- ART. 5 - Interventi
soggetti ad autorizzazione
Sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata
dal Sindaco su richiesta degli aventi titolo e nel rispetto dei piani vigenti i
seguenti interventi:
a) la manutenzione straordinaria
degli edifici e delle singole unità immobiliari;
b) le opere di restauro e
risanamento conservativo di edifici residenziali;
c) l'occupazione, solo
temporanea, di suolo pubblico o privato con depositi, serre, accumuli di
rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di
veicoli e merci in genere, coperture pressostatiche per attrezzature sportive;
baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione;
d) la sosta prolungata di veicoli
o rimorchi attrezzati per il pernottamento e di attendamenti, fatta eccezione
per quelli che avvengono in apposite aree attrezzate;
e) la trivellazione di pozzi per
lo sfruttamento di falde acquifere, escluse quelle minerali e termali.
Sono altresì soggetti ad autorizzazione,
purchè non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli previsti dalle Leggi 1°
giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 i seguenti interventi:
f) gli impianti termici al
servizio di edifici esistenti;
g) le opere costituenti
pertinenze: intendendosi per tali quelle costituenti a catasto servizio
complementare e che siano funzionalmente connesse e di servizio esclusivo,
nell'uso all'edificio principale ed alle unità immobiliari di cui è costruito e
che comunque non comportino aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria;
h) le opere di demolizione, i
reinterri e gli scavi, che non siano funzionali ad una successiva attività
costruttiva;
i) la collocazione di insegne e
scritte pubblicitarie, mostre, vetrine, tende, cartelli, tabelle luminose e non
all'esterno dei fabbricati.
Sono in ogni caso fatte salve tutte le
prescrizioni riportate all'Art. 56 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.