- ART. 43 -             Aree boscate, fasce di rispetto dei fiumi, torrenti e canali

 

Nelle fasce di rispetto dei fiumi, torrenti, canali e corsi d'acqua ogni trasformazione urbanistico-edilizia è vincolata al rispetto delle norme dell'art. 29 della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i. e dell'art. 1 della Legge Galasso n. 431 del 8.8.1985

 

Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/77 viene individuata una fascia di rispetto pari a 100 m per fiumi, torrenti e canali non arginati e pari a 25 m dal piede esterno degli arginamenti per fiumi, torrenti e canali arginati, entro la quale è vietata ogni nuova edificazione, mentre sono ammessi interventi edilizi diretti esclusivamente volti alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla ristrutturazione edilizia senza aumento della volumetria, degli edifici esistenti, oltre agli interventi e le utilizzazioni di cui al 3° comma dell'art. 27 della Legge regionale suddetta.

 

Sono inoltre sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29.6.1939 n. 1497, i territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento ed i fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11.12.1933 n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 1 Legge n. 431/85) ed i terreni gravati da usi civici.

 

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonchè per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

 

Le norme suddette (rif. art. 29 L.R. 56/77 ed art. 1 L. n. 431/85) non si applicano negli abitati esistenti o comunque nell'ambito della loro perimetrazione prevista dal P.R.G.C. se difesi da adeguate opere di protezione idraulica e purchè non in contrasto con il 2° comma dell'art. 1 del D. M. 27.6.1985 n. 312 convertito in legge 8.8.1985 n. 431.