- ART. 9 -Aree destinate a servizi sociali
ed attrezzature di interesse comunale
Il Piano Regolatore Generale in relazione alla
capacità insediativa teorica, nel rispetto degli standards
minimi previsti all'Art. 21 della L.R. 5/12/1977 n. 56, individua le aree
destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse pubblico quali:
1)
Aree per attrezzature e
servizi di interesse pubblico: la destinazione d'uso di tali aree e dei
relativi edifici, ha quale finalità la realizzazione o il mantenimento di
servizi pubblici. La proprietà immobiliare ammessa è esclusivamente pubblica:
comunale o di Enti Pubblici istituzionalmente operanti nel settore dei servizi.
2) Aree di verde attrezzato e di
verde urbano di arredo: la destinazione di tali aree ha quale obiettivo il
miglioramento qualitativo e una maggior utilizzazione degli spazi liberi
adibiti, con adeguate sistemazioni, allo svago, al gioco, allo sport e al tempo
libero.
3) Attrezzature per lo sport.
4) Parcheggi pubblici.
L'attuazione di tali aree avverrà con progetti
esecutivi di iniziativa Comunale o di Ente Pubblico istituzionalmente
competente, o, anche, a completamento di interventi di iniziativa privata di
trasformazione urbanistica ed edilizia, in esecuzione di Strumenti Urbanistici
Esecutivi e/o oneri convenzionali e/o in forza di esplicite condizioni previste
contestualmente al rilascio della concessione, a scomputo parziale e/o totale
degli oneri di urbanizzazione secondaria.
Nell’area individuata con
- Rapporto di copertura: 2/3; altezza non superiore a quella del
fabbricato del vicino privato confinante; distanza dal confine privato:
aderenza al fabbricato esistente; distanza dal fabbricato comunale: in aderenza
o non inferiore a metri 3,00.
Sulla tavola 18/VP7
“Assetto del nucleo antico” è stata evidenziata l’area “Piazza Cappellano” da
ampliare e riqualificare in ossequio alle linee direttrici ed indirizzi
generali dello studio di fattibilità approvato con D.C.C. n. 13 del 29.06.2006.
L’attuazione dell’intervento avverrà tramite permesso di costruire
convenzionato di cui al comma 5° Art. 49 della L.R. 56/77 proposto per
iniziativa privata dal proprietario dell’area in ampliamento. La convenzione da
sottoporre (insieme al progetto esecutivo) all’approvazione del Consiglio
Comunale dovrà stabilire tutte le norme e prescrizioni per l’attuazione
dell’intervento che potrà comprendere anche la realizzazione di due piani
seminterrati o interrati e potrà anche definire destinazioni d’uso e lavori e
opere da eseguire e concordare diverse da quelle stabilite dalle linee
direttrici generali del suddetto studio di fattibilità. Le destinazioni ammesse
ai due piani interrati o seminterrati sono quelle consentite dal 13° comma
dell’Art. 11 “Aree di interesse ambientale e di recupero edilizio (vincolata ex
legge 1437/1939 e s.m. ed int.)”.
La posizione della piazza e l’ambito di impegno convenzionato cartografati
sulla Tav. 18/VP7 “Assetto del nucleo antico” sono indicativi,
potranno subire lievi modifiche in fase di rilievi, accertamenti ed in fase di
predisposizione degli allegati tecnici alla Convenzione senza che ciò
costituisca modifica alle presenti norme di Variante Parziale n. 7.
Nelle
aree a verde pubblico individuate sulla cartografia di P.R.G.C. ed in quella
individuata in località Bruni sulla Tav. 17/VP14 “Assetto della
Borgata Fontanafredda e Località Cappalotto” 1:2000
di Variante Parziale n. 14, le eventuali alberature dovranno essere poste alla
distanza prevista dall’Art. 26 – comma 6,7,8 del Regolamento di Esecuzione del
Codice della Strada (minimo 6,00
metri dal confine stradale o distanza di
ribaltamento se l’albero raggiunge altezze maggiori di
Stato. Per l’area di località Bruni di cui alla
Tav. 17/VP14 non potranno
essere previsti nuovi accessi sulle strade di competenza Provinciale. Il Comune dovrà provvedere
all’adeguamento geometrico dell’accesso e mettere in opera opportuna
segnaletica in modo da garantire la visibilità ai veicoli in entrata ed in
uscita.