- ART. 55 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
(Come Art. 13 del R.E.C. vigente)
Si definiscono fronti le proiezioni
ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi
aggettanti o arretrati e la copertura.
Si assume come altezza di ciascun
fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra
l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura
se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di
spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di
materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
L'ultimo solaio è quello che sovrasta
l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano
i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con
esclusione dei volumi tecnici, ossia quelli impegnati per l’installazione di
impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato quali torrini dei
macchinari ascensore, torrini scale, torri di esalazione, camini, impianti di
riscaldamento e/o rifrigerazione.
Il filo di gronda è dato
dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale
tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in
cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od
altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
La linea di spiccato è data
dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno
sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della
costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata
di accesso ai piani interrati e la parte di terrapieno sistemato a valle del
fabbricato indispensabile tecnicamente a ricavare la viabilità privata di
accesso ai piani interrati ed i cortili privati di accesso solo nei casi di
terreni in pendenza superiore al 25% accertata con capisaldi riportati sul sito
e da rilievi riportati in progetto.
Nel caso in cui l'ultimo solaio non
presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a
diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso
rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata
dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli
spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie
utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi;
l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di
quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più
basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.
Dal computo dell'altezza dei fronti
sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra
dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle
scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il
riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti
energetiche alternative.