Art.    11  -  AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE: DESTINAZIONI D’USO.

 

 

 

 

1       Gli usi ammessi nelle aree a prevalente destinazione residenziale sono i seguenti:

 

          - residenze ed usi connessi quali arti, professioni e commercio;

          - artigianato non nocivo e molesto;

          - servizi pubblici e di interesse pubblico.

 

2       Rientrano nelle destinazioni d’uso connesse con la residenza:

1     le attività commerciali di uso corrente al dettaglio;

2     le attività commerciali all’ingrosso, esclusi i mercati generali e le sedi dei grossisti che chiedono ampi depositi entro e fuori terra;

3     gli esercizi alberghieri, i ristoranti, i bar e gli esercizi similari;

4     le attività professionali e di agenzia;

5     le autorimesse e le stazioni di servizio;

6     i servizi dello spettacolo del tempo libero, ricreativi e sportivi;

7     gli enti e le associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili nonché le istituzioni e le associazioni civili e religiose.

 

3       Rientrano nelle destinazioni d’uso artigianali ammesse:

1     l’artigianato di servizio;

2     l’artigianato di produzione comportante l’esercizio di attività in atto ritenute dall’Autorità comunale, sentita la C.E. e l’USSL locale, compatibili con l’abitazione purché non nocive e moleste;

3     i servizi per l’igiene e la pulizia.

 

4       I progetti e le domande relative agli strumenti urbanistici esecutivi nonché ai titoli abilitativi devono indicare la destinazione d’uso degli immobili e delle singole parti di essi; non è consentito modificare - ancorché senza opere edilizie - la destinazione d’uso senza apposito atto di assenso dell’Autorità comunale, se non nei casi previsti dalle presenti norme.

 

5       La modifica abusiva della destinazione d’uso dà luogo alla facoltà dell’Autorità comunale di revocare l’autorizzazione ad abitare o ad usare la costruzione (certificato di agibilità); restano salve le ulteriori sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi.

 

 

6       Per modifica della destinazione d’uso si intende, ai fini della presente norma, la devoluzione dell’unità immobiliare ad un utilizzo diverso da quelli ammessi - per l’area interessata - dal Piano Regolatore Generale o dalle prescrizioni di uno strumento urbanistico attuativo, del Piano medesimo, o dal contenuto di una convenzione intercorsa col Comune, o da altro specifico atto vincolante l’uso dell’unità medesima, o dalle indicazioni progettuali di cui al precedente 4’ comma.

 

7       Ai fini dell’ammissibilità di attività commerciali, il Piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva, formato ai sensi della L. 426/71, definisce la superficie di vendita per le diverse specializzazioni merceologiche.

 

7       Per quanto attiene il commercio al dettaglio si richiama il successivo art. 33 bis.

 

8       Negli interventi di nuova costruzione la percentuale della S.U.L. destinata ad usi connessi alla residenza e/o ad usi artigianali non può comunque superare il 50% della complessiva.