Art. 2 - ASPETTO
DELL’AMBIENTE.
1 I proprietari e gli
altri soggetti titolari di un diritto reale comportante l’uso dell’immobile e
delle relative pertinenze sono obbligati a mantenere gli stessi nelle
condizioni di decoro richieste dall’ambiente.
2 Per quanto attiene
il decoro e la manutenzione delle costruzioni e delle aree private si
richiamano i contenuti dell’art. 33 del R.E.