Art. 14 - R3 -
AREE A CAPACITA‘ INSEDIATIVA ESAURITA DI RECENTE EDIFICAZIONE
1 Sono le parti del
territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti aree di recente
edificazione, in cui la capacità insediativa è ritenuta esaurita dal P.R.G.
2 Vi si applica il
comma 3 del precedente art. 12.
3 Sui singoli edifici
esistenti e nelle aree ad essi asservite sono ammessi mediante intervento
diretto:
- manutenzione;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia interna, totale,
demolizione con ricostruzione, come definiti nelle presenti N. di A., nel
rispetto dei volumi edilizi esistenti e delle destinazioni d’uso di cui
all’art. 11 precedente;
- realizzazione di volumi tecnici che si rendono
indispensabili a seguito dell’installazione di impianti tecnologici al servizio
delle abitazioni;
- ampliamenti e soprelevazioni una-tantum di
edifici esistenti uni e bifamiliari che non comportino aumenti del volume esistente
superiori al 20%; - adeguamenti igienico-funzionali di unità immobiliari,
esistenti, site in edifici diversi da quelli di cui al punto che precede, che
non eccedano il 20% della superficie utile lorda esistente: 25 mq. 75 mc. sono consentiti
anche se eccedono tale percentuale.
Fatte salve le altezze preesistenti,
negli interventi di ristrutturazione totale o di soprelevazione non sono
ammesse altezze superiori a ml. 12.
4 Sono inoltre
ammessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a. che sia previamente formato ed approvato uno
strumento urbanistico esecutivo esteso alla intera superficie di area
individuata caso per caso in sede di P.P.A. o con specifica deliberazione
consiliare motivata;
b. che non intervengano aumenti del volume
edilizio, delle altezze esistenti o comunque nel rispetto delle altezze degli
edifici circostanti e comunque con un massimo assoluto di m. 12 e semprechè non
si superi il rapporto di copertura sull’area del 40%.
5 E’ ammessa
l’esecuzione di bassi fabbricati per autorimessa o deposito nel rispetto del
rapporto di copertura massimo complessivo sul lotto pari al 40%.
6 Per impianti ed
attrezzature a destinazione produttiva e terziario-commerciale esistenti alla
data di adozione del P.R.G., purché svolgano attività non nocive né moleste,
sono consentiti interventi di ampliamento una-tantum che non eccedano il 50%
della S.U.L. esistente, con un limite massimo di 200 mq. e che non implichino
il superamento del rapporto di copertura sul lotto del 50%.