- ART. 26 -             Aree agricole inedificabili ed aree ad edificazione condizionata

 

Nelle zone agricole sono definite inedificabili alcune aree, individuate sulla cartografia di Piano Regolatore Generale.

 

I vincoli insistono su:

 

a)    area di rispetto cimiteriale;

 

b)    fascia a protezione delle strade provinciali e comunali;

 

c)    aree di rispetto di fiumi, torrenti, canali;

 

d)    aree boscate.

 

e)    terreni vitati esistenti (non evidenziati in cartografia).

 

In tali aree, riportate sulla tavola 14/V-A, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza aumento di volumetria dei fabbricati esistenti, fermo restando quanto specificato ai successivi articoli 29 - 40 - 43 e fatta salva l'applicazione del disposto di cui all'articolo 34. Sui terreni vitati esistenti deve essere mantenuta la coltre in atto. L’ambito dei terreni di proprietà Azienda Agricola Grasso Bruno al Foglio n.9 mappale n.193 per una parte di crica mq.4.300, mappale 196 per una parte di circa mq.440, mappale n.152 per una parte di circa mq.750 e mappale 222 per una parte di circa mq.5000 come individuati sulla Tav. 14/Vp11 “Vincoli – stralcio planimetrico (1:5000)” di Variante Parziale n.11 assoggettati a vincolo “aree boscate” vigente, può essere trasformato, in parte o nella totalità, in coltura a “vigneto autoctono” con l’applicazione delle norme e prescrizioni dell’Art.19 della L.R. 10.02.2009 n.4.

 

Sono inoltre inedificabili:

 

f)     aree con movimenti franosi in atto riportate sulle tavole di piano n. 14/V-A e n. 5;

 

g)    aree con pendenza superiore al 40% riportate sulla tavola di piano n. 14/V-A.

 

In tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia, fatti salvi quegli interventi volti a garantire la salvaguardia e la stabilità delle opere esistenti. Deve essere escluso qualsiasi intervento, sia esso volto alla realizzazione di opere pubbliche, sia ad insediamenti civili; dovranno, viceversa, essere approfonditi gli studi e le cause dei dissesti e proposte idonee opere di risanamento quando queste siano indirizzate alla salvaguardia di opere esistenti.

 

Sono inoltre sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 431 del 8.8.1985, i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11.12.1933, e le relative sponde o piedi di argini, per una profondità di 150 m, così come segnalato sulla cartografia di Piano (Tav. 14/V-A) ed i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

 

In tutte le aree individuate sulla tavola di piano n. 5, definite "aree instabili e potenzialmente dissestabili", "potenzialmente esondabili da eventi di piena eccezionale" o "aree dissestabili" ogni nuova edificazione e le relative opere di urbanizzazione sono subordinate alla preventiva elaborazione di indagini geologico-tecniche che prescrivano, a seconda dei casi, gli interventi necessari per la sistemazione idrogeologica e il contenimento, le caratteristiche delle fondazioni e delle eventuali opere di consolidamento dei versanti circostanti, ovvero le opere necessarie al fine di tutelare l'area in oggetto da possibili esondazioni.

 

Su tutto il territorio comunale, la progettazione esecutiva di ogni intervento deve essere redatta osservando scrupolosamente la normativa di prevenzione territoriale, in particolare il D.M. n. 47 del 11.3.1988; la successiva fase realizzativa dovrà inoltre essere seguita costantemente dalla direzione lavori allo scopo di verificare la congruenza delle ipotesi assunte a progetto con la situazione litostratigrafica che si delineerà in corso d'opera.