tre piani fuori terra costituiti da: piano terreno, primo piano e piano soppalcato; dovranno essere rispettati i materiali esterni e le forme architettoniche tradizionali della preesistenza.

       Per i fabbricati della “Cascina Gallaretto” a catasto al Foglio n. 1 particelle 7, 5/p e 68/p di proprietà Azienda Fontanafredda s.r.l., ubicati ai confini con il Comune di Diano d’Alba, appositamente contrassegnati sulla Tav. 18/VP13 “Assetto della B.ta Fontanafreda e Loc.tà Cappallotto” (1:2.000) di Variante Parziale n. 13, “come fabbricati abbandonati all’uso agricolo da recuperare a destinazioni extra-agricole” sui quali è già consentito il recupero per residenza extra-agricola, trattoria, locanda, affitta camere ai fini agroturistici e negozi di vendita al dettaglio, viene, ora, consentito, anche, l’uso per locali per il benessere della persona. Viene, inoltre, consentito, oltre la ristrutturazione e l’ampliamento del 20% già consentito dalla precedente lettera c), un ulteriore ampliamento con l’apporto di nuova maggior cubatura residenziale di mc. 600. L’intervento edificatorio è vincolato alla realizzazione di aree di parcheggio funzionale all’attività agroturistica-ricettiva per una estensione di mq. 1 ogni  posto a sedere e di mq. 1 ogni ospite che usufruisce della locanda e/o delle camere e/o dei locali benessere per la persona oltre i parcheggi previsti di  1 mq. ogni 10 mc. di costruzione. Dette aree di parcheggio potranno essere realizzate nelle aree di pertinenza in proprietà. Inoltre l’intervento è vincolato alla sistemazione dell’attuale strada al fine di renderla più idonea al transito di piccoli “CAR elettrici” che conducono gli ospiti dagli uffici della “Fontanafredda s.r.l.” di accoglienza e di ricevimento sino alla struttura agroturistica, al completamento delle opere fognarie di depurazione e di illuminazione notturna della strada a mezzo di lampade a “LED” messe a terra ed all’obbligo di impiego dei materiali esterni e di tipologie architettoniche consoni all’edilizia tradizionale rurale e comunque conformi alle prescrizioni di cui all’Art. 6 N.T.A. ed Art. 32 del R.E.C. vigenti.

       Per i due fabbricati a catasto al foglio n. 7 – particella 422 – sub 2,3,4,5 e particella 443 – sub 3,4 di proprietà Azienda Agricola Cascina Lanzaritto, appositamente individuati e contrassegnati sulla Tav. 16/VP14 “Assetto del Capoluogo e Frazione Baudana (1:2000)” di Variante Parziale n. 14, come “fabbricati parzialmente non più necessari all’uso agricolo”, ai sensi  del 14°  comma, lett. e) del presente articolo 21, è consentito l’intervento di ristrutturazione e di recupero della volumetria fuori terra e di ampliamento nei limiti consentiti, volti al riuso del patromonio edilizio esistente con le destinazioni d’uso previste  dal suddetto 14° comma, lett. e). L’intervento edilizio potrà anche comprendere l’edificazione in ampliamento, di locale completamente interrato ad uso agricolo, da ricavare sotto il piano del cortile esistente  fra il  fabbricato ed il muro esistente della Strada Prov.le n. 125 di contenimento terra, con il preventivo assenso favorevole dell’U.T. Provinciale, senza creare nuovi accessi e  senza modifiche allo stato dei luoghi, ossia  senza realizzazione di nuovi volumi visibili dalla S.P. 125. Sarà anche  consentito recuperare i porticati e le logge esistenti, legittimamente edificate, senza modificare le preesistenti distanze dalla S.P. 125 per le volumetrie fuori terra, a condizione che vengano demolite, per riqualificazione ambientale, tutte le tettoie e i manufatti esistenti, costituenti superfetazioni realizzati in lamiera e strutture in legno. Potrà, inoltre, essere consentito il recupero dei sottotetti, senza aumento del numero dei piani e della quota  d’imposta dei piani stessi. L’altezza  di gronda e di colmo potrà essere aumentata di cm. 60,  ai fini del consolidamento statico e sismico degli appoggi e/o per efficienza energetica. Dovranno essere impiegati materiali esterni e tipologie architettoniche tradizionali dell’edilizia rurale e, comunque dovranno essere rispettate le norme di tutela e mitigazione ambientale di cui all’art. 6 N.T.A. vigenti, dell’art. 73 del nuovo R.E.C. vigente (adeguato al R.E. TIPO Regionale) e degli ultimi due commi del presente ART. 21.

 

f)     per gli edifici esistenti sul territorio comunale ed adibiti ad uso abitativo per residenze extragricole, contrassegnati sulla cartografia di Piano, sono ammessi i seguenti interventi:

-    manutenzione ordinaria e straordinaria;

-    restauro e risanamento conservativo;

-    adeguamento igienico-sanitario e di altezza dei piani preesistenti, nei limiti del successivo Art. 34;

-    ristrutturazione edilizia senza alterazioni della volumetria salvo quanto disposto al punto precedente;

-    parziale demolizione e ripristino delle apparecchiature murarie deteriorate;

-    modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile residenziale esistente; 25 mq di superficie utile sono comunque consentiti fatte salve le prescrizioni fissate nelle tabelle di zona;

-    per il fabbricato di residenza extra-agricola di proprietà Anselma Maria Grazia (a catasto urbano foglio n. 5 particella 443) appositamente contrassegnato con il numero (6) sulla Tav. 16/VP13 “Assetto del Capoluogo e F.ne Baudana (1:2.000)” è consentito per esigenze e necessità funzionali alla famiglia insediata (oltre l’ampliamento del 20% della superficie utile residenziale esistente già consentito),il mutamento in residenza extra-agricola e l’ampliamento con un apporto di nuova maggior cubatura residenziale di mc. 200. L’intervento è vincolato all’impiego delle tipologie edilizie e dei materiali esterni in uso tradizionalmente nei fabbricati rurali, alle misure di mitigazione degli impatti ambientali-paesaggistici e comunque al rispetto delle prescrizioni di cui all’Art. 6 N.T.A. e Art. 73 del R.E.C. vigenti;

-    per il fabbricato di residenza extra-agricola di proprietà Ristov Zoki (a catasto urbano foglio 7 particella n. 225) ubicato in Borgata “I vei”, appositamente contrassegnato con il numero (7) sulla Tav. 15/VP13 “Assetto del territorio Comunale (1:5.000)” è consentito un apporto di nuova maggior cubatura residenziale “una tantum” di mc. 350 in sopraelevazione (oltre la maggiorazione del 20% della superficie utile residenziale già consentita). L’intervento è vincolato all’impiego delle tipologie edilizie e dei materiali esterni in uso tradizionalmente nell’edilizia rurale, alle misure di mitigazione degli impatti ambientali-paesaggistici ed al rispetto delle prescrizioni di cui all’Art. 6 N.T.A. ed Art. 73 del R.E.C. vigenti. Inoltre, al fine di contenere l’altezza finale del fabbricato per mitigazione ambientale-paesaggistica, l’intervento non dovrà prevedere per il piano in sopraelevazione la realizzazione del solaio di sottotetto. Inoltre la copertura, in vista sui locali ricavati, dovrà avere all’imposta  una altezza  non superiore  a mt. 2,00 e  l’inclinazione  delle falde  (elemento importante per il paesaggio) dovrà osservare la pendenza di 35° come fissata dall’Art. 73 del R.E.C. vigente.

 

Inoltre, relativamente agli edifici di cui al presente punto f), le esigenze supplementari per superficie di deposito, magazzino, sosta coperta, potranno essere soddisfatte mediante costruzione di bassi fabbricati e tettoie come definiti al successivo Art. 37 purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

-    i fabbricati di cui trattasi non potranno superare i 50 mq di superficie coperta, computata al lordo dei bassi fabbricati già esistenti, e dovrà essere eseguita con tecniche e materiali simili ai tradizionali; strutture e pareti in legno, murature portanti in mattoni a vista o intonacati, strutture del tetto in legno, copertura in coppi piemontesi, serramenti in legno;

-    la tipologia del fabbricato e la pendenza del tetto dovranno rigorosamente uniformarsi a quelle dei fabbricati esistenti e circostanti;

-    per i limiti di distanza dai confini valgono le prescrizioni fissate dalle tabelle di zona;

 

-    sono tassativamente da escludersi strutture ed elementi prefabbricati nelle varie parti dell'edificio (murature, tamponamenti, coperture) ad esclusione di eventuali orizzontamenti.

 

              Gli interventi relativi agli allevamenti zootecnici possono essere autorizzati nelle aree agricole secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 23.

 

              Ogni intervento edilizio quando consentito nelle presenti aree agricole dovrà essere garantita la sostenibilità con riferimento alla capacità dei sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti (ivi compresa la raccolta differenziata), convogliamento e depurazione delle acque reflue ed approvvigionamento idrico. Inoltre, per quanto riguarda gli interventi di carattere non residenziale, se adibiti a luogo di lavoro, dovranno avere i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

 

              Ancora per ogni intervento edilizio consentito nelle presenti aree agricole dovranno essere applicate le indicazioni seguentii:

 

-          dovrà   essere   garantita  la  compatibilità  con il Piano di   Gestione   del

Distretto Idrografico del Fiume Po;      con  il Piano di Tutela delle  acque

della Regione Piemonte, con il Piano Stralcio per l’Assetto   idrogeologico

(P.A.I), annessa Deliberazione n. 8 del 21/12/2010 del Comitato dell’autorità di Bacino del Fiume Po e con il Piano di Gestione del Rischio Alluvione;

-          acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 20.07.2003, n. 10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d’uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;

-          consentire, per limitare il consumo d’acqua, la realizzazione di stoccaggio in cisterna dell’acqua piovana interrata che ai sensi dell’Art. 2 del D.P.G.R. n. 10/R e s.m. ed int. non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;

-             accertare che l’approvazione delle varianti di destinazione d’uso del suolo non determini l’attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione;

-             garantire  la non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni di acqua potabile;

-             Garantire l’impossibilità di prevedere la costruzioni di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde, ai sensi dell’Art.2 – comma 6 – L.R. 30/04/1996 n. 22 e s.m.i.

-             Garantire la non interferenza  con i diritti delle concessioni le legittimamente costituite;

-          garantire che negli interventi edilizi di nuova costruzione o adattamento di quelli già esistenti si debbano prevedere accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia ed all’uso di fonti energetiche rinnovabili, ai sensi della D.G.R. del 04.08.2009, che ha approvato provvedimenti attuativi della legge 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) relativi, fra l’altro alla certificazione energetica degli edifici, all’installazione di impianti solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari prediligendo, comunque, la costruzione di edifici di elevata classe energetica (A, B);

-          garantire per l’edificazione di nuove strutture o ampliamenti elevati standard di progettazione a tutela del contesto paesaggistico ambientale e la superficie dovrà, se il sito di proprietà lo coperta del fabbricato che consuma nuovo suolo, consente per estensione, essere adeguatamente compensata con predisposizioni di area a verde e/o giardino e/o aree tampone sistemate con specie autoctone arbustive o arboree a chioma ampia;

-          garantire che tutti gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento degli edifici che verranno realizzati garantiscano almeno i livelli di prestazione minimi stabiliti dal D. Lgs. 192/05, come modificato dal D. Lgs. 311/06, dalla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e dalla D.C.R. 98-1247 dell’11.01.2007;

-          garantire un idoneo sistema di depurazione quanto è assente la pubblica fognatura;

-          per le finalità di risparmio idrico (art. 146 comma 2 D. lgs. 152/06 e art. 42 c. 6 del P.T.A.) si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche, che siano utilizzate per tutti gli usi compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto;

-          dovrà essere evitato il processo di degrado del suolo: erosione, contaminazione, perdita di fertilità, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia organica;

-          dovrà essere garantita una buona integrazione degli interventi edilizi con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si collocano e mitigare gli impatti visivi sul paesaggio realizzando fasce di mitigazione paesaggistica (fasce verdi – siepi). Valgono le linee guida adottate con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010 “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia” e gli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale”;

-          dovrà essere ridotto al minimo il potenziale impatto causato sull’avifauna rispetto alla realizzazione di edifici con facciate con ampie superfici vetrate trasparenti o riflettenti, modalità costruttiva che risulta essere un’importante causa di mortalità sull’avifauna. Sono perciò vietate le ampie superfici vetrate;

-          si dovranno prevedere l’utilizzo di materiali opachi o colorati o satinati o idoneamente serigrafati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all’avifauna ed evitare collisioni. Al fine di migliorare l’effetto di mitigazione nei confronti dell’avifauna, si dovrà fare riferimento alla pubblicazione “Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli” (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008);

-          dovrà essere garantita la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fine di evitare di compromettere l’irrigabilità dei terreni fertili agricoli;

-        dovrà essere garantita la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l’utilizzo di lampade per l’illuminazione pubblica ad alta efficienza (LED), la regolamentazione degli orari in accensione dell’illuminazione decorativa, l’applicazione di regolatori di flusso luminoso;

-        si dovrà prevedere tutte le soluzioni finalizzate e limitare al minimo gli impatti che possono determinare processi di degrado del suolo: erosione, contaminazione, perdita di fertilità, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia organica;

-        si dovrà prevedere la riduzione dell’impermeabilizzazione delle superfici scolanti adottando pavimentazioni permeabili, particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, prevedendo l’uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio; per le aree proposte per l’edificazione, si dovrà prevedere una percentuale di superficie  da mantenere permeabile almeno del 30% della superficie totale di ciascuna area;

-        dovrà essere garantita una buona integrazione degli interventi con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si collocano e mitigare gli impatti visivi sul paesaggio realizzando fasce di mitigazione paesaggistica (fasce tampone);

-        le previsioni edificatorie non devono interferire su eventuale vegetazione arborea esistente (filari, aree boscate) al fine di non mutarne le caratteristiche fisionomiche e ecosistemiche;

-        per le aree a verde si chiede di prediligere la scelta di specie autoctone arbustive e arboree a chioma ampia e crescita veloce escludendo specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale, al fine di favorire il più possibile la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in più in generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali faune sufficienti condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali; inoltre si chiede di tenere presente nella scelta delle assenze la D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012;

-          per le fasi di cantiere, si chiede di adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l’inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con la stazione;

-          dovrà essere verificata l’eventuale interferenza con aree boscate e predisposizione, se necessario di un piano di compensazione boschiva ai sensi della L.R. 4/2009 art. 19;

-          qualora siano presenti produzioni agricole di tipo intensivo (noccioleti, vigneti) in prossimità di nuovi insediamenti residenziali, debbono essere considerate le possibili ricadute igienico-sanitarie di dette attività sugli ambienti di vita, in particolare per quanto concerne la problematica dei trattamenti antiparassitari, prevedendone, se del caso, puntuale regolamentazione locale.

-          si dovrà, in sede di progettazione, prendere in considerazione, ove opportuno, i contenuti del D.P.C.M. del 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

-          in merito ai Rifiuti, si dovrà verificare la coerenza  con il Piano di Gestione  dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione” approvato con D.G.R. 19/04/2016 n. 140-14161 ed applicare tutti i criteri fissati dal suddetto Piano.