- ART. 46 - Varianti
e revisioni del P.R.G.C.
Il Piano
Regolatore Generale č sottoposto a revisione periodica ogni 10 anni e,
comunque, in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la
sua efficacia fino all'approvazione delle successive varianti parziali o
generali.
Per le varianti
al P.R.G.C. valgono le prescrizioni di cui all'art. 17 della L.R. 56/77 e
successive modifiche ed integrazioni.
Non
costituiscono variante al P.R.G.C. vigente:
a) le correzioni di errori
materiali, nonchč gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello
stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
b) gli adeguamenti di limitata
entitā della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli
spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse
generale;
c) gli adeguamenti di limitata
entitā dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
d) le modificazioni del tipo di
strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore
Generale, ove consentito dalla legge;
e)
le determinazioni di assoggettare porzioni di
territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa
pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
f) le modificazioni parziali o totali
ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che
esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non
riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia
espressamente escluso tale possibilitā, non comportino variazioni, se non
limitate, nel rapporto tra capacitā insediativa ed aree destinate ai pubblici
servizi.
Le
modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al precedente comma sono
assunte dal Comune con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo di
legittimitā; la deliberazione medesima č trasmessa, contestualmente all'invio
al Comitato Regionale di Controllo alla Regione, cui č data facoltā di
annullarla, con deliberazione motivata dalla Giunta Regionale da assumersi nel
termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento della deliberazione del
Comune.