- ART. 37 -             Bassi fabbricati

 

Sono considerati bassi fabbricati le costruzioni aperte o chiuse emergenti per non più di ml 2,50 dal piano di campagna naturale o dal piano di campagna sistemato secondo il progetto, e destinate esclusivamente ad uso autorimesse private, o magazzini o locali sussidiari ad uso delle annesse abitazioni o delle destinazioni ammesse al piano terreno.

L'altezza massima di ml 2,50 misurata sino all'estradosso del solaio di copertura o sino alla linea di gronda, è data dalla media delle altezze dei quattro fronti misurati secondo i principi fissati dall'Art. 54 delle N.T.A. e comunque verso il vicino non dovrà superare ml 2,50.

 

Se un fronte del basso fabbricato è dotato di marciapiede quest'ultimo non deve essere sopraelevato oltre la quota di quello esistente del fabbricato di abitazione, od oltre la quota esistente del cortile di proprietà.

 

Essi dovranno essere computati nella superficie coperta mediante il rapporto di copertura previsto nelle tabelle di zona e non nel volume edificabile.

 

Quelli isolati potranno essere costruiti a norma del Codice Civile o anche in confine di proprietà; essi non danno diritto al proprietario del fondo limitrofo di richiedere la concessione per la costruzione in confine invocando la costruzione preesistente. Questi sarà tenuto al rispetto delle norme di confrontanza stabilite dal P.R.G.C. o potrà addossare al basso fabbricato esistente solo un altro fabbricato rispondente alle norme del presente articolo

 

Il basso fabbricato dovrà essere coperto a tetto piano o con falde con pendenza massima del 40% e non è consentito sul confine di proprietà sopraelevazioni con murature di frontespizio od altra sopraelevazione oltre la linea d'imposta minima della copertura.

 

Il basso fabbricato, in quanto tale, preesistente in confine non obbliga il vicino alle distanze minime di confrontanza dei fabbricati stabilite dalle presenti norme.