- ART. 27 - Strutture
tecniche agricole esistenti in zona impropria
Per le strutture tecniche
agricole esistenti in zona impropria in uso ad imprenditori agricoli a titolo
principale è consentito l'adeguamento alle esigenze aziendali senza ampliamenti
delle strutture esistenti.
Esso non è tuttavia
consentito quando si tratti di adibire le strutture ed allevamenti a carattere
intensivo o comunque molesti e quando l'intervento comporti un potenziamento
delle concimaie esistenti nell'ambito della zona perimetrata.