Art.   20  -  E - AREE AGRICOLE.

 

 

 

 

1       Nelle aree produttive agricole (E) gli interventi hanno ad oggetto il potenziamento e l’ammodernamento delle aziende agricole esistenti, del processo produttivo e delle strutture con esso connesse, la creazione di nuovi centri aziendali in quanto compatibili con una migliore utilizzazione economica del territorio agricolo.

 

2       Gli interventi ammessi sono i seguenti:

 

a)  ove funzionali ad aziende agricole esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme:

 

a1.  interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione degli edifici ad uso residenziale esistenti;

a2.  interventi di nuova costruzione per abitazioni rurali;

a3.  ampliamento e nuova costruzione di attrezzature e infrastrutture per l’agricoltura, quali locali per allevamento e ricovero di animali, silos, locali di deposito, rimessa, e simili.

 

Negli interventi di cui alla lettera a1., è ammesso - ove necessario - un incremento della S.U.L. abitabile esistente anche in eccedenza rispetto ai limiti di cui al successivo 3’ comma, purché contenuto nella misura del 20%; per incrementi maggiori si applicano i parametri previsti per la nuova edificazione. Gli interventi di nuova costruzione per abitazioni di cui alla lettera a2. sono ammessi:

 

-   qualora si documenti un fabbisogno abitativo supplementare in ragione degli addetti all’azienda; in tal caso la verifica dei parametri di cui al successivo 3' comma deve comprendere la situazione di fatto e di progetto;

-   qualora l’abitazione esistente risulti, per motivi tecnici e funzionali, tale da non poter essere recuperabile e perciò debba essere sostituita; in tal caso i locali esistenti debbono essere demoliti, se non rivestono interesse architettonico, oppure destinati ad usi agrituristici oppure destinati, mediante atto d’impegno, ad usi accessori all’attività agricola;

 

b) costruzioni al servizio di aziende agricole di nuova formazione; tali interventi sono consentiti previa acquisizione di documentazione che evidenzi i caratteri e i contenuti del piano aziendale od interaziendale a norma delle vigenti disposizioni.

 

3       Condizioni per l’edificazione dell’abitazione rurale.

Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a1., qualora eccedano i limiti richiamati, a2. e b), gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali o le parti di edifici adibiti a tale destinazione, non possono superare i seguenti valori:

 

-   terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 x mq.

-   terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 x mq.

-   terreni a seminativo ed a prato permanente: mc. 0,02 x mq.

-   terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno: in misura non superiore a 5 ha. per azienda: mc. 0,01 x mq.

-   terreni a pascolo e prato pascolo permanente di aziende silvo-pastorali per abitazioni non superiori a 500 mc. per azienda: mc. 0,001 x mq.

 

Gli interventi di cui al comma presente sono ammessi solo in quanto la superficie e l’attività aziendale siano tali da richiedere almeno 104 giornate lavorative annue (calcolate mediante l’uso delle tabelle impiegate dal Servizio Contributi Agricoli Unificati SCAU).

E’ consentita la realizzazione di un volume abitativo non superiore a 500 mc. quando la quantità di giornate lavorative annue sia superiore a 104 ma inferiore a 300; è consentita la realizzazione di un volume superiore, senza comunque eccedere 1.500 mc., proporzionale alle giornate lavorative annue superiori a 300.

Negli interventi di nuova costruzione per le abitazioni rurali, oltre alle limitazioni di cui all’art. 9, dovrà rispettarsi:

 

- distanza minima da stalle e ricoveri animali appartenenti allo stesso proprietario: mt. 10.

- distanza minima da stalle e ricoveri animali appartenenti a terzi: mt. 30; è data facoltà di ridurre tale distanza fino alla misura di mt. 10 in caso di accordo scritto tra le parti.

- altezza massima: mt. 9,00.

- rapporto di copertura: vedasi comma 5 seguente.

 

Negli interventi su edifici esistenti sono ammesse deroghe dalle distanze da stalle e ricoveri animali di cui al precedente capoverso su parere del Servizio di Igiene pubblica dell’USSL.

 

4       Condizioni per l’edificazione di fabbricati per il ricovero animali a carattere aziendale.

Nuove costruzioni od ampliamenti di impianti per l’allevamento e il ricovero di animali a carattere aziendale sono ammessi alle seguenti condizioni:

 

a)  che l’azienda disponga per lo spandimento dei liquami almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

b) che l’alimentazione del bestiame sia effettuata con prodotti ottenibili dall’azienda stessa in misura non inferiore ad 1/3.

Modalità di asservimento dei terreni e spandimento a fini agronomici sono definiti nei regolamenti comunali.

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti di impianti per allevamento e ricovero di animali, dovranno inoltre rispettare:

 

-  distanza dai confini di proprietà: pari alla metà dell’altezza del fabbricato previsto con un minimo di mt. 5, riducibile previo accordo scritto tra le parti;

-  distanza da edifici a destinazione residenziale appartenenti allo stesso proprietario: mt. 10;

-  distanza da edifici a destinazione residenziale appartenenti a terzi: mt. 30; è data facoltà di ridurre tale distacco fino alla misura di mt. 10 in caso di accordo scritto tra le parti;

-  distanza da altri fabbricati di servizio: mt. 3 o aderenza;

-  rapporto di copertura: vedasi comma 5 seguente;

-  distanza dalle aree a destinazione extragricola del capoluogo: mt. 100.

 

In presenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, sono ammessi ampliamenti delle stalle esistenti alla data di adozione del P.R.G. a distanze inferiori a quelle prescritte, ove gli ampliamenti stessi siano possibili senza ridurre ulteriormente le distanze in atto; l’ampliamento non potrà in ogni caso superare il 40% della S.U.L. esistente.

Gli allevamenti di cui al presente comma conservano la loro collocazione nell’ambito della classificazione di allevamento aziendale anche quando, per ragioni di efficienza tecnica od economica o per cicli produttivi, per periodi limitati, si discostino, in misura comunque non superiore al 20%, dai limiti di cui al primo capoverso, lettere a) e b).

I nuovi interventi agro-zootecnici da realizzare in borgata Palanfrè dovranno prevedere opportune schermature arboree al fine di creare un filtro verde tra gli insediamenti aziendali e le destinazioni residenziali, la regimazione degli scolaticci e la razionalizzazione del transito del bestiame. I fabbricati di nuova costruzione dovranno avere la copertura a due falde con manto in lamiera, le pareti di tamponamento dovranno essere realizzate in legno, pietra o in muratura intonacata e successivamente tinteggiata, le aperture dovranno avere dimensioni contenute (sono da escludersi soluzioni “a nastro”) ed essere realizzate in legno per i portoni ed in metallo o plastica colore scuro per i serramenti delle finestre. I nuovi corpi di fabbrica dovranno inoltre essere articolati su più altezze in modo da evitare eccessiva uniformità del profilo dei tetti e prevedere un’altezza massima comunque non superiore a mt. 10.

 

5       Condizioni per l’edificazione di fabbricati di servizio.

Le dimensioni dei fabbricati e delle opere a servizio dell’attività agricola devono essere proporzionate alla necessità aziendale; il rispetto di tale proporzione è accertata - in sede di rilascio dell’atto di assenso - dall’Autorità comunale, sentita la CE, tenuto conto dell’attività agricola, del tipo di produzione, della natura delle opere e di ogni altro utile elemento.

La nuova costruzione dei fabbricati di cui al presente comma dovrà rispettare, oltre alle limitazioni di cui all’art. 9 precedente quanto segue:

 

- distanza minima da altri fabbricati di servizio, comprese stalle e ricoveri animali: mt. 3 o aderenza;

- rapporto di copertura complessivo sul lotto: 1/3.

 

I silos a trincea o a cielo aperto non sono da computarsi ai fini del rapporto di copertura e debbono rispettare le seguenti distanze minime: mt. 5 dai confini salvo riduzioni con accordo scritto tra le parti, e mt. 3 da strade pubbliche o di uso pubblico.

 

6       Allevamenti intensivi.

Sono considerati intensivi gli allevamenti di animali che eccedono, fatto salvo l’ultimo capoverso del comma 4 precedente, i limiti fissati per gli allevamenti di carattere aziendale.

Non sono ammesse nuove costruzioni di allevamenti intensivi.

 

Per gli allevamenti intensivi esistenti sono ammessi ampliamenti, ove gli stessi siano possibili senza ridurre ulteriormente le distanze in atto, nella misura massima del 30% della S.U.L. esistente.

 

7       I permessi di costruire per la nuova edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:

 

a)  agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;

b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l’esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell’articolo 2 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e succ. mod. ed int. che hanno residenza e domicilio nell’azienda interessata.

 

Gli altri titoli abilitativi previsti dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo solo in quanto in connessione con un’azienda agricola qualificata ai sensi del 2' capoverso del 3' comma precedente, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni che seguono.

 

8       Mutamento di destinazione d’uso nelle aree agricole.

E’ consentito il mutamento della destinazione agricola degli immobili esistenti nell’ambito di quanto ammesso al successivo art. 27 comma 1, lettera c, previo titolo abilitativo oneroso:

 

a)  nei casi di morte o invalidità del titolare dell’atto abilitativo;

b) nei casi di abbandono, imposto da motivi di forza maggiore, dell’attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l’atto di impegno; l’esistenza dei motivi di cui dianzi è accertata dalla Commissione Comunale per l’agricoltura di cui alla legge regionale n. 63/1978 e succ. mod.

 

Non comporta in ogni caso mutamento di destinazione e obbligo di richiedere l’atto abilitativo oneroso la prosecuzione della utilizzazione dell’abitazione da parte del titolare e/o dei suoi eredi o familiari; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 27, comma 1, lettera c.

 

9       Altri interventi ammessi. Nelle aree agricole, indipendentemente dall’esistenza di un’azienda agricola, come qualificata dalle presenti norme e dalla qualifica professionale del richiedente, è ammesso:

 

a)  la costruzione di piccoli fabbricati al servizio dei fondi e o dell’abitazione esistente, aventi una superficie coperta non superiore a mq. 25, altezza massima non superiore a mt. 2,40; detti fabbricati debbono essere realizzati con caratteristiche di opera finita compatibile con l’ambiente circostante secondo le prescrizioni del RE, ed in particolare dell’art. 32.

b) la realizzazione degli interventi richiamati all’art. 27 successivo.