- ART. 6 - Prescrizioni
generali per gli interventi edilizi
Qualora le norme di Piano consentano
interventi di nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, anche per minime
porzioni, ed in ogni caso di riattivazione muraria esterna degli edifici, fermo
l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per le semplici demolizioni di
superfetazioni, si osservano le seguenti prescrizioni:
- materiali esterni e gli elementi
tradizionali strutturali o decorativi (quali coperture, balconi, cornicioni,
ringhiere, infissi, archi, travature, volte, tipi di muratura) debbono essere
mantenuti, ripristinati o realizzati in conformità con quelli caratteristici
della zona;
- le tinteggiature debbono essere
intonate alla tipologia di zona e nel rispetto delle caratteristiche di insieme
e delle preesistenze ambientali. Pertanto vengono autorizzate, previa
campionatura, dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia.
Le stesse norme si applicano per qualunque
intervento esterno sugli edifici esistenti.
La progettazione esecutiva di ogni intervento
deve essere attentamente redatta osservando scrupolosamente la normativa di
prevenzione territoriale in particolare il D.M. n. 47 del 11.3.1988; la
successiva fase realizzata dovrà inoltre essere seguita costantemente dalla
direzione lavori allo scopo di verificare la congruenza delle ipotesi assunte a
progetto con la situazione lito-stratigrafica che si delineerà in corso
d'opera.
Per la tutela
dell' ambiente e della stabilità idroegologica del terreno sono vietati
disboscamenti, livellamento incontrollato del suolo e la perturbazione dell'
idrografia degli impluvi minori se non finalizzati a ridurre fenomeni erosivi e
ad interventi di bonifica e gestione forestale e agraria.
Per la tutela
del paesaggio, dell' ambiente, della fauna e delle acque nelle aree agricole
non è ammesso aprire cave, eseguire movimenti di terra incontrollati senza l'autorizzazione
comunale, modificare il regime idrogeologico dei rivi, addurre le acque di
falda, modificare il regime di convogliamento e di raccolta delle acque
piovane, costruire gli scarichi e riporti di macerie e altri materiali di
rifiuto. Sono comunque, sempre vietati, su tutto il territorio Comunale gli
interventi di utilizzo di cave ed i depositi temporanei di materiale di qualunque
specie e natura che abbiano durata oltre i mesi tre. Oltre tale tempo, i
depositi provvisori devono essere soppressi a spese e cura del proprietario
dell'area a semplice richiesta del Responsabile dell'U. I'. senza rivalsa
alcuna sul Comune. Per quanto riguarda la gestione dei depositi temporanei di
rifiuti si richiama, inoltre, l'art. 183, c. 1, lett. m del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i.; per il divieto di abbandono di rifiuti si richiama l'art. 192 del
suddetto D. Lgs.
Valgono inoltre le
prescrizioni di tutela ambientale dettata dall'articolo 32 del R.E.C. approvato
e vigente.
Nelle "zone di
eccellenza" (CORE ZONE) evidenziate sulla tavola 15/VP8 "Assetto del
Territorio Comunale" valgono infine le seguenti prescrizioni dettate dal
"Progetto Candidatura UNESCO" di cui all'allegato 3 della D.G.R. n.
87-13582 del 16.03.2010:
a) Con
riferimento al sistema idrografico: lungo i corsi d'acqua, ferme restando le
prescrizioni del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano di
Tutela delle Acque (PTA), devono essere conservate le specie vegetali autoctone
che contornano rii, scarpate a pendenza elevata, sorgenti, torrenti e corsi
d'acqua in genere e zone umide. Eventuali interventi devono essere realizzati
utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.
b) Con
riferimento ad Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico:
non è consentito aprire o ampliare impianti di smaltimento/trattamento dei
rifiuti e di attività estrattive non compatibili, depositi di sostanze
pericolose o localizzazione di impianti a rischio di incidente rilevante ai
sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
c) Con
riferimento a bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico: ogni
intervento trasformativo ricadente nelle fasce individuate lungo i
"percorsi panoramici" evidenziati sulla tavola 4.7 del Piano
Paesaggistico Regionale, di profondità pari a m. 50 dal confine stradale, che
comporti ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione, che possa, per
dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere
significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità
delle bellezze d'insieme e di dettaglio, è subordinato alla redazione della
"relazione paesaggistica" di cui al DPCM 12- 12-2005 e comunque al
parere della Commissione Paesaggistica Locale. Tale verifica deve prendere in
considerazione l'insieme delle relazioni nella loro più ampia estensione
spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi a
causa di interventi non coordinati o di modificazioni attese di carattere
antropico o naturale.
d) Con
riferimento alle relazioni visive tra insediamento e contesto:
- non sono
consentiti interventi che impediscano la preesistente percezione visiva dalle
strade e dai punti panoramici, comprese le modifiche dell'impianto colturale,
il disegno parcellare e il sesto d'impianto. Sono comunque fatti salvi, nelle
more della definizione e approvazione del Piano di Gestione, gli interventi
previsti dai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine, gli
interventi di lotta obbligatoria alle fitopatie e gli interventi espressamente
motivati da peculiari esigenze aziendali per l'esercizio dell'attività
agricola; analogamente non sono consentiti interventi che alterino la
morfologia e gli elementi visivi dell'edificato e della vegetazione che
compongono il paesaggio agrario;
- deve essere
incentivato il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi,
favorendo la rilocalizzazione o la dismisiione delle attività e degli edifici
incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento
agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche;
- gli interventi
che modificano la trama del paesaggio agrario (sistemazione e/o ampliamento
della viabilità esistente, realizzazione nuova viabilità, parcheggi), che
comportino sbancamenti e/o muri contro terra, possono essere realizzati facendo
ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- nuove strade
eventualmente necessarie per gli usi agricoli possono essere realizzate con
larghezza massima di 3 m., fatti salvi gli interventi strettamente necessari
per la difesa del suolo e la protezione civile o motivati da esigenze aziendali
e/o produttive di aventi diritto. In questi casi dovrà essere predisposto
apposito progetto che verifichi l'inserimento paesaggistico
dell'infrastruttura;
- nelle more di un progetto unitario che
disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico, non è
consentita la posa in opera di manufatti edilizi necessari per la realizzazione
e manutenzione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico e
di elementi di arredo urbano fatti salvi gli interventi urgenti nei casi di
emergenza pubblica o di calamità naturali. Le nuove reti energetiche e di
comunicazione devono essere interrate;
- nelle more di un
progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto
estetico della cartellonistica, non è consentita la posa in opera di cartelli
pubblicitari ed ogni altra simile attrezzatura; sono fatte salve le indicazioni
strettamente necessarie ai fini della sicurezza stradale dei servizi pubblici
essenziali e per le insegne turistiche esistenti.
e) Con
riferimento alle aree insediative esistenti, di completamento e nuove:
- ogni
intervento di nuova costruzione e di ampliamento dovrà disporsi secondo
l'andamento delle curve di livello senza modificazioni della morfologia;
- eventuali infrastrutture e impianti
tecnologici dovranno essere minimizzati utilizzando schermature anche verdi.