Art.      2  -  ASPETTO DELL’AMBIENTE.

 

 

 

 

1       I proprietari e gli altri soggetti titolari di un diritto reale comportante l’uso dell’immobile e delle relative pertinenze sono obbligati a mantenere gli stessi nelle condizioni di decoro richieste dall’ambiente.

 

2       Per quanto attiene il decoro e la manutenzione delle costruzioni e delle aree private si richiamano i contenuti dell’art. 33 del R.E.