- ART. 28 - Attività
tollerate nelle zone residenziali
Ancorchè in contrasto con le destinazioni
previste nel presente P.R.G. è consentito il proseguimento delle funzioni in
atto al momento della adozione del P.R.G.
Gli edifici a destinazione industriale o di
artigianato produttivo, esistenti all'interno di zone improprie, e non
ricadenti nel centro storico che ospitano attività produttive funzionanti,
possono per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del
P.R.G. ampliarsi in misura non superiore al 50% della superficie di calpestìo,
e comunque a 250 mq, salvo diversa indicazione nelle singole tabelle di zona;
in ogni caso la superficie coperta non dovrà eccedere il 50% dell'area di
proprietà, al momento dell'adozione del progetto preliminare di Piano
Regolatore.
Nel caso che tali fabbricati vengono usati per
attività che producono inquinamenti (atmosferico e delle acque), si dovrà
provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente strumento
urbanistico, a riportare i valori di massima concentrazione di ogni singola
sostanza, per unità di misura aerea o liquida, al di sotto di quelli
accettabili, così come definiti dalle attuali leggi sulla tutela ambientale.
La permanenza delle attività di cui sopra, è
comunque sempre subordinata ad una produzione di rumorosità non superiore ai 70
db., misurati alla distanza di mt 10 da ogni singola parete esterna del
fabbricato.
Nelle zone residenziali
proprie, sono ammessi salvo diverse prescrizioni nelle tabelle di zona, nuovi
insediamenti di attività inerenti all'artigianato di servizio e l'artigianato
produttivo tipico del luogo, fatte salve le predette norme per la tutela della
nocività.
A tali insediamenti
devono però corrispondere fabbricati con una superficie utile generale non
superiore ai 200 mq e devono rispettare gli indici urbanistici previsti per
singola zona per i fabbricati ad uso residenziale.
Sono pure ammesse
stazioni di servizio e riparazione per autoveicoli, queste devono avere una
superficie di parcheggio interno uguale ad almeno cinque volte l'area utile
generale dell'officina.
Per gli interventi
ammessi dal presente articolo, al momento del rilascio della concessione, devono
essere verificate le condizioni di cui ai commi 3° e 4° del presente articolo.