- ART. 23 -             Allevamenti di bestiame

 

Gli allevamenti di bestiame si distinguono in:

 

1)    allevamenti aziendali;

2)    allevamenti industriali.

 

 

1) Gli allevamenti aziendali sono quelli che a norma della vigente legislazione in materia di inquinamento presentano un carico di peso vivo/ha inferiore a 40 ql.

 

Gli allevamenti aziendali sopra definiti vengono così normati:

 

a)    Bovini allevati in modo tradizionale:

-   distanza da aree residenziali: m 150;

-   distanza da fabbricati residenziali non appartenenti al complesso agricolo: m 50;

-   distanza dall'abitazione del conduttore: m 10.

 

 

b)    Ovini, avicoli:

       -   distanza dalle aree residenziali: 200 m;

-   distanza dai fabbricati residenziali non appartenenti al complesso agricolo: 100 m;

       -   distanza dall'abitazione del conduttore: 10 m.

 

c)    Suini:

-   distanza da aree residenziali: m 300;

-   distanza da terzi: m 150;

-   distanza dall'abitazione del conduttore: m 20.

 

Per le strutture esistenti è concesso l'ampliamento in misura non superiore al 30% della superficie coperta esistente e nel rispetto delle seguenti distanze minime:

 

-   100 m dalle aree residenziali;

 

-   20 m, elevabile a 30 m per gli allevamenti suinicoli, da ogni fabbricato a destinazione residenziale in zona agricola;

 

-   10 m, elevabile a 20 m per gli allevamenti suinicoli, dalla abitazione del conduttore.

 

Sono fatte salve le strutture esistenti nelle fasce di rispetto di cui al comma precedente alle quali è concessa solo la modifica del tipo di allevamento senza aumento del carico allevato.

 

2) Gli allevamenti industriali sono quelli che a norma della vigente legislazione in materia di inquinamento presentano un carico di peso vivo/ha superiore a 40 ql.

 

Gli allevamenti industriali sopra definiti non potranno essere autorizzati se non su specifiche aree fissate dal Piano Territoriale Comprensoriale, essi devono rispettare le distanze sopra riportate con l'eccezione della distanza minima dalle aree residenziali che dovrà essere pari a m 100,00, e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1)    dotare gli insediamenti produttivi di impianti di depurazione e di smaltimento con la previsione di una conforme piantumazione di essenze arboree d'alto fusto indigene, onde ottenere il necessario "occultamento" paesaggistico;

 

2)    gli allevamenti suinicoli che sono caratterizzati da problemi di smaltimento dei rifiuti a causa delle difficoltà che si incontrano nella separazione e frazione liquida e solida, dovranno indicare in sede di attuazione con esattezza le aree nelle quali avverrà lo smaltimento controllato dei liquami, che saranno individuate in un istituendo catasto dei terreni impegnati dai conduttori per lo spandimento;

 

3)    su tutta l'area è comunque prescritta per tali tipi di impianti produttivi la depurazione biologica con sistema aerobico o a fanghi attivi o con trattamento chimico parziale che fornisca un effluente con caratteri accettabili.