- ART. 27 -             Strutture tecniche agricole esistenti in zona impropria

 

Per le strutture tecniche agricole esistenti in zona impropria in uso ad imprenditori agricoli a titolo principale è consentito l'adeguamento alle esigenze aziendali senza ampliamenti delle strutture esistenti.

 

Esso non è tuttavia consentito quando si tratti di adibire le strutture ed allevamenti a carattere intensivo o comunque molesti e quando l'intervento comporti un potenziamento delle concimaie esistenti nell'ambito della zona perimetrata.