- ART. 33 - Prescrizioni
costruttive particolari
Non sono consentite costruzioni a pilotis se
non previste in sede di P.P.E.
Per le edificazioni su terreni in pendenza non
è ammesso scavo o riporto di terra che comporti la costruzione di muri od opere
di contenimento di altezza superiore a mt. 2,50. Non rientrano in questa
casistica i muri portanti l’edificio vero e proprio ed i muri funzionali
all’edificio stesso in quanto costituente strutture di contenimento del
terrapieno e dei piazzali di monte. In questo ultimo caso, al momento della
richiesta di concessione dovrà essere dimostrata la necessità inderogabile e
contingente che impone altezze maggiori attraverso uno specifico studio
geologico-tecnico e dovrà essere prodotto il progetto di impatto ambientale.
Potrà la Commissione Edilizia imporre specifiche prescrizioni a salvaguardia
dell’ambiente circostante. Rientrano, invece, nella casistica i muri di
sostegno dei cortili e/o del terrapieno sui fianchi ed a valle dell’edificio
per i quali dovrà sempre essere rispettata la massima altezza di mt. 2,50. Fanno
eccezione i casi in presenza di terreni con pendenza superiore al 20% e solo
per necessità di allargamenti di cortili di aziende agricole operanti nelle
aree agricole di P.R.G.C., per i quali è ammessa la realizzazione di muri di
contenimento di altezze superiori a mt. 2,50 e sino all' altezza definita dal
piano del cortile, perché eseguiti in strutture ecologiche o in terra armata
oppure anche in calcestruzzo armato ( per esigenze statiche) purchè la parete
lasciata a vista sia resa verde con edera o con sfondati reggenti aiuole
piantumate o la parete sia nascosta da piantumazione fitta ai piedi che
nasconda alla vista la parete stessa. Tali prescrizioni dovranno essere
controllate al momento dell' ultimazione dei lavori. Il Responsabile dell' Ufficio
Tecnico potrà, con apposite ordinanze anche successive, prescrivere
l'adempimento del suddetto inverdimento.
I muri di
contenimento che si innalzano a ridosso delle costruzioni non possono distare
dalle stesse meno di cinque metri. Detta distanza non si applica al fabbricato
dello stesso proprietario.
Non sono ammessi comunque interventi che
comportino sostanziali modifiche alle caratteristiche clivometriche o
morfologiche del terreno naturale.
I muri di
contenimento debbono essere realizzati in pietra comune da taglio o di Langa o
in mattoni pieni “chiari” alternati tra loro con possibile intonacatura delle
parti in sfondato salvo quelli di cui al 2°comma necessari per allargamento dei
cortili.
Non sono ammesse le realizzazioni in c.a. , ad
eccezione di quelli di cui al 2°comma per necessità di ampliamento cortili,
salvo nei casi in cui le necessità di resistenza statica lo rendono necessario;
in quest’ultimo caso si impone il rivestimento in pietra di Langa del manufatto
in c.a. o in mattoni “chiari” come riportato al comma precedente; tale
rivestimento non è necessario in condizioni di “non visibilità” a giudizio
della Commissione Edilizia e potrà essere sostituito da vegetazione sempre
verde (edera ecc.) o da piantumazioni eseguite pari all’altezza del muro. Dovranno
in ogni caso, anche nelle aree produttive essere eliminate, il più possibile,
le ampie superfici di cemento in vista.