Art. 13 - R2 - COMPLESSI
DI VECCHIA EDIFICAZIONE PRIVI DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE CHE RICHIEDONO
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA
1 Il P.R.G. individua
le parti del territorio comprendenti complessi privi di interesse
storico-artistico- ambientale che richiedono interventi di sostituzione
edilizia.
2 In tali aree si
applica il comma 2 del precedente art. 12.
3 Le previsioni di P.R.G.
vi si attuano mediante strumento urbanistico esecutivo nel rispetto dei
parametri e delle prescrizioni particolari fissati nelle relative tabelle di
zona e nei commi successivi.
4 In attesa
dell’attuazione delle previsioni di P.R.G. è consentita la prosecuzione degli
usi produttivi, ammettendosi esclusivamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria o quelli strettamente connessi ad obblighi di
adeguamento a vigenti leggi in ordine alla sicurezza sul lavoro ed alla
prevenzione incendi.
5 Area R 2.2 (ex
vetreria).
L’area è soggetta a S.U.E. all’interno
del quale è ammessa la demolizione dei fabbricati esistenti e la nuova
costruzione con il limite di densità
territoriale pari a 1,5 mc./mq con le seguenti prescrizioni.
Destinazioni ammesse e limiti:
Residenze: max 25% 24000 mc
Terziario-comm.-direzionale-art.servizio:
max 35% 4000
mc
Ricettive di tipo alberghiero e
para-alberghiero: ---
Servizi
privati e pubblici: ---
Aree in cessione
1020 mq viabilità
5015 mq
verde
5015 mq parcheggi
11050 mq totale così localizzati:
-
500 mq a valle via Mistral
-
5100 mq angolo via Mistral, via Umberto I
-
2900 mq in fregio SS. n. 20
-
2550 mq a monte (lato Limone P.te)
Tali aree sono topograficamente individuate nella
tavola 2 di P.R.G..
In sede attuativa, fermo restando le quantità, saranno
ammesse parziali modifiche alla localizzazione indicata, giustificate dal
disegno di S.U.E., senza che ciò costituisca variante al P.R.G..
La convenzione del S.U.E. dovrà tra il resto
prevedere:
idonee garanzie per la rimozione e lo smaltimento
dell’intera copertura in cemento amianto da effettuare preliminarmente ad ogni
intervento urbanistico-edilizio anche nell’ipotesi di previsione di lotti
successivi; la cessione gratuita, oltre alle aree precedentemente elencate, del
ponte sul torrente Vermenagna di accesso alle aree a parcheggio esistenti in
sinistra orografica.
In sede di S.U.E. dovrà essere proposta una
soluzione urbanistico-edilizia di elevata qualità e finalizzata alla
realizzazione di una nuova porzione di tessuto edilizio che organicamente
concluda il centro storico, privilegiando un’edificazione a cortina, seppure
frammentata, piuttosto che a blocchi isolati ed un’organizzazione viabile
interna all’area autonoma rispetto alla vicina strada statale, quale ideale
continuazione di via Umberto I.
Il riferimento da assumere per la verifica
delle altezze previste dovrà essere la quota della strada statale antistante
ciascun singolo edificio.
Il
S.U.E. dovrà assicurare il soddisfacimento della quantità minima di aree a
parcheggio previste dagli standards di legge in relazione alle singole
destinazioni nonché la previsione di impianti sportivo- ricreativi, la cui
tipologia, modalità di realizzazione e gestione dovrà essere concordata con
l’Amministrazione Comunale mediante convenzione.
In
assenza ed alternativamente al S.U.E. è ammessa la possibilità di attuare le
previsioni di Piano mediante permesso di costruire convenzionato, ai sensi del
5° comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s. m. ed i., estesa anche a porzioni
dell'intero complesso ex vetreria.
Tale
modalità attuativa è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
- la
porzione oggetto di intervento deve costituire lotto autonomo sia sotto il
profilo funzionale che fisico all'interno dell'intera struttura in modo da non
creare pregiudizio per le porzioni restanti;
- l'intervento
edilizio deve garantire il rispetto delle caratteristiche dimensionali e
formali della preesistenza, mediante restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia ed anche demolizione mirata alla successiva
ricostruzione di forme e tipologia architettonica preesistenti pur mediante una
loro reinterpretazione coerentemente alle nuove destinazioni ammesse;
- l'intervento
deve garantire il rispetto delle stesse condizioni previste precedentemente per
il S.U.E., intendendosi che la verifica delle percentuali relative alle varie
destinazioni è sempre da rapportarsi all'intero complesso.
6 Area R 2.1.
L’area
è soggetta a S.U.E. che deve prevedere la demolizione dei fabbricati esistenti
e la riqualificazione complessiva dell’area; la densità territoriale ammessa
complessivamente è pari a 1 mc./mq.; in sede di S.U.E. è fatto obbligo della
dismissione delle aree per servizi topograficamente individuate nonché la previsione
e l’asservimento ad uso pubblico dei percorsi pedonali individuati.