-ART. 21 - Aree agricole
Le aree agricole sono quelle destinate
esclusivamente alle attività
dirette alla coltivazione, all’allevamento del
bestiame, alla silvicoltura o ad attività ad esse connesse, quali la
trasformazione dei prodotti agricoli, purchè non abbiano caratteristiche
industriali o commerciali. I terreni vitati esistenti sono inedificabili, ai
sensi del successivo art. 26.
In tali aree è consentito
realizzare strutture agricole
tecniche o fabbricati
residenziali
rurali.
Per quanto riguarda l'edificazione
delle residenze rurali le relative concessioni potranno essere rilasciate ai
soggetti di cui al 3° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 modificato con L.R.
61/84; per quanto concerne le strutture agricole necessarie per il
soddisfacimento dei fabbisogni delle aziende configurabili come attività
agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, le relative
concessioni potranno essere rilasciate ai proprietari dei fondi o a chi ne
abbia titolo.
Sono inoltre rilasciate
concessioni, in assenza di aziende agricole, ai proprietari dei fondi e a chi
ne abbia titolo, per l'edificazione di fabbricati ad uso deposito attrezzi
agricoli necessari alla conduzione del fondo anche a non imprenditori a titolo
principale e/o non coltivatori diretti.
I suddetti fabbricati
dovranno avere una superficie coperta inferiore o uguale a 20 mq ed un solo
piano fuori terra (il piano seminterrato costituisce p.f.t.), dovranno inoltre
essere rifiniti all'esterno in intonaco rustico a tinte tradizionali o a pietra
locale a vista e tegole curve piemontesi (coppi) in copertura.
L'edificabilità di strutture
tecniche si intende riferita ad opere destinate a:
- ricovero ed allevamento del
bestiame;
- serbatoi idrici;
- ricovero attrezzi o macchine
agricole;
- raccolta, lavorazione,
conservazione dei prodotti agricoli derivanti dalla conduzione del fondo.
Le strutture tecniche
aziendali:
- non possono superare otto metri
di altezza, eccezion fatta per i silos e per le altre opere tecniche che
richiedono - per la loro natura - maggiore altezza;
- devono distare dalle
abitazioni, quando si tratti di stalle o concimaie, almeno venti metri, salvo
maggiori prescrizioni di legge o di regolamento; per gli allevamenti intensivi,
o comunque molesti, le distanze dalle abitazioni (ad eccezione dell’abitazione di servizio) e dalla
perimetrazione dei nuclei , non potrà essere inferiore a metri cento;
- devono essere collocate secondo
prescrizioni particolari e specifiche da imporre in sede di concessione, tenuto
conto del regime dei venti e della ubicazione del nucleo abitativo eventualmente adiacente.
Possono altresì essere
imposti
piantamenti di alberi con funzione di
filtro od occultamento e di raccordo
paesistico-ambientale;
- il rapporto di copertura,
riferito al lotto, non può essere superiore ad un terzo;
- la distanza minima dai confini
è di metri cinque;
- rispetto ai fabbricati
esistenti la costruzione di strutture tecniche che non siano stalle,
allevamenti o concimaie, è consentita in aderenza o a non meno di
Il rilascio della
concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato
alla presentazione al Sindaco dell'atto di impegno dell'avente diritto che
preveda quanto stabilito al 7° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 modificato con
La costruzione di fabbricati residenziali è
soggetta alle seguenti prescrizioni:
- l'abitazione deve essere
congruamente connessa alla conduzione dell'azienda e giustificata dalla
dimensione dell'azienda stessa;
- l'avente titolo della
concessione non deve poter disporre di altra abitazione idonea;
- l'accesso all'edificio deve
risultare da idoneo titolo giuridico e deve esistere o essere realizzato
insieme alla costruzione;
- l'immobile deve essere servito
da illuminazione elettrica e da acquedotto, anche se privato; deve essere
assicurato lo smaltimento degli scarichi secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie anche con riferimento alle proprietà adiacenti;
- il rapporto di copertura
rispetto al lotto non sia superiore ad un terzo;
- l'altezza dell'edificio non
deve superare i due piani (
- sono fatti salvi i seguenti
indici di densità fondiaria (da intendersi riferite alle colture in atto o in
progetto):
. terreni a colture orticole o
floricole specializzate: mc 0,05 per mq;
. terreni a colture legnose
specializzate: mc 0,03 per mq;
. terreni a seminativo ed a prato
permanente: mc 0,02 per mq;
. terreni a bosco ed a
coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc 0,01 per mq
in misura non superiore a
. terreni a pascolo e
prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali: mc 0,001 per mq per
abitazioni non superiore a 500 mc. per ogni azienda.
Ai fini del computo dei
volumi edificabili è ammesso accorpamento
di singole aree non contigue di una stessa azienda agricola, al lordo dei
volumi abitativi già esistenti:
- non è consentito l'accorpamento
con aree non pertinenti, per coltura in atto, all'azienda agricola interessata;
- non sono computabili, ai fini
del calcolo della superficie, i terreni catastalmente classificati
"incolti";
- è
ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche
non
contigui, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua ai fini
delle
norme
sulla formazione della proprietà coltivatrice;
- per le aziende che insistono su terreni di
Comuni limitrofi è ammesso nell’ambito
di
aree a destinazione agricola, l’accorpamento di
volumi sull’area di un
solo
Comune, a condizione che l’edificio per
residenza rurale non superi i 1000 mc.;
- il
rilascio della concessione è altresì subordinato al deposito di atto pubblico o di
scrittura
privata autenticata, debitamente
trascritta nei Registri
Immobiliari
recante
il vincolo sopraindicato e la costituzione di servitù “non edificandi” sui
terreni vincolati;
-
venga sottoscritto o
atto pubblico o
scrittura privata autentica,
debitamente
trascritta nei registri immobiliari, dal
quale risulti il
vincolo sull’edificio della destinazione d’uso a servizio
dell’azienda, fatti salvi i casi previsti dall’art 25- commi 7° e 8° della
legge 56/77 e s.m.i. L’atto di impegno deve contenere anche le sanzioni di cui
all’art. 68 della suddetta legge.
Quando si tratti di cooperative o associazioni
agricole regolarmente costituite per l'allevamento di animali o per la
trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, è consentito realizzare,
insieme alle strutture tecniche, anche l'alloggio di servizio-custodia.
In tal caso l'edificio
abitativo dovrà insistere sul lotto che comprende
la
struttura tecnica e non potrà superare i 450 mc.
Gli interventi sulle
costruzioni esistenti sono vincolati alle seguenti prescrizioni:
a) è sempre consentito il
consolidamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) le strutture tecniche isolate
o non congiunte con un nucleo originariamente abitativo devono mantenere
l'originaria destinazione d'uso;
c) gli edifici originariamente
abitativi possono essere restaurati o ristrutturati, con assoluta esclusione di
demolizioni e ricostruzioni esterne, nei limiti della volumetria e delle
dimensioni perimetriche esistenti; l'altezza potrà essere modificata soltanto
in applicazione all'Art. 34 ad eccezione dell’intervento di adeguamento del
sottotetto per il fabbricato dell’Azienda Agricola Porro Guido e
dell’intervento di recupero dei
fabbricati Cascina LAZZARITO per
adeguamento del sottotetto previsto con
Nella ristrutturazione dell'edificio abitativo
potrà essere utilizzata anche la porzione di strutture tecniche originariamente
destinate al servizio agricolo, con esclusione tassativa delle tettoie, quando
tali strutture siano sostanzialmente incorporate nella parte abitativa e
l'intervento sia tecnicamente indispensabile per recuperare condizioni di
abitabilità minime in funzione di residenze unifamiliari.
Ogni intervento è subordinato al rispetto
delle caratteristiche architettoniche e costruttive della zona, valutate dalla
Commissione Edilizia e da questa prescritte anche in relazione ai materiali da
usare.
Per il fabbricato di proprietà Azienda
Agricola Porro Guido contraddistinta a catasto al Foglio n. 7 particella 400,
ubicato in area agricola, appositamente individuato sulla Tav. 16/VP13 “Assetto
del Capoluogo e della F.ne Baudana (1:2.000)” di Variante Parziale n. 13 è
consentita la sopraelevazione di sottotetto esistente per una superficie
coperta di mq. 220 da adibire a residenza per il personale attualmente
impiegato e per locali di pernottamento per l’attività agroturistica già
funzionante. La sopraelevazione della porzione di fabbricato (mq. 220) non
dovrà prevedere l’altezza di gronda e l’altezza di colmo superiore all’altezza
massima attualmente esistente in altre porzioni di fabbricato. Devono essere
utilizzati materiali esterni e tipologie architettoniche impiegate
nell’edilizia rurale tradizionale, ossia similari a quelle in uso nel centro
storico di SERRALUNGA o comunque materiali e tipologie e mitigazioni ambientali
dettate dalla Commissione Paesaggistica Intercomunale;
d) gli interventi di cui alla
lettera che precede sono ammessi soltanto quando esistano o siano
contestualmente realizzati gli allacciamenti all'acquedotto, anche se privato,
all'energia elettrica e sia previsto un sistema di smaltimento degli scarichi
che salvaguardi condizioni di igiene adeguate.
Gli accessi viari, pedonali o carrabili,
devono essere mantenuti nelle condizioni esistenti al momento dell'intervento,
salva diversa valutazione della Commissione Edilizia e l'esecuzione delle opere
come sopra consentite non costituisce titolo per chiedere la modifica di tali
accessi;
e) sugli edifici rurali
abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende stesse, individuati
sulla cartografia definitiva di P.R.G., sono ammessi interventi di cui alle
lettere c) e d), volti al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente,
anche con destinazione residenziale extra-agricola e con destinazioni compatibili
con la residenza quali: trattoria, locanda, affitta camere agro-turismo, negozi di vendita
al dettaglio; per le attività commerciali ammesse dovranno essere
rispettati gli standards di cui al precedente articolo 20 bis; è comunque
vietato ogni insediamento incompatibile con l'attività agricola e con i caratteri
ambientali della zona. Sul fabbricato ubicato nei pressi della b.ta Cerretta è
ammesso il recupero della volumetria esistente per attività produttive e per
una parte di mc 450 per usi di residenza extra-agricola.
L'ulteriore individuazione di
fabbricati abbandonati dall'attività agricola, quando ne sia accertato lo stato
di fatto, potrà avvenire anche successivamente all'approvazione del P.R.G.
mediante deliberazione Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante
al piano.
Per gli edifici abbandonati
della “Cascina del Bosco” appositamente evidenziati sulla tavola 15/VP3
“Assetto del territorio comunale” è consentito il recupero con destinazione
turistico-ricettiva (albergo e ristorante) che dovrà essere mantenuta per
almeno 20 anni; su tali edifici sono consentiti la ristrutturazione edilizia di
tipo b e l’ampliamento per esigenze igienico-funzionali pari al 20% della
volumetria esistente.
Per l’edificio in Borgata
Parafada (Foglio n. 3 mappali 226-225-224) appositamente individuato con
Per il fabbricato e relativa pertinenza
ubicato in località Manocino nei pressi del confine con il Comune di Sinio,
appositamente evidenziato sulla tavola 15/VP7 “Assetto del
territorio comunale”, viene consentito l’intervento diretto di demolizione e
ricostruzione con accorpamento della pertinenza al fabbricato principale e
lieve spostamento planimetrico sul medesimo sito del cortile di casa
nell’ambito delle cubature esistenti, oltre all’aumento di cubatura del 20% già
consentito dalla lettera c) del presente comma.
Per il fabbricato di
proprietà Anselmo Gianni abbandonato all’uso agricolo da recuperare a residenza
extragricola, ubicato in borgata Bruni viene consentito l’intervento di
ristrutturazione ed ampliamento del 20% della volumetria esistente già
consentito dalla lettera c) del presente comma. L’ampliamento in
sopraelevazione potrà prevedere una maggior altezza di cm. 40 della linea di
gronda e di m. 2,00 della linea di colmo in aderenza alla proprietà Veglio per
ricavare locale sottotetto e relativo soppalco; detta sopraelevazione in
confine e in aderenza al fabbricato esistente è subordinata all’assenso scritto
del confinante. Potranno essere realizzati tre piani fuori terra costituiti da:
piano terreno, primo piano e piano soppalcato; dovranno essere rispettati i materiali
esterni e le forme architettoniche tradizionali della preesistenza.
Per i fabbricati della
“Cascina Gallaretto” a catasto al Foglio n. 1 particelle 7, 5/p e 68/p di proprietà
Azienda Fontanafredda s.r.l., ubicati ai confini con il Comune di Diano d’Alba,
appositamente contrassegnati sulla Tav. 18/VP13 “Assetto della B.ta
Fontanafreda e Loc.tà Cappallotto” (1:2.000) di Variante Parziale n. 13, “come
fabbricati abbandonati all’uso agricolo da recuperare a destinazioni
extra-agricole” sui quali è già consentito il recupero per residenza
extra-agricola, trattoria, locanda, affitta camere ai fini agroturistici e
negozi di vendita al dettaglio, viene, ora, consentito, anche, l’uso per locali
per il benessere della persona. Viene, inoltre, consentito, oltre la
ristrutturazione e l’ampliamento del 20% già consentito dalla precedente
lettera c), un ulteriore ampliamento con l’apporto di nuova maggior cubatura
residenziale di mc. 600. L’intervento edificatorio è vincolato alla
realizzazione di aree di parcheggio funzionale all’attività
agroturistica-ricettiva per una estensione di mq. 1 ogni posto a sedere e di mq. 1 ogni ospite che
usufruisce della locanda e/o delle camere e/o dei locali benessere per la
persona oltre i parcheggi previsti di 1
mq. ogni 10 mc. di costruzione. Dette aree di parcheggio potranno essere
realizzate nelle aree di pertinenza in proprietà. Inoltre l’intervento è
vincolato alla sistemazione dell’attuale strada al fine di renderla più idonea
al transito di piccoli “CAR elettrici” che conducono gli ospiti dagli uffici
della “Fontanafredda s.r.l.” di accoglienza e di ricevimento sino alla
struttura agroturistica, al completamento delle opere fognarie di depurazione e
di illuminazione notturna della strada a mezzo di lampade a “LED” messe a terra
ed all’obbligo di impiego dei materiali esterni e di tipologie architettoniche
consoni all’edilizia tradizionale rurale e comunque conformi alle prescrizioni
di cui all’Art. 6 N.T.A. ed Art. 32 del R.E.C. vigenti.
Per i due fabbricati a
catasto al foglio n. 7 – particella 422 – sub 2,3,4,5 e particella 443 – sub 3,4
di proprietà Azienda Agricola Cascina Lanzaritto, appositamente individuati e
contrassegnati sulla Tav. 16/VP14 “Assetto del Capoluogo e Frazione
Baudana (1:2000)” di Variante Parziale n. 14, come “fabbricati parzialmente non
più necessari all’uso agricolo”, ai sensi
del 14° comma, lett. e) del
presente articolo 21, è consentito l’intervento di ristrutturazione e di
recupero della volumetria fuori terra e di ampliamento nei limiti consentiti,
volti al riuso del patromonio edilizio esistente con le destinazioni d’uso
previste dal suddetto 14° comma, lett.
e). L’intervento edilizio potrà anche comprendere l’edificazione in
ampliamento, di locale completamente interrato ad uso agricolo, da ricavare
sotto il piano del cortile esistente fra
il fabbricato ed il muro esistente della
Strada Prov.le n. 125 di contenimento terra, con il preventivo assenso
favorevole dell’U.T. Provinciale, senza creare nuovi accessi e senza modifiche allo stato dei luoghi,
ossia senza realizzazione di nuovi
volumi visibili dalla S.P. 125. Sarà anche
consentito recuperare i porticati e le logge esistenti, legittimamente
edificate, senza modificare le preesistenti distanze dalla S.P. 125 per le
volumetrie fuori terra, a condizione che vengano demolite, per riqualificazione
ambientale, tutte le tettoie e i manufatti esistenti, costituenti
superfetazioni realizzati in lamiera e strutture in legno. Potrà, inoltre,
essere consentito il recupero dei sottotetti, senza aumento del numero dei
piani e della quota d’imposta dei piani
stessi. L’altezza di gronda e di colmo
potrà essere aumentata di cm. 60, ai
fini del consolidamento statico e sismico degli appoggi e/o per efficienza
energetica. Dovranno essere impiegati materiali esterni e tipologie
architettoniche tradizionali dell’edilizia rurale e, comunque dovranno essere
rispettate le norme di tutela e mitigazione ambientale di cui all’art. 6 N.T.A.
vigenti, dell’art. 73 del nuovo R.E.C. vigente (adeguato al R.E. TIPO Regionale)
e degli ultimi due commi del presente ART. 21.
f) per gli edifici esistenti sul
territorio comunale ed adibiti ad uso abitativo per residenze extragricole,
contrassegnati sulla cartografia di Piano, sono ammessi i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria e
straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- adeguamento igienico-sanitario
e di altezza dei piani preesistenti, nei limiti del successivo Art. 34;
- ristrutturazione edilizia senza
alterazioni della volumetria salvo quanto disposto al punto precedente;
- parziale demolizione e
ripristino delle apparecchiature murarie deteriorate;
- modesti ampliamenti delle
abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al
miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie
utile residenziale esistente; 25 mq di superficie utile sono comunque
consentiti fatte salve le prescrizioni fissate nelle tabelle di zona;
- per il fabbricato di residenza
extra-agricola di proprietà Anselma Maria Grazia (a catasto urbano foglio n. 5
particella 443) appositamente contrassegnato con il numero (6) sulla Tav.
16/VP13 “Assetto del Capoluogo e F.ne Baudana (1:2.000)” è consentito per
esigenze e necessità funzionali alla famiglia insediata (oltre l’ampliamento
del 20% della superficie utile residenziale esistente già consentito),il
mutamento in residenza extra-agricola e l’ampliamento con un apporto di nuova
maggior cubatura residenziale di mc. 200. L’intervento è vincolato all’impiego
delle tipologie edilizie e dei materiali esterni in uso tradizionalmente nei
fabbricati rurali, alle misure di mitigazione degli impatti
ambientali-paesaggistici e comunque al rispetto delle prescrizioni di cui
all’Art. 6 N.T.A. e Art. 73 del R.E.C. vigenti;
- per il fabbricato di residenza
extra-agricola di proprietà Ristov Zoki (a catasto urbano foglio 7 particella
n. 225) ubicato in Borgata “I vei”, appositamente contrassegnato con il numero
(7) sulla Tav. 15/VP13 “Assetto del territorio Comunale (1:5.000)” è consentito
un apporto di nuova maggior cubatura residenziale “una tantum” di mc.
Inoltre, relativamente agli edifici di cui al
presente punto f), le esigenze supplementari per superficie di deposito,
magazzino, sosta coperta, potranno essere soddisfatte mediante costruzione di
bassi fabbricati e tettoie come definiti al successivo Art. 37 purchè siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
- i fabbricati di cui trattasi non potranno
superare i 50 mq di superficie coperta, computata al lordo dei bassi fabbricati
già esistenti, e dovrà essere eseguita con tecniche e materiali simili ai
tradizionali; strutture e pareti in legno, murature portanti in mattoni a vista
o intonacati, strutture del tetto in legno, copertura in coppi piemontesi,
serramenti in legno;
- la tipologia del fabbricato e la pendenza
del tetto dovranno rigorosamente uniformarsi a quelle dei fabbricati esistenti
e circostanti;
- per i limiti di distanza dai
confini valgono le prescrizioni fissate dalle tabelle di zona;
- sono tassativamente da
escludersi strutture ed elementi prefabbricati nelle varie parti dell'edificio
(murature, tamponamenti, coperture) ad esclusione di eventuali orizzontamenti.
Gli interventi relativi agli allevamenti zootecnici possono essere
autorizzati nelle aree agricole secondo le prescrizioni di cui al successivo
articolo 23.
Ogni intervento edilizio quando consentito nelle presenti aree agricole
dovrà essere garantita la sostenibilità con riferimento alla capacità dei
sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti (ivi compresa la raccolta
differenziata), convogliamento e depurazione delle acque reflue ed
approvvigionamento idrico. Inoltre, per quanto riguarda gli interventi di
carattere non residenziale, se adibiti a luogo di lavoro, dovranno avere i
requisiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.
Ancora per ogni intervento edilizio consentito nelle presenti aree
agricole dovranno essere applicate le indicazioni seguentii:
-
dovrà essere garantita la compatibilità
con il Piano di Gestione
del
Distretto Idrografico del Fiume Po; con
il Piano di Tutela delle acque
della Regione Piemonte, con il Piano Stralcio
per l’Assetto idrogeologico
(P.A.I), annessa Deliberazione n. 8 del
21/12/2010 del Comitato dell’autorità di Bacino del Fiume Po e con il Piano di
Gestione del Rischio Alluvione;
-
acquisire
-
consentire, per limitare
il consumo d’acqua, la realizzazione di stoccaggio in cisterna dell’acqua
piovana interrata che ai sensi dell’Art. 2 del D.P.G.R. n. 10/R e s.m. ed int.
non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
-
accertare che l’approvazione delle varianti
di destinazione d’uso del suolo non determini l’attribuzione di una dotazione
idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un
differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della
concessione di derivazione;
-
garantire
la non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni di
acqua potabile;
-
Garantire l’impossibilità di prevedere la
costruzioni di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda
freatica e le falde profonde, ai sensi dell’Art.2 – comma 6 – L.R. 30/04/1996
n. 22 e s.m.i.
-
Garantire la non interferenza con i diritti delle concessioni le
legittimamente costituite;
-
garantire che negli
interventi edilizi di nuova costruzione o adattamento di quelli già esistenti
si debbano prevedere accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei
consumi di energia ed all’uso di fonti energetiche rinnovabili, ai sensi della
D.G.R. del 04.08.2009, che ha approvato provvedimenti attuativi della legge 28
maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico
nell’edilizia) relativi, fra l’altro alla certificazione energetica degli
edifici, all’installazione di impianti solari termici, impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari
prediligendo, comunque, la costruzione di edifici di elevata classe energetica
(A, B);
-
garantire per
l’edificazione di nuove strutture o ampliamenti elevati standard di
progettazione a tutela del contesto paesaggistico ambientale e la superficie dovrà,
se il sito di proprietà lo coperta del fabbricato che consuma nuovo suolo, consente per estensione, essere adeguatamente compensata con
predisposizioni di area a verde e/o giardino e/o aree tampone sistemate con
specie autoctone arbustive o arboree a chioma ampia;
-
garantire che tutti gli impianti di
riscaldamento e di raffreddamento degli edifici che verranno realizzati
garantiscano almeno i livelli di prestazione minimi stabiliti dal D. Lgs.
192/05, come modificato dal D. Lgs. 311/06, dalla Legge Regionale n. 13 del 28
maggio 2007 e dalla D.C.R. 98-1247 dell’11.01.2007;
-
garantire un idoneo sistema di depurazione
quanto è assente la pubblica fognatura;
-
per le finalità di risparmio idrico (art. 146
comma 2 D. lgs. 152/06 e art. 42 c. 6 del P.T.A.) si suggerisce, in aggiunta al
riutilizzo delle acque meteoriche, che siano utilizzate per tutti gli usi
compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto;
-
dovrà essere evitato il processo di degrado del
suolo: erosione, contaminazione, perdita di fertilità, impermeabilizzazione,
compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia
organica;
-
dovrà essere garantita una buona integrazione
degli interventi edilizi con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si
collocano e mitigare gli impatti visivi sul paesaggio realizzando fasce di
mitigazione paesaggistica (fasce verdi – siepi). Valgono le linee guida
adottate con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010 “Indirizzi per la qualità
paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia”
e gli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone
pratiche per la pianificazione locale”;
-
dovrà essere ridotto al minimo il potenziale
impatto causato sull’avifauna rispetto alla realizzazione di edifici con
facciate con ampie superfici vetrate trasparenti o riflettenti, modalità
costruttiva che risulta essere un’importante causa di mortalità sull’avifauna. Sono
perciò vietate le ampie superfici vetrate;
-
si dovranno prevedere l’utilizzo di materiali
opachi o colorati o satinati o idoneamente serigrafati, evitando materiali
riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili
all’avifauna ed evitare collisioni. Al fine di migliorare l’effetto di
mitigazione nei confronti dell’avifauna, si dovrà fare riferimento alla
pubblicazione “Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli” (Stazione
ornitologica svizzera Sempach, 2008);
-
dovrà essere garantita la funzionalità e la
salvaguardia di canali e opere di presa al fine di evitare di compromettere
l’irrigabilità dei terreni fertili agricoli;
-
dovrà essere garantita la limitazione della
dispersione di flusso luminoso mediante l’utilizzo di lampade per
l’illuminazione pubblica ad alta efficienza (LED), la regolamentazione degli
orari in accensione dell’illuminazione decorativa, l’applicazione di regolatori
di flusso luminoso;
-
si dovrà prevedere tutte le soluzioni
finalizzate e limitare al minimo gli impatti che possono determinare processi
di degrado del suolo: erosione, contaminazione, perdita di fertilità,
impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e
diminuzione della materia organica;
-
si dovrà prevedere la riduzione
dell’impermeabilizzazione delle superfici scolanti adottando pavimentazioni
permeabili, particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi,
prevedendo l’uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di
passaggio; per le aree proposte per l’edificazione, si dovrà prevedere una
percentuale di superficie da mantenere
permeabile almeno del 30% della superficie totale di ciascuna area;
-
dovrà essere garantita una buona integrazione
degli interventi con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si
collocano e mitigare gli impatti visivi sul paesaggio realizzando fasce di
mitigazione paesaggistica (fasce tampone);
-
le previsioni edificatorie non devono
interferire su eventuale vegetazione arborea esistente (filari, aree boscate)
al fine di non mutarne le caratteristiche fisionomiche e ecosistemiche;
-
per le aree a verde si chiede di prediligere la
scelta di specie autoctone arbustive e arboree a chioma ampia e crescita veloce
escludendo specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale, al fine di
favorire il più possibile la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna
ed avifauna in più in generale contesto di rispetto e tutela della
biodiversità, ovvero offrendo a tali faune sufficienti condizioni per il
soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali; inoltre si chiede di
tenere presente nella scelta delle assenze
-
per le fasi di cantiere, si chiede di adottare
tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto /
suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone
invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite
l’inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone
e compatibili con la stazione;
-
dovrà essere verificata
l’eventuale interferenza con aree boscate e predisposizione, se necessario di
un piano di compensazione boschiva ai sensi della L.R. 4/2009 art. 19;
-
qualora siano presenti
produzioni agricole di tipo intensivo (noccioleti, vigneti) in prossimità di
nuovi insediamenti residenziali, debbono essere considerate le possibili
ricadute igienico-sanitarie di dette attività sugli ambienti di vita, in
particolare per quanto concerne la problematica dei trattamenti
antiparassitari, prevedendone, se del caso, puntuale regolamentazione locale.
-
si
dovrà, in sede di progettazione, prendere in considerazione, ove opportuno, i
contenuti del D.P.C.M. del 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici;
-
in
merito ai Rifiuti, si dovrà verificare la coerenza con il Piano di Gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di
depurazione” approvato con D.G.R. 19/04/2016 n. 140-14161 ed applicare tutti i
criteri fissati dal suddetto Piano.