- ART. 32 - Definizioni
edilizie
Gli interventi
di recupero sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria,
quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purchè non comportino la
realizzazione di nuovi locali nè modifiche alle strutture o all'organismo
edilizio;
le opere che
riguardano le piccole riparazioni o comunque quelle dipendenti dal
deterioramento prodotto dall'uso e quelle necessarie ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici, quali sono le opere:
- riparazione infissi esterni,
grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura (ripassatura con
sostituzione parziale della copertura), pavimentazioni esterne;
- riparazione infissi esterni,
rifacimento totale o parziale di pavimentazioni interne;
- sostituzione di rivestimenti
interni;
- riparazione ed ammodernamento di
impianti che non comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di locali
per i servizi igienici e tecnologici, nè alterazione dei locali, aperture nelle
facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici;
b) interventi di manutenzione
straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali dell'edificio, nonchè per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d'uso;
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonchè per realizzare od integrare i servizi
igienico-sanitari e gli impianti tecnici, semprechè non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d'uso.
Tali opere comprendono:
- pulitura esterna e rifacimento
intonaci o rivestimenti esterni;
- consolidamento, rinnovamento e
sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati, in conformità
a quanto stabilito dal 7° comma dell'art. 24 della legge regionale 56/77:
E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti
e di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purchè ne siano mantenuti
il posizionamento e i caratteri originari.
Non è ammessa l'alterazione dei prospetti, nè l'eliminazione o la realizzazione
di aperture;
- realizzazione o eliminazione di
aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purchè non venga
modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, nè venga frazionata o
aggregata ad altre unità immobiliari;
- demolizioni e costruzione di
tramezzi divisori non portanti;
c) interventi di restauro e di
risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, la eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Sono fatte salve le seguenti prescrizioni:
- la ricostruzione di opere
crollate, anche solo in parte, non è un intervento da prevedersi in linea
generale; tuttavia può essere legittimamente consentita nei casi rigorosamente
accertati di crolli causati da eventi naturali o da fatti o atti dolosi o
colposi, non imputabili al proprietario o all'avente titolo;
- gli interventi di sostituzione e
di ricostruzione devono essere puntualmente disciplinati nel rispetto dei
seguenti criteri: possono riguardare esclusivamente parti degradate o crollate
degli elementi strutturali e parti limitate di muri perimetrali portanti o di tamponamenti
esterni che risultino degradate o crollate; sono ammessi solo qualora a causa
delle condizioni di degrado non siano possibili interventi di ripristino e di
consolidamento; devono essere impiegati materiali e tecniche costruttive
congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione della tipologia e
salvaguardando gli elementi di pregio; se riferiti a muri perimetrali, portanti
o di tamponamento, ne deve essere mantenuto il posizionamento;
d) interventi di ristrutturazione
edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti.
La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso
interventi di trasformazione edilizia e d'uso. La ristrutturazione è quindi il
tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni
dei fabbricati, mantenendone tuttavia le dimensioni e salvaguardandone
caratteri, tipologie ed elementi di pregio.
Al fine, quindi, di consentire un maggiore controllo delle trasformazioni
urbanistiche in relazione alla entità dell'intervento, si ritiene opportuno
distinguere due tipi di ristrutturazione edilizia.
Il primo - ristrutturazione edilizia di tipo A - si riferisce ad
interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni
di elementi anche strutturali, non configurano aumenti di superfici e di
volumi.
Il secondo - ristrutturazione edilizia di tipo B - ammette anche
variazioni di superficie utile e recupero di volumi.
La ristrutturazione di tipo A assicura, per ragioni ambientali o
strutturali, il mantenimento dell'impianto originario dell'edificio ed esclude
trasformazioni urbanistiche di rilievo e "maggiori carichi urbanistici.
Viceversa la ristrutturazione di tipo B intende consentire l'incremento
delle superfici utili, ovvero il riutilizzo di volumi esistenti destinati ad
usi diversi.
Ambedue i tipi di ristrutturazione possono essere finalizzati alla
modificazione della destinazione d'uso purchè la nuova destinazione sia
compatibile con i caratteri strutturali degli edifici.
e) interventi di ristrutturazione
urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di
interveti edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
Per ulteriori chiarimenti in merito alle opere ascrivibili ai singoli
tipi di intervento si dovrà fare riferimento alla Circolare del Presidente
della Giunta Regionale n. 5/SG/URB. del 27.4.1984.