- ART. 26 - Aree
agricole inedificabili ed aree ad edificazione condizionata
Nelle zone agricole sono
definite inedificabili alcune aree, individuate sulla cartografia di Piano
Regolatore Generale.
I vincoli insistono su:
a) area di rispetto cimiteriale;
b) fascia a protezione delle
strade provinciali e comunali;
c) aree di rispetto di fiumi,
torrenti, canali;
d) aree boscate.
e) terreni vitati esistenti (non
evidenziati in cartografia).
In tali aree, riportate
sulla tavola 14/V-A, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione senza aumento di volumetria dei fabbricati esistenti, fermo
restando quanto specificato ai successivi articoli 29 - 40 - 43 e fatta salva
l'applicazione del disposto di cui all'articolo 34. Sui terreni vitati
esistenti deve essere mantenuta la coltre in atto. L’ambito dei terreni di
proprietà Azienda Agricola Grasso Bruno al Foglio n.9 mappale n.193 per una
parte di crica mq.4.300, mappale 196 per una parte di
circa mq.440, mappale n.152 per una parte di circa mq.750 e mappale 222 per una
parte di circa mq.5000 come individuati sulla Tav. 14/Vp11 “Vincoli – stralcio
planimetrico (1:5000)” di Variante Parziale n.11 assoggettati a vincolo “aree
boscate” vigente, può essere trasformato, in parte o nella totalità, in coltura
a “vigneto autoctono” con l’applicazione delle norme e prescrizioni dell’Art.19
della L.R. 10.02.2009 n.4.
Sono inoltre
inedificabili:
f) aree con movimenti franosi in
atto riportate sulle tavole di piano n. 14/V-A e n. 5;
g) aree con pendenza superiore al
40% riportate sulla tavola di piano n. 14/V-A.
In tali aree sono
consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
e di ristrutturazione edilizia, fatti salvi quegli interventi volti a garantire
la salvaguardia e la stabilità delle opere esistenti. Deve essere escluso
qualsiasi intervento, sia esso volto alla realizzazione di opere pubbliche, sia
ad insediamenti civili; dovranno, viceversa, essere approfonditi gli studi e le
cause dei dissesti e proposte idonee opere di risanamento quando queste siano
indirizzate alla salvaguardia di opere esistenti.
Sono inoltre sottoposti a
vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 431 del 8.8.1985, i
fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11.12.1933, e le relative sponde o piedi di argini, per una
profondità di 150 m, così come segnalato sulla cartografia di Piano (Tav.
14/V-A) ed i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento.
In tutte le aree
individuate sulla tavola di piano n. 5, definite "aree instabili e
potenzialmente dissestabili", "potenzialmente esondabili da eventi di
piena eccezionale" o "aree dissestabili" ogni nuova edificazione
e le relative opere di urbanizzazione sono subordinate alla preventiva
elaborazione di indagini geologico-tecniche che prescrivano, a seconda dei
casi, gli interventi necessari per la sistemazione idrogeologica e il
contenimento, le caratteristiche delle fondazioni e delle eventuali opere di
consolidamento dei versanti circostanti, ovvero le opere necessarie al fine di
tutelare l'area in oggetto da possibili esondazioni.
Su tutto il territorio
comunale, la progettazione esecutiva di ogni intervento deve essere redatta
osservando scrupolosamente la normativa di prevenzione territoriale, in
particolare il D.M. n. 47 del 11.3.1988; la successiva fase realizzativa dovrà
inoltre essere seguita costantemente dalla direzione lavori allo scopo di
verificare la congruenza delle ipotesi assunte a progetto con la situazione
litostratigrafica che si delineerà in corso d'opera.