- ART. 37 - Bassi
fabbricati
Sono
considerati bassi fabbricati le costruzioni aperte o chiuse emergenti per non
più di ml 2,50 dal piano di campagna naturale o dal piano di campagna sistemato
secondo il progetto, e destinate esclusivamente ad uso autorimesse private, o
magazzini o locali sussidiari ad uso delle annesse abitazioni o delle
destinazioni ammesse al piano terreno.
L'altezza
massima di ml 2,50 misurata sino all'estradosso del solaio di copertura o sino
alla linea di gronda, è data dalla media delle altezze dei quattro fronti
misurati secondo i principi fissati dall'Art. 54 delle N.T.A. e comunque verso
il vicino non dovrà superare ml 2,50.
Se un fronte del basso fabbricato è dotato di
marciapiede quest'ultimo non deve essere sopraelevato oltre la quota di quello
esistente del fabbricato di abitazione, od oltre la quota esistente del cortile
di proprietà.
Essi dovranno essere computati nella superficie
coperta mediante il rapporto di copertura previsto nelle tabelle di zona e non
nel volume edificabile.
Quelli isolati potranno essere costruiti a
norma del Codice Civile o anche in confine di proprietà; essi non danno diritto
al proprietario del fondo limitrofo di richiedere la concessione per la
costruzione in confine invocando la costruzione preesistente. Questi sarà
tenuto al rispetto delle norme di confrontanza stabilite dal P.R.G.C. o potrà
addossare al basso fabbricato esistente solo un altro fabbricato rispondente
alle norme del presente articolo
Il basso fabbricato dovrà essere coperto a
tetto piano o con falde con pendenza massima del 40% e non è consentito sul
confine di proprietà sopraelevazioni con murature di frontespizio od altra
sopraelevazione oltre la linea d'imposta minima della copertura.
Il basso fabbricato, in quanto tale,
preesistente in confine non obbliga il vicino alle distanze minime di
confrontanza dei fabbricati stabilite dalle presenti norme.