Art. 20 - E -
AREE AGRICOLE.
1 Nelle aree
produttive agricole (E) gli interventi hanno ad oggetto il potenziamento e l’ammodernamento
delle aziende agricole esistenti, del processo produttivo e delle strutture con
esso connesse, la creazione di nuovi centri aziendali in quanto compatibili con
una migliore utilizzazione economica del territorio agricolo.
2 Gli interventi
ammessi sono i seguenti:
a) ove funzionali ad aziende agricole esistenti
alla data di entrata in vigore delle presenti norme:
a1. interventi di manutenzione, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e
sopraelevazione degli edifici ad uso residenziale esistenti;
a2. interventi di nuova costruzione per abitazioni
rurali;
a3. ampliamento e nuova costruzione di
attrezzature e infrastrutture per l’agricoltura, quali locali per allevamento e
ricovero di animali, silos, locali di deposito, rimessa, e simili.
Negli interventi di
cui alla lettera a1., è ammesso - ove necessario - un incremento della S.U.L. abitabile
esistente anche in eccedenza rispetto ai limiti di cui al successivo 3’ comma,
purché contenuto nella misura del 20%; per incrementi maggiori si applicano i
parametri previsti per la nuova edificazione. Gli interventi di nuova
costruzione per abitazioni di cui alla lettera a2. sono ammessi:
- qualora si documenti un fabbisogno abitativo
supplementare in ragione degli addetti all’azienda; in tal caso la verifica dei
parametri di cui al successivo 3' comma deve comprendere la situazione di fatto
e di progetto;
- qualora l’abitazione esistente risulti, per
motivi tecnici e funzionali, tale da non poter essere recuperabile e perciò
debba essere sostituita; in tal caso i locali esistenti debbono essere
demoliti, se non rivestono interesse architettonico, oppure destinati ad usi
agrituristici oppure destinati, mediante atto d’impegno, ad usi accessori
all’attività agricola;
b) costruzioni al servizio di aziende agricole di
nuova formazione; tali interventi sono consentiti previa acquisizione di
documentazione che evidenzi i caratteri e i contenuti del piano aziendale od
interaziendale a norma delle vigenti disposizioni.
3 Condizioni per
l’edificazione dell’abitazione rurale.
Per gli interventi di cui alle
precedenti lettere a1., qualora eccedano i limiti richiamati, a2. e b), gli
indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali o le parti di edifici
adibiti a tale destinazione, non possono superare i seguenti valori:
- terreni a colture orticole o floricole
specializzate: mc. 0,05 x mq.
- terreni a colture legnose specializzate: mc.
0,03 x mq.
- terreni a seminativo ed a prato permanente:
mc. 0,02 x mq.
- terreni a bosco ed a coltivazione industriale
del legno: in misura non superiore a 5 ha. per azienda: mc. 0,01 x mq.
- terreni a pascolo e prato pascolo permanente
di aziende silvo-pastorali per abitazioni non superiori a 500 mc. per azienda:
mc. 0,001 x mq.
Gli interventi di cui al comma presente
sono ammessi solo in quanto la superficie e l’attività aziendale siano tali da
richiedere almeno 104 giornate lavorative annue (calcolate mediante l’uso delle
tabelle impiegate dal Servizio Contributi Agricoli Unificati SCAU).
E’ consentita la realizzazione di un
volume abitativo non superiore a 500 mc. quando la quantità di giornate lavorative
annue sia superiore a 104 ma inferiore a 300; è consentita la realizzazione di
un volume superiore, senza comunque eccedere 1.500 mc., proporzionale alle
giornate lavorative annue superiori a 300.
Negli interventi di nuova costruzione
per le abitazioni rurali, oltre alle limitazioni di cui all’art. 9, dovrà
rispettarsi:
- distanza minima
da stalle e ricoveri animali appartenenti allo stesso proprietario: mt. 10.
- distanza minima
da stalle e ricoveri animali appartenenti a terzi: mt. 30; è data facoltà di
ridurre tale distanza fino alla misura di mt. 10 in caso di accordo scritto tra
le parti.
- altezza
massima: mt. 9,00.
- rapporto di
copertura: vedasi comma 5 seguente.
Negli interventi su edifici esistenti
sono ammesse deroghe dalle distanze da stalle e ricoveri animali di cui al
precedente capoverso su parere del Servizio di Igiene pubblica dell’USSL.
4 Condizioni per
l’edificazione di fabbricati per il ricovero animali a carattere aziendale.
Nuove costruzioni od ampliamenti di
impianti per l’allevamento e il ricovero di animali a carattere aziendale sono
ammessi alle seguenti condizioni:
a) che l’azienda disponga per lo spandimento dei
liquami almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo
di bestiame;
b) che l’alimentazione del bestiame sia effettuata
con prodotti ottenibili dall’azienda stessa in misura non inferiore ad 1/3.
Modalità di asservimento dei terreni e
spandimento a fini agronomici sono definiti nei regolamenti comunali.
Le nuove costruzioni e gli ampliamenti
di impianti per allevamento e ricovero di animali, dovranno inoltre rispettare:
- distanza dai confini di proprietà: pari alla
metà dell’altezza del fabbricato previsto con un minimo di mt. 5, riducibile
previo accordo scritto tra le parti;
- distanza da edifici a destinazione
residenziale appartenenti allo stesso proprietario: mt. 10;
- distanza da edifici a destinazione
residenziale appartenenti a terzi: mt. 30; è data facoltà di ridurre tale
distacco fino alla misura di mt. 10 in caso di accordo scritto tra le parti;
- distanza da altri fabbricati di servizio: mt.
3 o aderenza;
- rapporto di copertura: vedasi comma 5
seguente;
- distanza dalle aree a destinazione
extragricola del capoluogo: mt. 100.
In presenza delle condizioni di cui alle
lettere a) e b) che precedono, sono ammessi ampliamenti delle stalle esistenti
alla data di adozione del P.R.G. a distanze inferiori a quelle prescritte, ove
gli ampliamenti stessi siano possibili senza ridurre ulteriormente le distanze
in atto; l’ampliamento non potrà in ogni caso superare il 40% della S.U.L.
esistente.
Gli allevamenti di cui al presente comma
conservano la loro collocazione nell’ambito della classificazione di
allevamento aziendale anche quando, per ragioni di efficienza tecnica od economica
o per cicli produttivi, per periodi limitati, si discostino, in misura comunque
non superiore al 20%, dai limiti di cui al primo capoverso, lettere a) e b).
I nuovi interventi
agro-zootecnici da realizzare in borgata Palanfrè dovranno prevedere opportune
schermature arboree al fine di creare un filtro verde tra gli insediamenti
aziendali e le destinazioni residenziali, la regimazione degli scolaticci e la
razionalizzazione del transito del bestiame. I fabbricati di nuova costruzione
dovranno avere la copertura a due falde con manto in lamiera, le pareti di
tamponamento dovranno essere realizzate in legno, pietra o in muratura
intonacata e successivamente tinteggiata, le aperture dovranno avere dimensioni
contenute (sono da escludersi soluzioni “a nastro”) ed essere realizzate in
legno per i portoni ed in metallo o plastica colore scuro per i serramenti
delle finestre. I nuovi corpi di fabbrica dovranno inoltre essere articolati su
più altezze in modo da evitare eccessiva uniformità del profilo dei tetti e
prevedere un’altezza massima comunque non superiore a mt. 10.
5 Condizioni per
l’edificazione di fabbricati di servizio.
Le dimensioni dei fabbricati e delle
opere a servizio dell’attività agricola devono essere proporzionate alla
necessità aziendale; il rispetto di tale proporzione è accertata - in sede di
rilascio dell’atto di assenso - dall’Autorità comunale, sentita la CE, tenuto
conto dell’attività agricola, del tipo di produzione, della natura delle opere
e di ogni altro utile elemento.
La nuova costruzione dei fabbricati di
cui al presente comma dovrà rispettare, oltre alle limitazioni di cui all’art.
9 precedente quanto segue:
- distanza minima
da altri fabbricati di servizio, comprese stalle e ricoveri animali: mt. 3 o
aderenza;
- rapporto di copertura
complessivo sul lotto: 1/3.
I silos a trincea o a cielo aperto non
sono da computarsi ai fini del rapporto di copertura e debbono rispettare le
seguenti distanze minime: mt. 5 dai confini salvo riduzioni con accordo scritto
tra le parti, e mt. 3 da strade pubbliche o di uso pubblico.
6 Allevamenti
intensivi.
Sono considerati intensivi gli
allevamenti di animali che eccedono, fatto salvo l’ultimo capoverso del comma 4
precedente, i limiti fissati per gli allevamenti di carattere aziendale.
Non sono ammesse nuove costruzioni di
allevamenti intensivi.
Per gli allevamenti intensivi esistenti
sono ammessi ampliamenti, ove gli stessi siano possibili senza ridurre
ulteriormente le distanze in atto, nella misura massima del 30% della S.U.L.
esistente.
7 I permessi di
costruire per la nuova edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:
a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle
leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle leggi regionali 12
maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo
per l’esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei
salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
c) agli imprenditori agricoli non a titolo
principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell’articolo 2 della L.R. 12
ottobre 1978, n. 63 e succ. mod. ed int. che hanno residenza e domicilio
nell’azienda interessata.
Gli altri titoli abilitativi previsti dal
presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo
solo in quanto in connessione con un’azienda agricola qualificata ai sensi del
2' capoverso del 3' comma precedente, fatto salvo quanto previsto dalle
disposizioni che seguono.
8 Mutamento di
destinazione d’uso nelle aree agricole.
E’ consentito il mutamento della
destinazione agricola degli immobili esistenti nell’ambito di quanto ammesso al
successivo art. 27 comma 1, lettera c, previo titolo abilitativo oneroso:
a) nei casi di morte o invalidità del titolare
dell’atto abilitativo;
b) nei casi di abbandono, imposto da motivi di
forza maggiore, dell’attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l’atto
di impegno; l’esistenza dei motivi di cui dianzi è accertata dalla Commissione
Comunale per l’agricoltura di cui alla legge regionale n. 63/1978 e succ. mod.
Non comporta in ogni caso mutamento di
destinazione e obbligo di richiedere l’atto abilitativo oneroso la prosecuzione
della utilizzazione dell’abitazione da parte del titolare e/o dei suoi eredi o
familiari; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 27, comma
1, lettera c.
9 Altri interventi
ammessi. Nelle aree agricole, indipendentemente dall’esistenza di un’azienda
agricola, come qualificata dalle presenti norme e dalla qualifica professionale
del richiedente, è ammesso:
a) la costruzione di piccoli fabbricati al
servizio dei fondi e o dell’abitazione esistente, aventi una superficie coperta
non superiore a mq. 25, altezza massima non superiore a mt. 2,40; detti
fabbricati debbono essere realizzati con caratteristiche di opera finita
compatibile con l’ambiente circostante secondo le prescrizioni del RE,
ed in particolare dell’art. 32.
b) la realizzazione degli interventi richiamati
all’art. 27 successivo.