- ART. 42 - Recinzioni
In tutte le zone indicate
dal Piano Regolatore Generale le recinzioni verso le vie pubbliche e gli spazi pubblici
ad uso pubblico e le vie private debbono essere "a giorno" e non
superare l'altezza massima di mt 2.
Esse dovranno essere
costruite nella parte fuori terra da uno zoccolo in muratura di mattoni o in
calcestruzzo di altezza non superiore a mt 0,50 dal suolo, sormontato da rete
metallica o da cancellata metallica, tali da consentire il massimo di
visibilità trasversale.
Le suddette recinzioni
dovranno essere realizzate osservando le distanze dal confine stradale
stabilite dal "Nuovo Codice della strada" di cui al D.P.R.
16.12.1992, n. 495 e 26.4.1993, n. 147; in centro abitato, definito ai sensi
del D.P.R. 495/93 e s. m., la distanza dal ciglio stradale dovrà essere
maggiore o uguale a ml 1,00.
In presenza di
Piano Esecutivo potranno essere autorizzate soluzioni diverse.
Le recinzioni dovranno
essere ubicate parallelamente all'asse della strada prospiciente.
Anche la divisione fra le
proprietà, recinzioni o muri divisori, dovranno avere le stesse caratteristiche
delle recinzioni descritte al 1° comma.
Possono essere concesse
autorizzazioni in deroga, a quanto prescritto in caso di restauro e
completamento di recinzioni esistenti o muri divisori esistenti, quando non si
abbiano, ad esclusivo giudizio della Commissione Edilizia, a riscontrare
ragioni negative di carattere tecnico od estetico.
Comunque l'altezza della
muratura piena non può superare ml 2,00 dal suolo.