- ART. 22 bis -       Area agricola speciale per l’insediamento di cantine

 

Al fine di disciplinare l’uso del suolo per agevolare l’insediamento di nuove attività di cantine agricole e/o la rilocalizzazione di cantine esistenti agricole, ai sensi dell’art. 25 L.R. 05.12.1077, n. 56 secondo comma lettera d), la Variante Parziale n. 9 individua in località Ornato – Falletti porzioni di terreno agricolo, da normare secondo prescrizioni particolari.

 

Nell’ambito delle perimetrazioni di “area agricola speciale” sono ammessi i seguenti interventi:

 

-    costruzione di impianti “cantine” necessari alla conservazione, produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli derivanti dalle aziende agricole già esistenti e funzionanti sul territorio di Serralunga d’Alba;

 

-    realizzazione di locali pertinenziali e/o di servizio e connessi all’attività di cantina quali: esposizione vini, degustazione prodotti vinicoli, locali per agroturismo per il soggiorno diurno e notturno dei visitatori e locali abitativi dal titolare coltivatore – diretto dell’azienda agricola vitivinicola;

 

 

-    è vietata nel modo più assoluto, la costruzione di fabbricati per lo immagazzinamento e la trasformazione di prodotti agricoli non provenienti dall’attività vitivinicola dell’azienda richiedente, come è vietata ogni attrezzatura tipo stalla o allevamento di bestiame;

 

-    per ogni intervento edilizio relativo alle strutture tecniche ammesse e abitazioni ammesse valgono le norme, vincoli, prescrizioni, parametri edilizi ed urbanistici di cui al precedente Art. 21 “Aree agricole” ad eccezione della distanza dal ciglio della strada Comunale o dalla proprietà Provinciale che non deve essere inferiore a mt. 7,50. Dovranno essere utilizzati gli accessi esistenti senza la previsione di nuovi ed ulteriori accessi alla strada Provinciale. La sistemazione degli accessi esistenti dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio Tecnico Provinciale competente;

 

-    valgono le norme e prescrizioni del precedente Art. 21 “Aree agricole” imposte per l’edificazione nell’ambito delle “Core Zone” del progetto candidatura UNESCO.