- ART. 4 - Campo
di applicazione della concessione
Per trasformazione urbanistica del territorio
si intende ogni intervento che comporti la modifica dell'ambiente e lo
sfruttamento delle risorse o che incida sugli equilibri funzionali all'interno
delle zone omogenee. Non costituisce trasformazione urbanistica la semplice
modifica della destinazione colturale agricola quando non sia soggetta a
specifiche prescrizioni regolamentari.
Sono considerati interventi comportanti
trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, e quindi subordinati al
rilascio della concessione:
a) movimenti di terra: scavi
riguardanti la coltivazione di cave e torbiere;
b) opere edilizie: costruzioni ed
ampliamenti, consolidamenti, ristrutturazioni, opere e costruzioni sotterranee,
rivestimenti;
c) erezione di edicole funerarie,
tombe e monumenti di qualsiasi genere, tanto nel cimitero comunale quanto in
altra località;
d) opere riguardanti fognature,
acquedotti, ponti e canalizzazioni private, impianti, servizi ed opere in
genere di pubblico interesse, apertura di strade private;
e) convogliamento
di acque;
f) costruzione
di nuovi fabbricati;
g) ogni altra opera od intervento
non richiamati al successivo Articolo 5.
I progetti e le domande relative agli
strumenti urbanistici, ove richiesti, nonchè alle concessioni ed autorizzazioni
edilizie devono indicare la destinazione d'uso degli immobili o delle singole
parti di essi.
Non è consentito modificare la destinazione
d'uso senza apposita concessione, se non nel caso previsto dal comma seguente.
Non sono soggetti a concessione nè ad
autorizzazione i mutamenti della destinazione d'uso delle unità immobiliari aventi
volume non superiore a 700 mc., non comportanti opere edilizie e non
contrastanti con il Piano Regolatore Generale, le modificazioni delle colture
agricole e le opere di manutenzione ordinaria definite dall'Art. 31, 1° comma
lettera a) della Legge 5/8/1978 n. 457.
La modifica abusiva della destinazione d'uso
dà luogo alla facoltà del Sindaco di revocare la licenza di abitabilità ed
agibilità; restano salve le ulteriori sanzioni penali ed amministrative
previste dalle vigenti leggi.
La concessione è rilasciata dal Sindaco al
proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, le
procedure e per gli effetti di cui all'Art. 31 della Legge 17/8/1942 n. 1150 e
successive modificazioni ed integrazioni, e sempre in conformità del P.R.G. e
del R.E.
Il termine per l'inizio dei lavori non può
essere superiore ad un anno, il termine di ultimazione, entro il quale l'opera
deve essere abitabile od agibile non può essere superiore a tre anni e può
essere prorogato con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla
volontà del concessionario, che siano soppravvenuti a ritardare i lavori
durante la loro esecuzione.
Nell'atto di concessione sono indicati i
termini d'inizio e di ultimazione dei lavori.