- ART. 24 -             Aree di tutela ambientale

 

Le aree di tutela ambientale sono aree di rilevante interesse ambientale, sono inedificabili a tutti gli effetti, comprese le infrastrutture non direttamente connesse alla irrigazione dei fondi.

 

In esse non si può dare luogo al taglio di alberi di qualsivoglia impiego, all'accumulo di materiali, alla apertura di cave e di discariche, senza averne preventivamente conseguito la concessione o l'autorizzazione.

 

In esse è ammesso unicamente lo svolgimento dell'attività produttiva agricola o silvo-pastorale e lo stato dei luoghi è immodificabile.