Art. 12 - R1
- COMPLESSI DI INTERESSE STORICO- AMBIENTALE.
1 Sono le parti del
territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti gli insediamenti aventi
carattere storico-ambientale all’interno dei quali stabilisce le norme rivolte
alla conservazione, al risanamento e alla migliore utilizzazione del patrimonio
edilizio ivi esistente, avendo per obiettivo soprattutto la salvaguardia e la
valorizzazione dei valori ambientali e sociali del contesto, ed in particolare
il miglioramento delle condizioni igienico-abitative.
2 Le aree di cui al
presente articolo sono considerate zone di recupero ai fini e per gli effetti
degli artt. 27 e segg. della legge 457/78 e sono classificate ai sensi
dell’art. 24, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. per quanto disposto al comma 8°,
art. 40 e al comma 6°, art. 41 bis, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int..
3 Le destinazioni
d’uso in atto degli edifici esistenti sono di norma confermate salvo che le
attività in essi ospitate siano oggetto di provvedimenti per la tutela
dell’igiene e della salute pubblica; sono consentiti i mutamenti di
destinazione compatibili con gli usi di cui all’art. 11 precedente.
4 All’interno delle
aree R1 sono ammessi gli interventi topograficamente individuati dal P.R.G. con
le seguenti particolari prescrizioni:
- per gli edifici
per i quali è consentita la ristrutturazione possono essere autorizzati
sopralzi fino al un max di 50 cm. di altezza;
- per gli edifici contrassegnati con la lettera S
possono essere autorizzate sopraelevazioni per migliorie igieniche-abitative
superiori a 50 cm. e inferiori a mt. 1,40;
- per gli edifici contrassegnati con la lettera
S1 può essere autorizzata la sopraelevazione di un piano abitabile, in ogni
caso mai superiore a mt. 2,50, misurato all’imposta del tetto;
-
per gli edifici contrassegnati con la lettera Sa può essere
autorizzata la sopraelevazione per l’adeguamento alle altezze di gronda e di
colmo del fabbricato limitrofo indicato topograficamente;
- per gli edifici contrassegnati con la lettera A
è consentito l’ampliamento del fabbricato entro i limiti indicati nella tavola
di progetto;
- per gli edifici contrassegnati con la lettera
Rq, soggetti a riqualificazione architettonica consistente nella eliminazione degli
elementi deturpanti o nella loro sostituzione con altri elementi aventi i
requisiti specificati successivamente, qualsiasi intervento eccedente la
manutenzione ordinaria e straordinaria deve prevedere la eliminazione degli
elementi contrastanti. La verifica di tale eliminazione costituisce condizione
indispensabile al rilascio del titolo abilitativo;
- per gli edifici contrassegnati con la lettera R
è ammessa la ricostruzione nel perimetro e nei volumi preesistenti salvo
adeguamenti dell’altezza interna dei piani per un numero massimo di due piani
abitabili. In tutti i casi devono essere rispettati gli allineamenti stradali
esistenti;
- per gli edifici di recente costruzione per i
quali si prevede il mantenimento dello stato di fatto sono ammessi gli
interventi di ristrutturazione edilizia interna come definita dalle presenti
norme. In sede di intervento dovranno essere sostituiti gli eventuali elementi
compositivi esterni in contrasto per materiale o forma con altri coerenti con
il contesto ambientale;
- per gli edifici di recente costruzione
contrassegnati con la lettera RA sono ammessi interventi di demolizione con
ricostruzione e di ampliamento del volume comunque nella misura massima del 20%
del preesistente.
5 I progetti che
interessano le sopraelevazioni per migliorie igienico-abitative sopra
descritte, dovranno presentare prospetti estesi a tutto il fronte dell’isolato
all’interno del quale si colloca il fabbricato da sopraelevare. I progetti di
ristrutturazione e restauro dovranno documentare in modo rigoroso lo stato di
fatto dell’edificio su cui si intende intervenire, relativamente alle
strutture, agli elementi architettonici interni ed esterni, ai tipi di
materiali, agli impianti tecnici che interessino le strutture.
6 In tutti gli interventi
sugli edifici esistenti, che hanno W.C. esterni al perimetro del fabbricato
deve essere prevista la rimozione della latrina e la predisposizione di locale
igienico all’interno del fabbricato stesso. Tali indicazioni di rimozione e
predisposizione di servizi igienici idonei deve chiaramente risultare a
progetto e costituisce condizione indispensabile al rilascio del titolo
abilitativo per gli interventi
richiesti.
7 Gli orti e i
giardini privati esistenti sono inedificabili, fatta salva la costruzione di
autorimesse interrate totalmente o parzialmente a norma dell’art. 28, 1' comma,
lettera b).
8 Tutti gli
interventi ammessi in area R1 dal presente articolo per forma e per materiali
dovranno uniformarsi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del R.E.
9 Gli interventi di
cui al 4' comma precedente sono ammessi una volta sola; non sono pertanto
ripetibili gli interventi già eseguiti a norma del P.R.G. vigente, fatto salvo
l’adeguamento alle presenti norme che è comunque sempre ammesso.
10 Per gli ambiti topograficamente individuati
come ex T 1.4, ex T 1.5, ex T 1.7, ricompresi nelle aree residenziali del
presente articolo, a cessazione delle attività turistico-ricettive svolte, è
ammesso il recupero dei volumi esistenti a fini residenziali mediante interventi
di ristrutturazione edilizia.
Nel caso in cui, persistendo l’attività
turistico-ricettiva, si rendessero necessari interventi per tale destinazione,
oltre alla ristrutturazione saranno anche ammessi ampliamenti nel rispetto dei
parametri fissati nelle relative tabelle di zona. In tal caso l’ampliamento
dovrà essere assoggettato a vincolo di destinazione turistico-ricettiva per un
periodo di anni dieci.
Per l’ambito exT1.7 (albergo Savoia - ex Aurora),
all’interno dell’intervento di ristrutturazione edilizia, è ammessa la
demolizione dei corpi di fabbrica ad uno o due piani esistenti verso monte,
lato via Canapali, e la loro riedificazione mediante utilizzo del volume
esistente producendo un nuovo corpo di fabbrica comunque a non più di due piani
fuori terra.