- ART. 46 -             Varianti e revisioni del P.R.G.C.

 

Il Piano Regolatore Generale č sottoposto a revisione periodica ogni 10 anni e, comunque, in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive varianti parziali o generali.

 

Per le varianti al P.R.G.C. valgono le prescrizioni di cui all'art. 17 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Non costituiscono variante al P.R.G.C. vigente:

 

a)    le correzioni di errori materiali, nonchč gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;

 

b)    gli adeguamenti di limitata entitā della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

 

c)    gli adeguamenti di limitata entitā dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;

 

d)    le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;

 

e)         le determinazioni di assoggettare porzioni di territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;

 

f)     le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilitā, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacitā insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi.

 

Le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al precedente comma sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo di legittimitā; la deliberazione medesima č trasmessa, contestualmente all'invio al Comitato Regionale di Controllo alla Regione, cui č data facoltā di annullarla, con deliberazione motivata dalla Giunta Regionale da assumersi nel termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento della deliberazione del Comune.