- ART. 28 -             Attività tollerate nelle zone residenziali

 

Ancorchè in contrasto con le destinazioni previste nel presente P.R.G. è consentito il proseguimento delle funzioni in atto al momento della adozione del P.R.G.

 

Gli edifici a destinazione industriale o di artigianato produttivo, esistenti all'interno di zone improprie, e non ricadenti nel centro storico che ospitano attività produttive funzionanti, possono per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del P.R.G. ampliarsi in misura non superiore al 50% della superficie di calpestìo, e comunque a 250 mq, salvo diversa indicazione nelle singole tabelle di zona; in ogni caso la superficie coperta non dovrà eccedere il 50% dell'area di proprietà, al momento dell'adozione del progetto preliminare di Piano Regolatore.

 

Nel caso che tali fabbricati vengono usati per attività che producono inquinamenti (atmosferico e delle acque), si dovrà provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente strumento urbanistico, a riportare i valori di massima concentrazione di ogni singola sostanza, per unità di misura aerea o liquida, al di sotto di quelli accettabili, così come definiti dalle attuali leggi sulla tutela ambientale.

 

La permanenza delle attività di cui sopra, è comunque sempre subordinata ad una produzione di rumorosità non superiore ai 70 db., misurati alla distanza di mt 10 da ogni singola parete esterna del fabbricato.

 

Nelle zone residenziali proprie, sono ammessi salvo diverse prescrizioni nelle tabelle di zona, nuovi insediamenti di attività inerenti all'artigianato di servizio e l'artigianato produttivo tipico del luogo, fatte salve le predette norme per la tutela della nocività.

 

A tali insediamenti devono però corrispondere fabbricati con una superficie utile generale non superiore ai 200 mq e devono rispettare gli indici urbanistici previsti per singola zona per i fabbricati ad uso residenziale.

 

Sono pure ammesse stazioni di servizio e riparazione per autoveicoli, queste devono avere una superficie di parcheggio interno uguale ad almeno cinque volte l'area utile generale dell'officina.

 

Per gli interventi ammessi dal presente articolo, al momento del rilascio della concessione, devono essere verificate le condizioni di cui ai commi 3° e 4° del presente articolo.