- ART. 36 - Definizioni
sottotetti abitabili
Sono abitabili
i vani sottotetto che rispondono ai requisiti previsti nell'articolo precedente
ed abbiano un'altezza media non inferiore a m 2,70.
Non sono
abitabili i vani sottotetto di altezza media inferiore a mt 2,70; detti vani
dovranno inoltre essere illuminati mediante lucernari aventi dimensione massima
di mq 0,40 di superficie trasparente per ogni 40 mq di pavimento.
I vani sottotetto abitabili, e quelli con condizioni di altezza e di aerazione superiori a quelle per i vani non abitabili, vanno conteggiati come volumetria.
Nei sottotetti
preesistenti alla data di pubblicazione della L.R. n. 21 del 6.8.1998,
realizzati legittimamente con sagoma, volume e superficie conformi al progetto
autorizzato è sempre consentito, ferme restando le prescrizioni di cui alla
stessa L.R. 21/98 e le destinazioni d'uso della zona, ricavare, con adattamenti
ed opere murarie interne, locali da utilizzare a fini abitativi, nei limiti in
cui non vengano alterate la sagoma e l'altezza della copertura preesistente fatto
salvo quanto previsto al precedente art. 34, 2° comma, quando consentito nelle
singole zone.
Negli interventi di cui al precedente
comma, valgono tutte le prescrizioni di cui alla L.R. n. 21/98 ed in
particolare:
-
l’altezza media interna, calcolata dividendo
il volume interno lordo per la superficie interna lorda degli spazi ad uso
abitazione, è fissata in non meno di m. 2,40;
-
per gli spazi accessori o di servizio
l’altezza è riducibile a m. 2,20;
-
in caso di soffitto non orizzontale, ferme
restando le predette altezze medie, l’altezza della parete minima non può
essere inferiore a m. 1,60 per gli spazi ad uso abitazione ed a m. 1,40 per gli
spazi accessori e di servizio;
-
per i locali con soffitto a volta, l’altezza
media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del
colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una
tolleranza fino al 5% a seconda del tipo di volta.