Art. 12 -     R1 - COMPLESSI DI INTERESSE STORICO- AMBIENTALE.

 

 

 

 

1       Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti gli insediamenti aventi carattere storico-ambientale all’interno dei quali stabilisce le norme rivolte alla conservazione, al risanamento e alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ivi esistente, avendo per obiettivo soprattutto la salvaguardia e la valorizzazione dei valori ambientali e sociali del contesto, ed in particolare il miglioramento delle condizioni igienico-abitative.

 

2       Le aree di cui al presente articolo sono considerate zone di recupero ai fini e per gli effetti degli artt. 27 e segg. della legge 457/78 e sono classificate ai sensi dell’art. 24, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. per quanto disposto al comma 8°, art. 40 e al comma 6°, art. 41 bis, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int..

 

3       Le destinazioni d’uso in atto degli edifici esistenti sono di norma confermate salvo che le attività in essi ospitate siano oggetto di provvedimenti per la tutela dell’igiene e della salute pubblica; sono consentiti i mutamenti di destinazione compatibili con gli usi di cui all’art. 11 precedente.

 

4       All’interno delle aree R1 sono ammessi gli interventi topograficamente individuati dal P.R.G. con le seguenti particolari prescrizioni:

 

- per gli edifici per i quali è consentita la ristrutturazione possono essere autorizzati sopralzi fino al un max di 50 cm. di altezza;

 

- per gli edifici contrassegnati con la lettera S possono essere autorizzate sopraelevazioni per migliorie igieniche-abitative superiori a 50 cm. e inferiori a mt. 1,40;

 

- per gli edifici contrassegnati con la lettera S1 può essere autorizzata la sopraelevazione di un piano abitabile, in ogni caso mai superiore a mt. 2,50, misurato all’imposta del tetto;

 

-         per gli edifici contrassegnati con la lettera Sa può essere autorizzata la sopraelevazione per l’adeguamento alle altezze di gronda e di colmo del fabbricato limitrofo indicato topograficamente;

 

- per gli edifici contrassegnati con la lettera A è consentito l’ampliamento del fabbricato entro i limiti indicati nella tavola di progetto;

 

- per gli edifici contrassegnati con la lettera Rq, soggetti a riqualificazione architettonica consistente nella eliminazione degli elementi deturpanti o nella loro sostituzione con altri elementi aventi i requisiti specificati successivamente, qualsiasi intervento eccedente la manutenzione ordinaria e straordinaria deve prevedere la eliminazione degli elementi contrastanti. La verifica di tale eliminazione costituisce condizione indispensabile al rilascio del titolo abilitativo;

 

- per gli edifici contrassegnati con la lettera R è ammessa la ricostruzione nel perimetro e nei volumi preesistenti salvo adeguamenti dell’altezza interna dei piani per un numero massimo di due piani abitabili. In tutti i casi devono essere rispettati gli allineamenti stradali esistenti;

 

- per gli edifici di recente costruzione per i quali si prevede il mantenimento dello stato di fatto sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia interna come definita dalle presenti norme. In sede di intervento dovranno essere sostituiti gli eventuali elementi compositivi esterni in contrasto per materiale o forma con altri coerenti con il contesto ambientale;

 

- per gli edifici di recente costruzione contrassegnati con la lettera RA sono ammessi interventi di demolizione con ricostruzione e di ampliamento del volume comunque nella misura massima del 20% del preesistente.

 

5       I progetti che interessano le sopraelevazioni per migliorie igienico-abitative sopra descritte, dovranno presentare prospetti estesi a tutto il fronte dell’isolato all’interno del quale si colloca il fabbricato da sopraelevare. I progetti di ristrutturazione e restauro dovranno documentare in modo rigoroso lo stato di fatto dell’edificio su cui si intende intervenire, relativamente alle strutture, agli elementi architettonici interni ed esterni, ai tipi di materiali, agli impianti tecnici che interessino le strutture.

 

6       In tutti gli interventi sugli edifici esistenti, che hanno W.C. esterni al perimetro del fabbricato deve essere prevista la rimozione della latrina e la predisposizione di locale igienico all’interno del fabbricato stesso. Tali indicazioni di rimozione e predisposizione di servizi igienici idonei deve chiaramente risultare a progetto e costituisce condizione indispensabile al rilascio del titolo abilitativo per gli interventi richiesti.

 

7       Gli orti e i giardini privati esistenti sono inedificabili, fatta salva la costruzione di autorimesse interrate totalmente o parzialmente a norma dell’art. 28, 1' comma, lettera b).

 

8       Tutti gli interventi ammessi in area R1 dal presente articolo per forma e per materiali dovranno uniformarsi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del R.E.

 

9       Gli interventi di cui al 4' comma precedente sono ammessi una volta sola; non sono pertanto ripetibili gli interventi già eseguiti a norma del P.R.G. vigente, fatto salvo l’adeguamento alle presenti norme che è comunque sempre ammesso.

 

10     Per gli ambiti topograficamente individuati come ex T 1.4, ex T 1.5, ex T 1.7, ricompresi nelle aree residenziali del presente articolo, a cessazione delle attività turistico-ricettive svolte, è ammesso il recupero dei volumi esistenti a fini residenziali mediante interventi di ristrutturazione edilizia.

          Nel caso in cui, persistendo l’attività turistico-ricettiva, si rendessero necessari interventi per tale destinazione, oltre alla ristrutturazione saranno anche ammessi ampliamenti nel rispetto dei parametri fissati nelle relative tabelle di zona. In tal caso l’ampliamento dovrà essere assoggettato a vincolo di destinazione turistico-ricettiva per un periodo di anni dieci.

          Per l’ambito exT1.7 (albergo Savoia - ex Aurora), all’interno dell’intervento di ristrutturazione edilizia, è ammessa la demolizione dei corpi di fabbrica ad uno o due piani esistenti verso monte, lato via Canapali, e la loro riedificazione mediante utilizzo del volume esistente producendo un nuovo corpo di fabbrica comunque a non più di due piani fuori terra.