Art.    19  -  PE - AREE PER ATTIVITA’ ESTRATTIVA

 

 

 

 

1       Sono le aree individuate dal P.R.G. come destinate alla coltivazione di cave nonché al deposito ed alla discarica del materiale di scarto; in esse gli interventi, le modalità di esercizio della coltivazione e di recupero ambientale sono regolati dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 69/78 e succ. mod. ed int. e dalle leggi vigenti per quanto concerne la discarica.

 

2       In dette aree sono altresì ammesse costruzioni al servizio dell’attività estrattiva per la lavorazione del materiale inerte, per la rimessa e la manutenzione di macchinari e mezzi impiegati, per la custodia, l’amministrazione e la gestione degli impianti e dell’azienda, nella misura richiesta dai connotati dell’azienda stessa e comunque in misura non eccedente il rapporto di copertura del 10% della superficie della zona.