- ART. 57 - Distanza tra le costruzioni (D), della
costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale
(Ds) (Come Art. 16 del R.E.C.)
Le distanze di cui al
titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di
fabbricazione della costruzione.
Il filo di fabbricazione,
ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della
costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle
pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di
1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le
verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i
vani semiaperti di scale ed ascensori.
La distanza tra:
a)
filo di fabbricazione di una costruzione
e il filo di fabbricazione di un’altra costruzione frontistante (D), è
rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due
fili di fabbricazione;
b) filo di fabbricazione di una costruzione e
il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento
minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di
proprietà antistante;
c) filo di fabbricazione di una costruzione e
una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo
congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una
strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.
Il ciglio della strada è definito dalla vigente
normativa statale (Art. 2 D.M. 01.04.1968 n. 1404). Il confine della strada è
definito dal Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m. ed
int.