- ART. 34 -             Adeguamento dell'altezza dei piani

 

Allo scopo di incentivare il processo di rivitalizzazione dei volumi edificati esistenti, è consentito qualora previsto dalle norme relative alle singole zone l'adeguamento dell'altezza dei piani al livello minimo previsto dall'art. 1 del D.M. Sanità 5.7.1975 (Gazzetta Ufficiale 18.7.1975 n. 190), a condizione che tale adeguamento non sia tecnicamente o giuridicamente possibile utilizzando il volume globale esistente.

 

L'innalzamento della linea di gronda non dovrà, comunque superare i 90 cm.