Art.    14 -  R3 - AREE A CAPACITA‘ INSEDIATIVA ESAURITA DI RECENTE EDIFICAZIONE

 

 

 

 

1       Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti aree di recente edificazione, in cui la capacità insediativa è ritenuta esaurita dal P.R.G.

 

2       Vi si applica il comma 3 del precedente art. 12.

 

3       Sui singoli edifici esistenti e nelle aree ad essi asservite sono ammessi mediante intervento diretto:

 

- manutenzione;

- restauro e risanamento conservativo;

- ristrutturazione edilizia interna, totale, demolizione con ricostruzione, come definiti nelle presenti N. di A., nel rispetto dei volumi edilizi esistenti e delle destinazioni d’uso di cui all’art. 11 precedente;

- realizzazione di volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito dell’installazione di impianti tecnologici al servizio delle abitazioni;

- ampliamenti e soprelevazioni una-tantum di edifici esistenti uni e bifamiliari che non comportino aumenti del volume esistente superiori al 20%; - adeguamenti igienico-funzionali di unità immobiliari, esistenti, site in edifici diversi da quelli di cui al punto che precede, che non eccedano il 20% della superficie utile lorda esistente: 25 mq. 75 mc. sono consentiti anche se eccedono tale percentuale.

 

Fatte salve le altezze preesistenti, negli interventi di ristrutturazione totale o di soprelevazione non sono ammesse altezze superiori a ml. 12.

 

4       Sono inoltre ammessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica nel rispetto delle seguenti condizioni:

 

a.  che sia previamente formato ed approvato uno strumento urbanistico esecutivo esteso alla intera superficie di area individuata caso per caso in sede di P.P.A. o con specifica deliberazione consiliare motivata;

b.  che non intervengano aumenti del volume edilizio, delle altezze esistenti o comunque nel rispetto delle altezze degli edifici circostanti e comunque con un massimo assoluto di m. 12 e semprechè non si superi il rapporto di copertura sull’area del 40%.

 

5       E’ ammessa l’esecuzione di bassi fabbricati per autorimessa o deposito nel rispetto del rapporto di copertura massimo complessivo sul lotto pari al 40%.

6       Per impianti ed attrezzature a destinazione produttiva e terziario-commerciale esistenti alla data di adozione del P.R.G., purché svolgano attività non nocive né moleste, sono consentiti interventi di ampliamento una-tantum che non eccedano il 50% della S.U.L. esistente, con un limite massimo di 200 mq. e che non implichino il superamento del rapporto di copertura sul lotto del 50%.