- ART. 8 - Impianti
tecnologici
Gli impianti tecnologici, relativi a pubblici
servizi, realizzati dagli enti istituzionalmente competenti quali ENEL, SIP,
ecc. aventi caratteristiche di opere di urbanizzazione e di completamento dei
servizi relativi agli insediamenti esistenti o previsti dal P.R.G., possono
prescindere dalle destinazioni di zona, dalle previsioni parametriche e
normative del P.R.G. fermo restando il rispetto delle distanze dai confini e
dalle strade.