- ART. 23 - Allevamenti
di bestiame
Gli allevamenti di bestiame si distinguono in:
1) allevamenti aziendali;
2) allevamenti industriali.
1) Gli allevamenti aziendali sono quelli che a
norma della vigente legislazione in materia di inquinamento presentano un
carico di peso vivo/ha inferiore a 40 ql.
Gli allevamenti aziendali sopra definiti
vengono così normati:
a) Bovini allevati in modo
tradizionale:
- distanza da aree residenziali: m
150;
- distanza da fabbricati
residenziali non appartenenti al complesso agricolo: m 50;
- distanza dall'abitazione del
conduttore: m 10.
b) Ovini, avicoli:
- distanza dalle aree residenziali: 200 m;
- distanza dai fabbricati
residenziali non appartenenti al complesso agricolo: 100 m;
- distanza dall'abitazione del conduttore: 10 m.
c) Suini:
- distanza da aree residenziali: m
300;
- distanza da terzi: m 150;
- distanza dall'abitazione del
conduttore: m 20.
Per le strutture esistenti è concesso
l'ampliamento in misura non superiore al 30% della superficie coperta esistente
e nel rispetto delle seguenti distanze minime:
- 100 m dalle aree residenziali;
- 20 m, elevabile a 30 m per gli
allevamenti suinicoli, da ogni fabbricato a destinazione residenziale in zona
agricola;
- 10 m, elevabile a 20 m per gli
allevamenti suinicoli, dalla abitazione del conduttore.
Sono fatte salve le strutture esistenti nelle fasce
di rispetto di cui al comma precedente alle quali è concessa solo la modifica
del tipo di allevamento senza aumento del carico allevato.
2) Gli allevamenti industriali sono quelli che
a norma della vigente legislazione in materia di inquinamento presentano un
carico di peso vivo/ha superiore a 40 ql.
Gli allevamenti industriali sopra definiti non
potranno essere autorizzati se non su specifiche aree fissate dal Piano
Territoriale Comprensoriale, essi devono rispettare le distanze sopra riportate
con l'eccezione della distanza minima dalle aree residenziali che dovrà essere
pari a m 100,00, e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1) dotare gli insediamenti
produttivi di impianti di depurazione e di smaltimento con la previsione di una
conforme piantumazione di essenze arboree d'alto fusto indigene, onde ottenere
il necessario "occultamento" paesaggistico;
2) gli allevamenti suinicoli che
sono caratterizzati da problemi di smaltimento dei rifiuti a causa delle
difficoltà che si incontrano nella separazione e frazione liquida e solida,
dovranno indicare in sede di attuazione con esattezza le aree nelle quali
avverrà lo smaltimento controllato dei liquami, che saranno individuate in un
istituendo catasto dei terreni impegnati dai conduttori per lo spandimento;
3) su tutta l'area è comunque
prescritta per tali tipi di impianti produttivi la depurazione biologica con
sistema aerobico o a fanghi attivi o con trattamento chimico parziale che
fornisca un effluente con caratteri accettabili.