- ART. 40 - Distanza
delle costruzioni dalle strade e distanza in corrispondenza di incroci
La conservazione delle
linee di fabbricazione esistenti č prevista nelle zone classificate come zone
di interesse storico e ambientale, salve diverse prescrizioni di P.P.E.
Per l'edificazione nelle
zone residenziali di completamento e di espansione le distanze minime tra i
fabbricati - tra i quali siano interposte strade o altri spazi destinati al
traffico di veicoli con esclusione della viabilitā a fondo cieco a servizio dei
singoli edifici o di insediamenti debbono corrispondere a quanto previsto
all'Art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444.
Nel caso di strade a
sezione trasversale non costante si computa la larghezza media dividendo la
superficie (calcolata in proiezione orizzontale) del tronco antistante il lotto
per la lunghezza del tronco stesso.
Nei centri abitati e al di fuori degli stessi, le distanze minime da
osservare nell'edificazione sono stabilite dal "Nuovo Codice della
strada" di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e 26.4.1993, n. 147.
In corrispondenza di incroci e biforcazioni
nei centri abitati, le fasce di rispetto sono incrementate dall'area di
visibilitā determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza a partire dal punto di
intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio delle distanze
stabilite nel regolametno a seconda del tipo di strada, ed il terzo lato
costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.
Nelle fasce di rispetto stradali sono ammesse
unicamente le destinazioni a: percorsi pedonali, piantumazioni, e sistemazione
a verde e la formazione di parcheggi pubblici.
L'installazione e l'esercizio, lungo le
strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di
lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative
attrezzature ed accessori, č subordinata
al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel
rispetto delle norme vigenti.
Agli edifici esistenti possono essere
concessi, nelle fasce di rispetto di cui sopra, aumenti di volume sino al 20%
del volume abitabile preesistente per sistemazioni igieniche e tecniche; gli
ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello della strada.