- ART. 25 - Aree a
verde privato
Sono quelle parti di territorio
già impiantate a giardino o parchi.
In tali aree, indicate
nelle tavole del P.R.G.C. è d'obbligo il mantenimento e la formazione del verde
per giardini e parchi privati. Nella formazione di nuovi impianti dovranno
essere utilizzate essenze d'alto fusto di specie locali quali pino silvestre,
quercia, frassino, ontano, carpino, acero campestre.
Le colture legnose
esistenti non potranno essere in nessun caso indebolite o abbattute se non per
il risanamento ecologico.
Nelle aree a verde privato è concessa l'edificazione di locali produttivi, a servizio delle aziende agricole funzionanti, completamente interrati con l'obbligo di non modificare lo stato dei luoghi. Tali interventi, se ricadenti in aree vincolate alla legge 29/06/1939, n. 1497 e se ubicate ai margini del Centro Storico edificato sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della legge 1497/39 e L.R. n. 20 del 3 aprile 1989 e sono vincolati al prelevamento e al successivo reimpianto di tutte le essenze in atto ed eventualmente del manto vegetale preesistente in modo tale da non modificare lo stato dei luoghi, ovvero l'assetto vegetale ed idrogeologico.