- ART. 38 - Strade
private
La formazione di nuove
strade private aperte al pubblico transito, che servono più di un edificio o
più di un lotto fabbricabile, deve inserirsi nei programmi di attuazione,
qualora il Comune sia obbligato alla redazione del P.P.A.
La larghezza e
le caratteristiche costruttive delle nuove strade private dovranno essere
relazionate all'entità ed alla natura dell'insediamento cui dovranno servire.
La larghezza
non potrà comunque essere inferiore a mt 4.
Tutte le strade non
soggette a servitù di pubblico transito sono considerate passaggi privati.
Questi sono ammessi
unicamente per dare accesso ad aree interne di isolato dalle strade pubbliche o
di uso pubblico, dalle quali debbono essere separati con cancelli
contrassegnati con numero civico.
Essi non potranno avere
larghezza inferiore a mt 3.
Non è ammessa la
realizzazione di nuovi passaggi o accessi privati o servitù di passaggio che
servano più di un edificio o più di un lotto edificabile, o che servano un
lotto unico se esso è già servito da altro accesso da strada pubblica.