- ART. 54 - Volume della costruzione (V)
(Come Art. 20 del R.E.C. vigente)
Il
volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], č la somma dei prodotti della
superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi,
per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del
piano superiore.
Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o
agibile compreso, l'altezza di cui sopra č quella tra il livello di calpestio e
l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie
di copertura.
Nel caso
in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava
convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale č situata la linea di
estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto
al comma 6 dell'art. 13.