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ART. 22 - Nuclei frazionali
rurali
Al
fine di disciplinare l'uso del suolo per favorire il raggruppamento delle
residenze agricole e disincentivare l'occupazione delle aree coltivate, ai
sensi dell'art.
Nell'ambito di tali perimetrazioni sono ammessi i seguenti interventi:
a) restauro, risanamento e
ristrutturazione oltre alla normale manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) costruzione, demolizione e
ricostruzione, di residenze rurali legate alla conduzione del fondo nel
rispetto degli indici di densità edilizia stabiliti per la zona agricola;
c) ampliamento delle residenze
agricole tramite il recupero dei rustici esistenti o di parte di strutture
tecniche al servizio dell'agricoltura quando tali strutture si integrino nel
complesso dell'edificio individuando una tipologia architettonica ben definita
e caratterizzante l'edificio stesso; tale ampliamento non dovrà eccedere il 20%
della superficie utile residenziale esistente;
d) eventuali nuove costruzioni o
demolizioni devono rispettare la distanza minima di mt 6 dal ciglio della
strada; le ricostruzioni potranno avvenire sui fili di fabbricazione esistenti;
e) costruzione di infrastrutture
quali stalle, silos, serre, magazzini, per deposito attrezzature e derrate
agricole necessarie al potenziamento ed ammodernamento delle aziende agricole;
f) riutilizzo degli edifici
rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole
segnalati sulla cartografia di Piano, e loro utilizzazione per scopi extragricoli, secondo quanto definito dall'art. 21, 14°
comma, lettera e) delle presenti norme;
g) per quanto attiene gli edifici
adibiti a residenze extragricole, contrassegnati
sulla cartografia di Piano, sono ammessi interventi di cui al punto f), 14° c.,
del precedente art. 21;
h) costruzione di impianti per la
conservazione, lavorazione trasformazione e commercializzazione delle
produzioni degli imprenditori agricoli od associati derivanti dalle aziende
agricole;
i) per il fabbricato rurale
distinto al Foglio 3 mappali 126 e 437 di proprietà Germano Sergio e Porro
Rosanna, appositamente evidenziato sulla tavola 15/VP7 “Assetto del
territorio Comunale” lungo la strada Comunale Cerretta, a causa della
morfologia del sito e delle esigenze funzionali all'attività vitivinicola, è
consentito un ampliamento dei locali cantina a livello di piano interrato ad
una distanza dalla strada Comunale Cerretta di m. 3,00 anziché mt. 6,00. Detta
distanza di mt.3,00 è applicabile solo per la porzione interrata prevista in
ampliamento.
Non è ammessa la
costruzione di edifici per l'immagazzinamento e la trasformazione di prodotti
agricoli non provenienti dall'attività di coltivazione dei fondi dell'azienda
richiedente, nè di attrezzature per l'allevamento
industriale secondo le dimensioni definite al precedente articolo.
Per quanto concerne i
soggetti che possono richiedere le concessioni per l'edificazione di residenze
o di strutture agricole tecniche, all'atto di impegno a cui è subordinato il
rilascio delle concessioni e agli indici di densità fondiaria per le abitazioni
rurali si fa riferimento a quanto riportato al precedente Art. 21 relativamente
alle aree agricole.
La costruzione di fabbricati
destinati alla residenza è soggetta inoltre alle
seguenti prescrizioni:
- l'abitazione
deve essere connessa alla conduzione dell'azienda e giustificata dalle
dimensioni e dal numero dei conduttori dell'azienda;
- l'avente titolo alla concessione non deve
disporre di altra abitazione idonea;
-
l'immobile deve essere servito dall'illuminazione elettrica e da acquedotto,
anche privato; deve essere inoltre assicurato lo smaltimento delle acque nere
secondo le prescrizioni igienico-sanitarie anche con riferimento alle proprietà
adiacenti.
Per il nucleo frazionale Sorano, inoltre, gli
interventi devono avvenire nel
rispetto delle seguenti norme:
a) rispetto
dei segenti parametri urbanistici:
- numero dei piani esistenti
- altezze esterne esistenti (è
ammesso un innalzamento della linea di gronda fino ad un massimo di
b) mantenimento dei materiali di
facciata (interni ed esterni), del tipo e del materiale di copertura ed in
genere di tutti i materiali caratteristici della tipologia architettonica del
nucleo;
c) conservazione del tessuto
viario esistente salvo diversa indicazione dell'Amministrazione Comunale
motivata da esigenze di viabilità. Le modifiche al tessuto viario devono essere
di lieve entità e non tali da alterare la rete originaria.
Per il nucleo frazionale individuato in loc.Meriame
evidenziato sulla tavola 15/VP8 “Assetto del territorio comunale” i
nuovi interventi dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti distanze: m. 20
dalla Strada Provinciale e fili di fabbricazione esistenti rispetto alla strada
Comunale Meriame.
Il nucleo frazionale rurale ubicato
in Borgo AIE, intercluso nell’area RC3 del Capoluogo, è stato
soppresso con
Si richiama quanto precisato al
precedente ART. 6 N.T.A. vigenti.
Per ogni intervento edilizio si
dovranno applicare le norme ed indicazioni di tutela e mitigazione ambientale
riportate nell’ultimo comma del precedente art. 21 “Aree Agricole”.