- ART. 33 -             Prescrizioni costruttive particolari

 

Non sono consentite costruzioni a pilotis se non previste in sede di P.P.E.

 

Per le edificazioni su terreni in pendenza non è ammesso scavo o riporto di terra che comporti la costruzione di muri od opere di contenimento di altezza superiore a mt. 2,50. Non rientrano in questa casistica i muri portanti l’edificio vero e proprio ed i muri funzionali all’edificio stesso in quanto costituente strutture di contenimento del terrapieno e dei piazzali di monte. In questo ultimo caso, al momento della richiesta di concessione dovrà essere dimostrata la necessità inderogabile e contingente che impone altezze maggiori attraverso uno specifico studio geologico-tecnico e dovrà essere prodotto il progetto di impatto ambientale. Potrà la Commissione Edilizia imporre specifiche prescrizioni a salvaguardia dell’ambiente circostante. Rientrano, invece, nella casistica i muri di sostegno dei cortili e/o del terrapieno sui fianchi ed a valle dell’edificio per i quali dovrà sempre essere rispettata la massima altezza di mt. 2,50. Fanno eccezione i casi in presenza di terreni con pendenza superiore al 20% e solo per necessità di allargamenti di cortili di aziende agricole operanti nelle aree agricole di P.R.G.C., per i quali è ammessa la realizzazione di muri di contenimento di altezze superiori a mt. 2,50 e sino all' altezza definita dal piano del cortile, perché eseguiti in strutture ecologiche o in terra armata oppure anche in calcestruzzo armato ( per esigenze statiche) purchè la parete lasciata a vista sia resa verde con edera o con sfondati reggenti aiuole piantumate o la parete sia nascosta da piantumazione fitta ai piedi che nasconda alla vista la parete stessa. Tali prescrizioni dovranno essere controllate al momento dell' ultimazione dei lavori. Il Responsabile dell' Ufficio Tecnico potrà, con apposite ordinanze anche successive, prescrivere l'adempimento del suddetto inverdimento.

 

I muri di contenimento che si innalzano a ridosso delle costruzioni non possono distare dalle stesse meno di cinque metri. Detta distanza non si applica al fabbricato dello stesso proprietario.

 

Non sono ammessi comunque interventi che comportino sostanziali modifiche alle caratteristiche clivometriche o morfologiche del terreno naturale.

 

I muri di contenimento debbono essere realizzati in pietra comune da taglio o di Langa o in mattoni pieni “chiari” alternati tra loro con possibile intonacatura delle parti in sfondato salvo quelli di cui al 2°comma necessari per allargamento dei cortili.

 

Non sono ammesse le realizzazioni in c.a. , ad eccezione di quelli di cui al 2°comma per necessità di ampliamento cortili, salvo nei casi in cui le necessità di resistenza statica lo rendono necessario; in quest’ultimo caso si impone il rivestimento in pietra di Langa del manufatto in c.a. o in mattoni “chiari” come riportato al comma precedente; tale rivestimento non è necessario in condizioni di “non visibilità” a giudizio della Commissione Edilizia e potrà essere sostituito da vegetazione sempre verde (edera ecc.) o da piantumazioni eseguite pari all’altezza del muro. Dovranno in ogni caso, anche nelle aree produttive essere eliminate, il più possibile, le ampie superfici di cemento in vista.