- ART. 9 -Aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale

 

Il Piano Regolatore Generale in relazione alla capacità insediativa teorica, nel rispetto degli standards minimi previsti all'Art. 21 della L.R. 5/12/1977 n. 56, individua le aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse pubblico quali:

 

1)        Aree per attrezzature e servizi di interesse pubblico: la destinazione d'uso di tali aree e dei relativi edifici, ha quale finalità la realizzazione o il mantenimento di servizi pubblici. La proprietà immobiliare ammessa è esclusivamente pubblica: comunale o di Enti Pubblici istituzionalmente operanti nel settore dei servizi.

 

2)    Aree di verde attrezzato e di verde urbano di arredo: la destinazione di tali aree ha quale obiettivo il miglioramento qualitativo e una maggior utilizzazione degli spazi liberi adibiti, con adeguate sistemazioni, allo svago, al gioco, allo sport e al tempo libero.

 

3)    Attrezzature per lo sport.

 

4)    Parcheggi pubblici.

 

L'attuazione di tali aree avverrà con progetti esecutivi di iniziativa Comunale o di Ente Pubblico istituzionalmente competente, o, anche, a completamento di interventi di iniziativa privata di trasformazione urbanistica ed edilizia, in esecuzione di Strumenti Urbanistici Esecutivi e/o oneri convenzionali e/o in forza di esplicite condizioni previste contestualmente al rilascio della concessione, a scomputo parziale e/o totale degli oneri di urbanizzazione secondaria.

 

            Nell’area individuata con la Variante parziale n. 5 in adiacenza all’edificio Municipio – Scuole come spazio pubblico esistente, è consentita la costruzione di struttura pubblica comunale tipo tettoia, anche parzialmente chiusa da due lati, nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:

-      Rapporto di copertura: 2/3; altezza non superiore a quella del fabbricato del vicino privato confinante; distanza dal confine privato: aderenza al fabbricato esistente; distanza dal fabbricato comunale: in aderenza o non inferiore a metri 3,00.

 

Sulla tavola 18/VP7 “Assetto del nucleo antico” è stata evidenziata l’area “Piazza Cappellano” da ampliare e riqualificare in ossequio alle linee direttrici ed indirizzi generali dello studio di fattibilità approvato con D.C.C. n. 13 del 29.06.2006. L’attuazione dell’intervento avverrà tramite permesso di costruire convenzionato di cui al comma 5° Art. 49 della L.R. 56/77 proposto per iniziativa privata dal proprietario dell’area in ampliamento. La convenzione da sottoporre (insieme al progetto esecutivo) all’approvazione del Consiglio Comunale dovrà stabilire tutte le norme e prescrizioni per l’attuazione dell’intervento che potrà comprendere anche la realizzazione di due piani seminterrati o interrati e potrà anche definire destinazioni d’uso e lavori e opere da eseguire e concordare diverse da quelle stabilite dalle linee direttrici generali del suddetto studio di fattibilità. Le destinazioni ammesse ai due piani interrati o seminterrati sono quelle consentite dal 13° comma dell’Art. 11 “Aree di interesse ambientale e di recupero edilizio (vincolata ex legge 1437/1939 e s.m. ed int.)”. La posizione della piazza e l’ambito di impegno convenzionato cartografati sulla Tav. 18/VP7 “Assetto del nucleo antico” sono indicativi, potranno subire lievi modifiche in fase di rilievi, accertamenti ed in fase di predisposizione degli allegati tecnici alla Convenzione senza che ciò costituisca modifica alle presenti norme di Variante Parziale n. 7. La Convenzione ed il progetto esecutivo allegato, dovranno, comunque, stabilire le opere a carico del privato, quelle a carico del Comune, le tipologie ed i sovraccarichi delle strutture, le destinazioni d’uso dei due piani interrati o seminterrati, la posizione e dimensioni degli accessi in soprasuolo ed in sottosuolo, le eventuali dismissioni, i tempi e le modalità di attuazione dell’intervento, la cessione della proprietà di soprasuolo al Comune, i mantenimenti dei diritti di proprietà del sottosuolo ed ogni altra norma o prescrizione utile a tutelare l’interesse pubblico generale.

 

            Nelle aree a verde pubblico individuate sulla  cartografia di P.R.G.C. ed in quella individuata in località Bruni sulla Tav. 17/VP14 “Assetto della Borgata Fontanafredda e Località Cappalotto” 1:2000 di Variante Parziale n. 14, le eventuali alberature dovranno essere poste alla distanza prevista dall’Art. 26 – comma 6,7,8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (minimo 6,00

metri dal confine stradale o distanza di ribaltamento se l’albero raggiunge altezze maggiori di 6 metri) e  dalle  direttive  del   Corpo  dei   Carabinieri  Forestali dello

Stato. Per l’area di località Bruni  di cui alla Tav. 17/VP14  non potranno essere previsti nuovi accessi sulle strade di competenza  Provinciale. Il Comune dovrà provvedere all’adeguamento geometrico dell’accesso e mettere in opera opportuna segnaletica in modo da garantire la visibilità ai veicoli in entrata ed in uscita.