- ART. 3 - Concessione
edificatoria
Ai sensi dell'Art. 1 della Legge 28/1/1977 n.
10 e dell'Art. 48 della L.R. 5/12/77 n. 56 la concessione viene rilasciata dal
Sindaco per ogni attivitą che comporti la trasformazione urbanistica o edilizia
del territorio comunale quando l'intervento proposto sia conforme alle
previsioni del presente Piano Regolatore Generale, a quelle degli strumenti
urbanistici esecutivi ed attuativi, al Regolamento Edilizio e alle disposizioni
di legge precettive nazionali e regionali che regolano la materia.
Fatti salvi i casi previsti dall'Art. 9 della
Legge 28/1/1977 n. 10 la concessione comporta la corresponsione di un
contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione nonchč di
costruzione; apposite norme regolano l'entitą e la modalitą di corresponsione
di tali contributi.