Art. 19 - PE - AREE
PER ATTIVITA’ ESTRATTIVA
1 Sono le aree
individuate dal P.R.G. come destinate alla coltivazione di cave nonché al
deposito ed alla discarica del materiale di scarto; in esse gli interventi, le
modalità di esercizio della coltivazione e di recupero ambientale sono regolati
dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 69/78 e succ. mod. ed int.
e dalle leggi vigenti per quanto concerne la discarica.
2 In dette aree sono
altresì ammesse costruzioni al servizio dell’attività estrattiva per la lavorazione
del materiale inerte, per la rimessa e la manutenzione di macchinari e mezzi
impiegati, per la custodia, l’amministrazione e la gestione degli impianti e
dell’azienda, nella misura richiesta dai connotati dell’azienda stessa e
comunque in misura non eccedente il rapporto di copertura del 10% della
superficie della zona.