Art. 16 - AREE A
PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA O TERZIARIA: DESTINAZIONI D’USO.
1 Gli usi ammessi
nelle aree a prevalente destinazione produttiva sono i seguenti:
a produzione, immagazzinaggio e commercio
connessi ad attività industriali e/o artigianali; commercio al dettaglio esclusivamente per le aree sottoelencate; per il commercio si richiama l’art. 33 bis
seguente;
b uffici per amministrazione aziendale
esclusivamente connessi e sussidiari all’attività produttiva;
c servizi ed attrezzature per gli addetti alla
produzione;
d abitazione per il proprietario e/o custode in
misura non superiore a mq. 250 di S.U.L. per ogni unità produttiva e comunque
non superiore ad 1/3 della S.U.L. produttiva.
Il commercio al dettaglio è ammesso esclusivamente sull’area P1.1.
2 Gli usi ammessi nelle
aree a prevalente destinazione terziaria sono i seguenti:
a artigianato di servizio e di produzione
purché non nocivo e molesto ai sensi del 3’ comma dell’art. 11 precedente;
b commercio all’ingrosso e al dettaglio; per
il commercio al dettaglio si richiama l’art. 33 bis seguente;
c servizi pubblici e privati, attività
amministrative, finanziaria e professionali;
d esercizi ricettivi, per somministrazione
alimenti e bevande, per spettacolo, tempo libero e sportivi;
e residenza in misura necessaria per gli
impianti, nel rispetto degli indici di utilizzazione fissati e comunque non
superiore ai limiti di cui alla lettera d) del precedente 1° comma.
3 Nelle aree,
annotate nelle tabelle di zona come relative a impianti ricettivi, non sono
ammesse le destinazioni di cui alla lettera a) e b) del precedente 2' comma; la
residenza è ammessa nella misura necessaria per i fabbisogni dei nuclei
familiari addetti alla gestione delle strutture e comunque in misura non
superiore ai limiti di cui alla lettera d) del precedente 1° comma.