Art. 11 - AREE A
PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE: DESTINAZIONI D’USO.
1 Gli usi ammessi
nelle aree a prevalente destinazione residenziale sono i seguenti:
- residenze ed
usi connessi quali arti, professioni e commercio;
- artigianato non
nocivo e molesto;
- servizi
pubblici e di interesse pubblico.
2 Rientrano nelle
destinazioni d’uso connesse con la residenza:
1 le attività commerciali di uso corrente al dettaglio;
2 le attività commerciali all’ingrosso,
esclusi i mercati generali e le sedi dei grossisti che chiedono ampi depositi
entro e fuori terra;
3 gli esercizi alberghieri, i ristoranti, i
bar e gli esercizi similari;
4 le attività professionali e di agenzia;
5 le autorimesse e le stazioni di servizio;
6 i servizi dello spettacolo del tempo libero,
ricreativi e sportivi;
7 gli enti e le associazioni di carattere
professionale, sindacale, politico e simili nonché le istituzioni e le
associazioni civili e religiose.
3 Rientrano nelle
destinazioni d’uso artigianali ammesse:
1 l’artigianato di servizio;
2 l’artigianato di produzione comportante l’esercizio
di attività in atto ritenute dall’Autorità comunale, sentita la C.E. e l’USSL
locale, compatibili con l’abitazione purché non nocive e moleste;
3 i servizi per l’igiene e la pulizia.
4 I progetti e le
domande relative agli strumenti urbanistici esecutivi nonché ai titoli
abilitativi devono indicare la destinazione d’uso degli immobili e delle
singole parti di essi; non è consentito modificare - ancorché senza opere
edilizie - la destinazione d’uso senza apposito atto di assenso dell’Autorità comunale,
se non nei casi previsti dalle presenti norme.
5 La modifica abusiva
della destinazione d’uso dà luogo alla facoltà dell’Autorità comunale di
revocare l’autorizzazione ad abitare o ad usare la costruzione (certificato di
agibilità); restano salve le ulteriori sanzioni penali ed amministrative
previste dalle vigenti leggi.
6 Per modifica della
destinazione d’uso si intende, ai fini della presente norma, la devoluzione
dell’unità immobiliare ad un utilizzo diverso da quelli ammessi - per l’area interessata
- dal Piano Regolatore Generale o dalle prescrizioni di uno strumento
urbanistico attuativo, del Piano medesimo, o dal contenuto di una convenzione
intercorsa col Comune, o da altro specifico atto vincolante l’uso dell’unità
medesima, o dalle indicazioni progettuali di cui al precedente 4’ comma.
7 Ai fini dell’ammissibilità di attività commerciali, il Piano di
adeguamento e sviluppo della rete distributiva, formato ai sensi della L.
426/71, definisce la superficie di vendita per le diverse specializzazioni
merceologiche.
7 Per quanto
attiene il commercio al dettaglio si richiama il successivo art. 33 bis.
8 Negli interventi di
nuova costruzione la percentuale della S.U.L. destinata ad usi connessi alla
residenza e/o ad usi artigianali non può comunque superare il 50% della
complessiva.