- ART. 35 - Definizione
di locali abitabili
Sono abitabili i locali
che soddisfano per illuminazione e ventilazione alle prescrizioni del D.M.
5.7.1975 (G.U. n. 190 del 19.7.1975) ed in particolare:
- l'altezza minima interna utile
dei locali adibiti ad abitazione è fissata in mt 2,70 riducibili a mt 2,40 per
i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti, i ripostigli ed i
soppalchi;
- per ogni abitante deve essere
assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4
abitanti, e di mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono
avere una superficie minima di mq 9, se per una persona e di mq 14 se per due
persone;
- ogni alloggio deve essere dotato
di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e
la cucina debbono essere provvisti di finestre apribili;
- l'alloggio monostanza, per una
persona deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non
inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, per due persone;
- gli alloggi debbono essere
dotati di impianti di riscaldamento;
- la temperatura di progetto dell'aria
interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti,
rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitativi
e nei servizi, esclusi i ripostigli;
- nelle condizioni di occupazione
di alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono
presentare tracce di condensazione permanente;
- tutti i locali degli alloggi,
eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi,
vani-scala, ripostiglio, debbono fruire di illuminazione naturale diretta,
adeguata alla destinazione d'uso;
- per ciascun locale di
abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da
assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e
comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8
della superficie del pavimento;
- per gli edifici compresi
nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto
sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di
dimensioni unificate di finestre, e quindi, dei relativi infissi;
- quando le caratteristiche
tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire
di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata,
immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti;
- è comunque da assicurare, in
ogni caso, l' aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione
(cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
- il "posto di cottura"
eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con
quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione
forzata sui fondali.
- la stanza da bagno deve essere
fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto
di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura
all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per
ciascun alloggio almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti
impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo;
- i materiali utilizzati per le
costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata
protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio,
rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel
fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o
spazi destinati a servizi comuni.
All'uopo, per
una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai
lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei Lavori Pubblici o da
altri qualificati organi pubblici.