- ART. 6 -            Prescrizioni generali per gli interventi edilizi

 

Qualora le norme di Piano consentano interventi di nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, anche per minime porzioni, ed in ogni caso di riattivazione muraria esterna degli edifici, fermo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per le semplici demolizioni di superfetazioni, si osservano le seguenti prescrizioni:

 

-   materiali esterni e gli elementi tradizionali strutturali o decorativi (quali coperture, balconi, cornicioni, ringhiere, infissi, archi, travature, volte, tipi di muratura) debbono essere mantenuti, ripristinati o realizzati in conformità con quelli caratteristici della zona;

 

-   le tinteggiature debbono essere intonate alla tipologia di zona e nel rispetto delle caratteristiche di insieme e delle preesistenze ambientali. Pertanto vengono autorizzate, previa campionatura, dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia.

 

Le stesse norme si applicano per qualunque intervento esterno sugli edifici esistenti.

La progettazione esecutiva di ogni intervento deve essere attentamente redatta osservando scrupolosamente la normativa di prevenzione territoriale in particolare il D.M. n. 47 del 11.3.1988; la successiva fase realizzata dovrà inoltre essere seguita costantemente dalla direzione lavori allo scopo di verificare la congruenza delle ipotesi assunte a progetto con la situazione lito-stratigrafica che si delineerà in corso d'opera.

 

Per la tutela dell' ambiente e della stabilità idroegologica del terreno sono vietati disboscamenti, livellamento incontrollato del suolo e la perturbazione dell' idrografia degli impluvi minori se non finalizzati a ridurre fenomeni erosivi e ad interventi di bonifica e gestione forestale e agraria.

 

Per la tutela del paesaggio, dell' ambiente, della fauna e delle acque nelle aree agricole non è ammesso aprire cave, eseguire movimenti di terra incontrollati senza l'autorizzazione comunale, modificare il regime idrogeologico dei rivi, addurre le acque di falda, modificare il regime di convogliamento e di raccolta delle acque piovane, costruire gli scarichi e riporti di macerie e altri materiali di rifiuto. Sono comunque, sempre vietati, su tutto il territorio Comunale gli interventi di utilizzo di cave ed i depositi temporanei di materiale di qualunque specie e natura che abbiano durata oltre i mesi tre. Oltre tale tempo, i depositi provvisori devono essere soppressi a spese e cura del proprietario dell'area a semplice richiesta del Responsabile dell'U. I'. senza rivalsa alcuna sul Comune. Per quanto riguarda la gestione dei depositi temporanei di rifiuti si richiama, inoltre, l'art. 183, c. 1, lett. m del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; per il divieto di abbandono di rifiuti si richiama l'art. 192 del suddetto D. Lgs.

 

Valgono inoltre le prescrizioni di tutela ambientale dettata dall'articolo 32 del R.E.C. approvato e vigente.

 

Nelle "zone di eccellenza" (CORE ZONE) evidenziate sulla tavola 15/VP8 "Assetto del Territorio Comunale" valgono infine le seguenti prescrizioni dettate dal "Progetto Candidatura UNESCO" di cui all'allegato 3 della D.G.R. n. 87-13582 del 16.03.2010:

 

a) Con riferimento al sistema idrografico: lungo i corsi d'acqua, ferme restando le prescrizioni del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA), devono essere conservate le specie vegetali autoctone che contornano rii, scarpate a pendenza elevata, sorgenti, torrenti e corsi d'acqua in genere e zone umide. Eventuali interventi devono essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

 

b) Con riferimento ad Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico: non è consentito aprire o ampliare impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti e di attività estrattive non compatibili, depositi di sostanze pericolose o localizzazione di impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

 

c) Con riferimento a bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico: ogni intervento trasformativo ricadente nelle fasce individuate lungo i "percorsi panoramici" evidenziati sulla tavola 4.7 del Piano Paesaggistico Regionale, di profondità pari a m. 50 dal confine stradale, che comporti ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione, che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla  visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio, è subordinato alla redazione della "relazione paesaggistica" di cui al DPCM 12- 12-2005 e comunque al parere della Commissione Paesaggistica Locale. Tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi a causa di interventi non coordinati o di modificazioni attese di carattere antropico o naturale.

 

d) Con riferimento alle relazioni visive tra insediamento e contesto:

- non sono consentiti interventi che impediscano la preesistente percezione visiva dalle strade e dai punti panoramici, comprese le modifiche dell'impianto colturale, il disegno parcellare e il sesto d'impianto. Sono comunque fatti salvi, nelle more della definizione e approvazione del Piano di Gestione, gli interventi previsti dai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine, gli interventi di lotta obbligatoria alle fitopatie e gli interventi espressamente motivati da peculiari esigenze aziendali per l'esercizio dell'attività agricola; analogamente non sono consentiti interventi che alterino la morfologia e gli elementi visivi dell'edificato e della vegetazione che compongono il paesaggio agrario;

- deve essere incentivato il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, favorendo la rilocalizzazione o la dismisiione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche;

- gli interventi che modificano la trama del paesaggio agrario (sistemazione e/o ampliamento della viabilità esistente, realizzazione nuova viabilità, parcheggi), che comportino sbancamenti e/o muri contro terra, possono essere realizzati facendo ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;

- nuove strade eventualmente necessarie per gli usi agricoli possono essere realizzate con larghezza massima di 3 m., fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile o motivati da esigenze aziendali e/o produttive di aventi diritto. In questi casi dovrà essere predisposto apposito progetto che verifichi l'inserimento paesaggistico dell'infrastruttura;

- nelle more di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico, non è consentita la posa in opera di manufatti edilizi necessari per la realizzazione e manutenzione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico e di elementi di arredo urbano fatti salvi gli interventi urgenti nei casi di emergenza pubblica o di calamità naturali. Le nuove reti energetiche e di comunicazione devono essere interrate;

- nelle more di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della cartellonistica, non è consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari ed ogni altra simile attrezzatura; sono fatte salve le indicazioni strettamente necessarie ai fini della sicurezza stradale dei servizi pubblici essenziali e per le insegne turistiche esistenti.

e) Con riferimento alle aree insediative esistenti, di completamento e nuove:

- ogni intervento di nuova costruzione e di ampliamento dovrà disporsi secondo l'andamento delle curve di livello senza modificazioni della morfologia;

- eventuali infrastrutture e impianti tecnologici dovranno essere minimizzati utilizzando schermature anche verdi.