- ART. 22 -       Nuclei frazionali rurali

 

   Al fine di disciplinare l'uso del suolo per favorire il raggruppamento delle residenze agricole e disincentivare l'occupazione delle aree coltivate, ai sensi dell'art. 25 L.R. 5/12/1977, n. 56 e successive modificazioni, secondo comma lettera d), il P.R.G.C. individua nel territorio comunale interessato dal Piano le porzioni di territorio già compromesse in tutto od in parte da attività edilizia spontanea, individuate come Nuclei Frazionali Rurali, da normare secondo prescrizioni particolari.

 

               Nell'ambito di tali perimetrazioni sono ammessi i seguenti interventi:

 

a)    restauro, risanamento e ristrutturazione oltre alla normale manutenzione ordinaria e straordinaria;

 

b)    costruzione, demolizione e ricostruzione, di residenze rurali legate alla conduzione del fondo nel rispetto degli indici di densità edilizia stabiliti per la zona agricola;

 

c)    ampliamento delle residenze agricole tramite il recupero dei rustici esistenti o di parte di strutture tecniche al servizio dell'agricoltura quando tali strutture si integrino nel complesso dell'edificio individuando una tipologia architettonica ben definita e caratterizzante l'edificio stesso; tale ampliamento non dovrà eccedere il 20% della superficie utile residenziale esistente;

 

d)    eventuali nuove costruzioni o demolizioni devono rispettare la distanza minima di mt 6 dal ciglio della strada; le ricostruzioni potranno avvenire sui fili di fabbricazione esistenti;

 

e)    costruzione di infrastrutture quali stalle, silos, serre, magazzini, per deposito attrezzature e derrate agricole necessarie al potenziamento ed ammodernamento delle aziende agricole;

 

f)     riutilizzo degli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole segnalati sulla cartografia di Piano, e loro utilizzazione per scopi extragricoli, secondo quanto definito dall'art. 21, 14° comma, lettera e) delle presenti norme;

 

g)    per quanto attiene gli edifici adibiti a residenze extragricole, contrassegnati sulla cartografia di Piano, sono ammessi interventi di cui al punto f), 14° c., del precedente art. 21;

 

h)    costruzione di impianti per la conservazione, lavorazione trasformazione e commercializzazione delle produzioni degli imprenditori agricoli od associati derivanti dalle aziende agricole;

 

i)     per il fabbricato rurale distinto al Foglio 3 mappali 126 e 437 di proprietà Germano Sergio e Porro Rosanna, appositamente evidenziato sulla tavola 15/VP7 “Assetto del territorio Comunale” lungo la strada Comunale Cerretta, a causa della morfologia del sito e delle esigenze funzionali all'attività vitivinicola, è consentito un ampliamento dei locali cantina a livello di piano interrato ad una distanza dalla strada Comunale Cerretta di m. 3,00 anziché mt. 6,00. Detta distanza di mt.3,00 è applicabile solo per la porzione interrata prevista in ampliamento.      

 

Non è ammessa la costruzione di edifici per l'immagazzinamento e la trasformazione di prodotti agricoli non provenienti dall'attività di coltivazione dei fondi dell'azienda richiedente, di attrezzature per l'allevamento industriale secondo le dimensioni definite al precedente articolo.

 

Per quanto concerne i soggetti che possono richiedere le concessioni per l'edificazione di residenze o di strutture agricole tecniche, all'atto di impegno a cui è subordinato il rilascio delle concessioni e agli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali si fa riferimento a quanto riportato al precedente Art. 21 relativamente alle aree agricole.

                   La costruzione di fabbricati destinati alla residenza è soggetta inoltre alle

       seguenti prescrizioni:

 

  -   l'abitazione deve essere connessa alla conduzione dell'azienda e giustificata dalle dimensioni e dal numero dei conduttori dell'azienda;

 

  -   l'avente titolo alla concessione non deve disporre di altra abitazione idonea;

 

  -  l'immobile deve essere servito dall'illuminazione elettrica e da acquedotto, anche privato; deve essere inoltre assicurato lo smaltimento delle acque nere secondo le prescrizioni igienico-sanitarie anche con riferimento alle proprietà adiacenti.

 

Per il nucleo frazionale Sorano, inoltre, gli interventi devono avvenire nel

     rispetto delle seguenti norme:

 

 a)   rispetto dei segenti parametri urbanistici:

-    numero dei piani esistenti

-    altezze esterne esistenti (è ammesso un innalzamento della linea di gronda fino ad un massimo di 90 cm, come stabilito Dall'art. 34 delle presenti norme);

 

b)    mantenimento dei materiali di facciata (interni ed esterni), del tipo e del materiale di copertura ed in genere di tutti i materiali caratteristici della tipologia architettonica del nucleo;

 

c)    conservazione del tessuto viario esistente salvo diversa indicazione dell'Amministrazione Comunale motivata da esigenze di viabilità. Le modifiche al tessuto viario devono essere di lieve entità e non tali da alterare la rete originaria.

 

Per il nucleo frazionale individuato in loc.Meriame evidenziato sulla tavola 15/VP8 “Assetto del territorio comunale” i nuovi interventi dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti distanze: m. 20 dalla Strada Provinciale e fili di fabbricazione esistenti rispetto alla strada Comunale Meriame.

 

           Il nucleo frazionale rurale ubicato in Borgo AIE, intercluso nell’area RC3 del Capoluogo, è stato soppresso con la Variante Parziale n. 14  e convertito  in parte in area residenziale RC3 ed in parte in area turistico-ricettiva AT2.

 

           Si richiama quanto precisato al precedente ART.  6 N.T.A. vigenti.

 

           Per ogni intervento edilizio si dovranno applicare le norme ed indicazioni  di tutela e mitigazione ambientale riportate nell’ultimo comma del precedente art. 21 “Aree Agricole”.