- ART. 54 -          Volume della costruzione (V) (Come Art. 20 del R.E.C. vigente)

 

Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], č la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.

 

Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra č quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie di copertura.

 

Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale č situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.