Art.    16  -  AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA O TERZIARIA: DESTINAZIONI D’USO.

 

 

 

 

1       Gli usi ammessi nelle aree a prevalente destinazione produttiva sono i seguenti:

 

a   produzione, immagazzinaggio e commercio connessi ad attività industriali e/o artigianali; commercio al dettaglio esclusivamente per le aree sottoelencate; per il commercio si richiama l’art. 33 bis seguente;

b   uffici per amministrazione aziendale esclusivamente connessi e sussidiari all’attività produttiva;

c   servizi ed attrezzature per gli addetti alla produzione;

d   abitazione per il proprietario e/o custode in misura non superiore a mq. 250 di S.U.L. per ogni unità produttiva e comunque non superiore ad 1/3 della S.U.L. produttiva.

Il commercio al dettaglio è ammesso esclusivamente sull’area P1.1.

 

2       Gli usi ammessi nelle aree a prevalente destinazione terziaria sono i seguenti:

 

a   artigianato di servizio e di produzione purché non nocivo e molesto ai sensi del 3’ comma dell’art. 11 precedente;

b   commercio all’ingrosso e al dettaglio; per il commercio al dettaglio si richiama l’art. 33 bis seguente;

c   servizi pubblici e privati, attività amministrative, finanziaria e professionali;

d   esercizi ricettivi, per somministrazione alimenti e bevande, per spettacolo, tempo libero e sportivi;

e   residenza in misura necessaria per gli impianti, nel rispetto degli indici di utilizzazione fissati e comunque non superiore ai limiti di cui alla lettera d) del precedente 1° comma.

 

3       Nelle aree, annotate nelle tabelle di zona come relative a impianti ricettivi, non sono ammesse le destinazioni di cui alla lettera a) e b) del precedente 2' comma; la residenza è ammessa nella misura necessaria per i fabbisogni dei nuclei familiari addetti alla gestione delle strutture e comunque in misura non superiore ai limiti di cui alla lettera d) del precedente 1° comma.