Art. 15 - R4 -
R5 - AREE DI COMPLETAMENTO E DI NUOVO IMPIANTO
1 Le aree R4 - di
completamento - sono quelle totalmente o parzialmente urbanizzate, nelle quali
l’edificazione prevista dal P.R.G. non comporta dotazioni infrastrutturali
maggiori di quelle di cui già sono dotati i tessuti edificati in cui ricadono.
Le aree R5 - di nuovo impianto - sono
quelle inedificate in cui l’utilizzo edificatorio è subordinato alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per l’insediamento
previsto mediante la formazione di strumenti urbanistici esecutivi.
2 In tali aree sono
ammesse le destinazioni di cui al precedente art. 11.
3 L’attuazione delle
singole aree è subordinata al rispetto delle indicazioni topografiche e dei
valori parametrici indicati nelle tabelle di zona nonché a S.U.E. quando ivi
previsto.
4 Le caratteristiche
tipologiche ed i materiali impiegati nelle nuove costruzioni dovranno armonizzarsi
con gli edifici circostanti, ed in specie alle connotazioni dell’ambiente in
cui vengono ad inserirsi. L’Amministrazione Comune ha facoltà, specie nel caso
di edifici che costituiscono fondali di vie, piazze o di altri spazi pubblici,
o in quello in cui si richiede omogeneità di intervento, di prescrivere
particolari soluzioni architettoniche o decorative
5 L’attuazione delle
aree R 5.1 e R 5.2, soggette a S.U.E. dovrà risultare coordinata per quanto
concerne viabilità di accesso e distribuzione, localizzazione dei servizi
pubblici, localizzazione degli interventi di edilizia pubblica previsti,
tipologia dei fabbricati previsti; i singoli S.U.E., nel caso in cui siano
presentati non contestualmente, dovranno perciò documentare la soluzione progettuale
prevista sull’intera area adiacente. In ambedue le aree è prescritta la
realizzazione di una tipologia edilizia a schiera.
6
L’attuazione dell’area R4.9, soggetta a S.U.E., potrà avvenire
mediante sub-ambiti di intervento purché coordinati per quanto concerne la
viabilità di accesso e distribuzione all’interno dell’intera area, mantenendo
l’unico accesso esistente sulla strada provinciale.
7 Nelle aree di completamento e di nuovo
impianto adiacenti ai corsi d'acqua principali, quali in particolare le aree
R4.1, R4.2, R4.3, R4.6, R5.1, R5.2, R5.3, l'attuazione della previsione di piano
dovrà essere subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute
nelle relazioni geologico-tecniche allegate al P.R.G.C. e alle indicazioni cartografiche
riportate sulle tavole di progetto anche alle risultanze di una specifica
relazione idro-geologica che dovrà individuare e/o confermare le aree non
idonee all'edificazione e se necessario prescrivere, sia le opere di difesa
spondale che ogni altro tipo di intervento o prescrizione cautelativa volti a
garantire condizioni di massima sicurezza per l'utilizzo delle aree in
questione.
Per gli ambiti assoggettati a S.U.E. il
citato studio idrologico dovrà essere prodotto contestualmente allo strumento
esecutivo di cui dovrà costituire parte integrante.
Inoltre nelle aree R4.1, R4.2, R5.1 e
R5.2 l'edificazione dovrà interessare preferibilmente i terreni situati verso
la strada statale mentre per i terreni prospicienti il torrente, anche se non inclusi
nella fascia di rispetto inedificabile, è richiesta la conservazione delle
alberature ad alto fusto esistenti e la piantumazione delle fasce di rispetto
inedificabili.
8 L’attuazione
dell’area R4.8 è subordinata a stipula di convenzione o atto unilaterale
d’obbligo, mediante il quale il richiedente si impegna a cedere gratuitamente,
previa totale demolizione dei fabbricati e conseguente messa in sicurezza
dell’area, gli immobili oggetto delle c.e. nn. 55/98 e 30/02, a catasto censiti
al Fg. 13 mapp. 63 – 145 p – 155 – 158 – 240 – 241.
Le superfici cedute o assoggettate ad
uso pubblico sono da computarsi quale dotazione di spazi pubblici ai fini della
verifica degli standard di cui all’art. 21 della L.U.R. attinenti l’area
stessa, in ogni caso dovranno essere reperiti e realizzati sull’area i
parcheggi nella misura attinente allo standard di legge.
Sull’area è ammessa la realizzazione di mc. 3.608 ripartiti nelle
seguenti proporzioni max:
-
35%
per la residenza;
-
65%
per altri usi ammessi.
9 L’attuazione dell’area
R5.3 è subordinata a S.U.E. che dovrà prevedere la cessione gratuita dell’area
precedentemente classificata T2.1, in destra idrografica del torrente
Vermenagna. Le superfici cedute sono da computarsi quale dotazione di spazi
pubblici ai fini della verifica degli standard di cui all’art. 21 della L.U.R.
attinenti l’area stessa; in ogni caso dovranno comunque essere reperiti e
realizzati sull’area i parcheggi nella misura attinente allo standard di legge.
10 Per le aree R4.6, R4.7 ed R4.8 preventivamente
alla progettazione degli edifici dovranno essere eseguite indagini volte alla
valutazione della situazione litostratigrafica locale (sondaggio e prospezione
geofisica) al fine di dettagliare la categoria di suolo di fondazione e la
situazione geoidrologica e di individuare l’eventuale presenza di livelli a
scadente caratteristiche geotecniche.