- ART. 5 -            Interventi soggetti ad autorizzazione

 

Sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Sindaco su richiesta degli aventi titolo e nel rispetto dei piani vigenti i seguenti interventi:

 

a)    la manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari;

 

b)    le opere di restauro e risanamento conservativo di edifici residenziali;

 

c)    l'occupazione, solo temporanea, di suolo pubblico o privato con depositi, serre, accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di veicoli e merci in genere, coperture pressostatiche per attrezzature sportive; baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione;

 

d)    la sosta prolungata di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento e di attendamenti, fatta eccezione per quelli che avvengono in apposite aree attrezzate;

 

e)    la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, escluse quelle minerali e termali.

 

Sono altresì soggetti ad autorizzazione, purchè non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli previsti dalle Leggi 1° giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 i seguenti interventi:

 

f)     gli impianti termici al servizio di edifici esistenti;

 

g)    le opere costituenti pertinenze: intendendosi per tali quelle costituenti a catasto servizio complementare e che siano funzionalmente connesse e di servizio esclusivo, nell'uso all'edificio principale ed alle unità immobiliari di cui è costruito e che comunque non comportino aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

 

h)    le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi, che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva;

 

i)     la collocazione di insegne e scritte pubblicitarie, mostre, vetrine, tende, cartelli, tabelle luminose e non all'esterno dei fabbricati.

 

Sono in ogni caso fatte salve tutte le prescrizioni riportate all'Art. 56 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.