- ART. 43 - Aree
boscate, fasce di rispetto dei fiumi, torrenti e canali
Nelle fasce di
rispetto dei fiumi, torrenti, canali e corsi d'acqua ogni trasformazione
urbanistico-edilizia è vincolata al rispetto delle norme dell'art. 29 della
Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i. e dell'art. 1 della Legge Galasso
n. 431 del 8.8.1985
Ai sensi
dell'art. 29 della L.R. 56/77 viene individuata una fascia di rispetto pari a
100 m per fiumi, torrenti e canali non arginati e pari a 25 m dal piede esterno
degli arginamenti per fiumi, torrenti e canali arginati, entro la quale è
vietata ogni nuova edificazione, mentre sono ammessi interventi edilizi diretti
esclusivamente volti alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla
ristrutturazione edilizia senza aumento della volumetria, degli edifici
esistenti, oltre agli interventi e le utilizzazioni di cui al 3° comma
dell'art. 27 della Legge regionale suddetta.
Sono inoltre
sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29.6.1939 n. 1497, i
territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento ed i fiumi, torrenti e
corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11.12.1933 n.
1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m
ciascuna (art. 1 Legge n. 431/85) ed i terreni gravati da usi civici.
Il vincolo di
cui al precedente comma non si applica per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo
che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici,
nonchè per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti
alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre
opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.
Le norme
suddette (rif. art. 29 L.R. 56/77 ed art. 1 L. n. 431/85) non si applicano
negli abitati esistenti o comunque nell'ambito della loro perimetrazione
prevista dal P.R.G.C. se difesi da adeguate opere di protezione idraulica e
purchè non in contrasto con il 2° comma dell'art. 1 del D. M. 27.6.1985 n. 312
convertito in legge 8.8.1985 n. 431.