- ART. 38 -             Strade private

 

La formazione di nuove strade private aperte al pubblico transito, che servono più di un edificio o più di un lotto fabbricabile, deve inserirsi nei programmi di attuazione, qualora il Comune sia obbligato alla redazione del P.P.A.

La larghezza e le caratteristiche costruttive delle nuove strade private dovranno essere relazionate all'entità ed alla natura dell'insediamento cui dovranno servire.

 

La larghezza non potrà comunque essere inferiore a mt 4.

 

Tutte le strade non soggette a servitù di pubblico transito sono considerate passaggi privati.

 

Questi sono ammessi unicamente per dare accesso ad aree interne di isolato dalle strade pubbliche o di uso pubblico, dalle quali debbono essere separati con cancelli contrassegnati con numero civico.

 

Essi non potranno avere larghezza inferiore a mt 3.

 

Non è ammessa la realizzazione di nuovi passaggi o accessi privati o servitù di passaggio che servano più di un edificio o più di un lotto edificabile, o che servano un lotto unico se esso è già servito da altro accesso da strada pubblica.