- ART. 34 - Adeguamento
dell'altezza dei piani
Allo scopo di incentivare
il processo di rivitalizzazione dei volumi edificati esistenti, è consentito
qualora previsto dalle norme relative alle singole zone l'adeguamento
dell'altezza dei piani al livello minimo previsto dall'art. 1 del D.M. Sanità
5.7.1975 (Gazzetta Ufficiale 18.7.1975 n. 190), a condizione che tale
adeguamento non sia tecnicamente o giuridicamente possibile utilizzando il
volume globale esistente.
L'innalzamento della
linea di gronda non dovrà, comunque superare i 90 cm.