- ART. 24 - Aree di
tutela ambientale
Le aree di tutela
ambientale sono aree di rilevante interesse ambientale, sono inedificabili a
tutti gli effetti, comprese le infrastrutture non direttamente connesse alla
irrigazione dei fondi.
In esse non si può dare
luogo al taglio di alberi di qualsivoglia impiego, all'accumulo di materiali,
alla apertura di cave e di discariche, senza averne preventivamente conseguito
la concessione o l'autorizzazione.
In esse è ammesso
unicamente lo svolgimento dell'attività produttiva agricola o silvo-pastorale e
lo stato dei luoghi è immodificabile.