- ART. 42 -             Recinzioni

 

In tutte le zone indicate dal Piano Regolatore Generale le recinzioni verso le vie pubbliche e gli spazi pubblici ad uso pubblico e le vie private debbono essere "a giorno" e non superare l'altezza massima di mt 2.

 

Esse dovranno essere costruite nella parte fuori terra da uno zoccolo in muratura di mattoni o in calcestruzzo di altezza non superiore a mt 0,50 dal suolo, sormontato da rete metallica o da cancellata metallica, tali da consentire il massimo di visibilità trasversale.

 

Le suddette recinzioni dovranno essere realizzate osservando le distanze dal confine stradale stabilite dal "Nuovo Codice della strada" di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e 26.4.1993, n. 147; in centro abitato, definito ai sensi del D.P.R. 495/93 e s. m., la distanza dal ciglio stradale dovrà essere maggiore o uguale a ml 1,00.

 

In presenza di Piano Esecutivo potranno essere autorizzate soluzioni diverse.

Le recinzioni dovranno essere ubicate parallelamente all'asse della strada prospiciente.

 

Anche la divisione fra le proprietà, recinzioni o muri divisori, dovranno avere le stesse caratteristiche delle recinzioni descritte al 1° comma.

 

Possono essere concesse autorizzazioni in deroga, a quanto prescritto in caso di restauro e completamento di recinzioni esistenti o muri divisori esistenti, quando non si abbiano, ad esclusivo giudizio della Commissione Edilizia, a riscontrare ragioni negative di carattere tecnico od estetico.

 

Comunque l'altezza della muratura piena non può superare ml 2,00 dal suolo.