- ART. 30 - Aree a
vincolo idrogeologico
Nelle porzioni di
territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di
trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico: ogni
intervento, ivi compresi quelli di cui all'art. 7 del R.D. 30.12.1923, è
condizionato, nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G. e delle presenti
N.T.A., al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta
Regionale.
Nelle zone di cui al
presente articolo si applicano i disposti degli Artt. 30 e 31 della L.R.
5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e L.R. n.45/89.